Si segnala che, nel testo dell'art. 6 della legge regionale indicata in oggetto, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 del 13 gennaio 2016 al BUR n. 2 del 13 gennaio 2016, si e' rilevato un errore materiale rispetto al testo approvato dall'Aula. Pertanto: il testo del comma 49-bis dell'art. 14 della legge regionale 27/2014, come inserito dalla lettera b) del comma 33 dell'art. 6, va sostituito con il seguente: «49-bis. A decorrere dall'1 gennaio 2016, alle Province e' fatto divieto di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di rappresentanza e di attribuire incarichi di studio e consulenza in relazione all'esercizio di funzioni diverse da quelle indicate all'art. 32 della legge regionale 26/2014, secondo le rispettive decorrenze.».