(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 3  al  Bollettino  Ufficiale
  della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 13 gennaio 2016) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
La seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                Disposizioni di carattere finanziario 
                       e in materia di entrate 
 
  1. L'ammontare delle previsioni di  entrata  resta  determinato  in
complessivi  20.061.489.670,83  euro,   suddivisi   in   ragione   di
6.805.526.095,59 euro per l'anno 2016, di 6.642.122.057,51  euro  per
l'anno 2017  e  di  6.613.841.517,73  euro  per  l'anno  2018,  avuto
riguardo alle variazioni previste dalla Tabella A di cui al comma 9. 
  2. Ai sensi dell'art. 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale
della  Regione   Friuli   Venezia   Giulia,   approvato   con   legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della  Regione
Friuli Venezia Giulia) nell'esercizio 2016 e' autorizzato il  ricorso
al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella  misura
massima di 68 milioni di euro. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 2, l'Amministrazione  regionale
e' autorizzata a stipulare nell'anno 2016 uno  o  piu'  contratti  di
mutuo sino alla concorrenza di complessivi 68  milioni  di  euro;  le
somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri
previsti con riferimento al «Prospetto concernente  il  rispetto  del
limite di indebitamento» del bilancio 2016-2018 allegato al  bilancio
medesimo,  in  conformita'  alle  relative  autorizzazioni  di  spesa
disposte con la presente legge. 
  4. L'Amministrazione regionale e' altresi' autorizzata a  stipulare
nell'anno 2016 contratti di mutuo sino alla concorrenza  dell'importo
corrispondente agli impegni assunti a carico dei  capitoli  di  spesa
per i quali e' stato autorizzato il ricorso  al  mercato  finanziario
mediante contrazione di mutui per gli anni 2006,  2007,  2008,  2009,
2010, 2011, 2012 e 2013 ai sensi del combinato disposto dell'art.  1,
comma  2,  della  legge  regionale  18  gennaio  2006,  n.  2  (Legge
finanziaria 2006), dell'art. 1, comma 6,  della  legge  regionale  21
luglio 2006, n. 12 (Assestamento del  bilancio  2006),  dell'art.  1,
comma  2,  della  legge  regionale  23  gennaio  2007,  n.  1  (Legge
finanziaria  2007),  nonche'  dell'art.  1,  comma  5,  della   legge
regionale 20 agosto 2007, n. 22  (Assestamento  del  bilancio  2007),
dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2007,  n.  31
(Legge finanziaria 2008), nonche' dell'art. 1, comma 1,  lettera  b),
della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio
2008), dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 30 dicembre  2008,
n. 17 (Legge finanziaria 2009), nonche' dell'art. 1, comma  4,  della
legge regionale 23 luglio 2009,  n.  12  (Assestamento  del  bilancio
2009), dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 30 dicembre  2009,
n. 24 (Legge finanziaria 2010), dell'art. 1,  comma  3,  della  legge
regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), dell'art.
1, comma 3, della legge regionale 29  dicembre  2011,  n.  18  (Legge
finanziaria 2012), dell'art. 1, comma 3,  della  legge  regionale  31
dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), dell'art. 1, comma  3,
della legge regionale 27 dicembre  2013,  n.  23  (Legge  finanziaria
2014), dell'art. 1, comma 3 della legge regionale 30  dicembre  2014,
n. 27 (Legge finanziaria 2015) e dell'art. 1, comma  3,  della  legge
regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento di bilancio 2015), nella
misura massima di complessivi 368.749.376,65 euro. 
  5. I mutui autorizzati dai commi 3 e 4 sono regolati dalle seguenti
condizioni: 
    a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di  interesse
da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai
sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto-legge 2 marzo  1989,  n.  66
(Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva  degli  enti
locali e di finanza locale),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 144/1989; 
    b) durata non superiore ai venti anni. 
  6. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi  2
e 5 e' autorizzato il ricorso alle  forme  di  finanziamento  con  la
Cassa depositi e prestiti SpA. 
  7. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di
cui ai commi 2 e 5, nonche' a quanto disposto  con  il  comma  6,  e'
autorizzato,  nel  triennio  2016-2018,   il   ricorso   al   mercato
finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali  (BOR)  ai
sensi dell'art. 9, comma 1, lettera  c),  della  legge  regionale  n.
21/2007, nell'ambito del nuovo programma EMTN ovvero  nell'ambito  di
operazioni regolate da legge italiana. 
  8. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni: 
    a) tasso fisso o variabile; quest'ultimo potra'  prevedere  anche
indicizzazione a parametri non monetari quali a esempio l'inflazione; 
    b) costo massimo determinato nelle seguenti misure: 
      1)  tasso  fisso:  Interest  Rate   Swap   pari   alla   durata
dell'emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo  annuo
di 0,75 punti percentuali; 
      2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei  mesi,  nel  caso  di
periodicita' trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione
non superiore a un punto percentuale annuo. In caso di indicizzazione
a parametri non monetari, il tasso di  emissione  dovra'  al  massimo
essere finanziariamente equivalente al tasso Euribor tre o  sei  mesi
maggiorato di un punto percentuale annuo; 
    c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per  cento
del valore nominale delle  obbligazioni,  a  eccezione  dei  prestiti
destinati a investitori privati nettasti tramite Offerta Pubblica  di
Sottoscrizione (OPS) nel qual caso il limite massimo e' elevato al  3
per cento dell'importo effettivamente collocato; 
    d) durata non inferiore a cinque anni e  non  superiore  a  venti
anni; 
    e) in relazione all'andamento del mercato  finanziario,  rimborso
alla pari mediante quote capitali  costanti  o  crescenti  a  partire
dalla data di pagamento della prima cedola. 
  9. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre
2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilita'
e  altre  disposizioni  finanziarie  urgenti),   sono   disposte   le
variazioni relative  ai  Titolo  e  alle  Tipologie  dello  stato  di
previsione  dell'entrata  del  bilancio  pluriennale  per  gli   anni
2016-2018  di  cui  all'allegata  Tabella  A  con  riferimento   alle
disposizioni ivi citate.