(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n.2 al Bollettino della Regione Piemonte n. 3 del 22 gennaio 2016) La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica all' articolo 1.1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 1. Il comma 1 dell'articolo 1.1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) e' sostituito dal seguente: «1. L'indennita' di carica dei membri del Consiglio e della Giunta regionale e' fissata nella misura di 5.000,00 euro lordi mensili.».