(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n.2 
   al Bollettino della Regione Piemonte n. 3 del 22 gennaio 2016) 
 
  La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai  sensi
degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato. 
 
                            IL PRESIDENTE 
                       DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
               Modifica all' articolo 1.1 della legge 
                  regionale 13 ottobre 1972, n. 10 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 1.1 della legge  regionale  13  ottobre
1972, n. 10 (Determinazione delle indennita' spettanti ai membri  del
Consiglio e della Giunta regionali) e' sostituito dal seguente: 
    «1. L'indennita' di carica  dei  membri  del  Consiglio  e  della
Giunta regionale e' fissata  nella  misura  di  5.000,00  euro  lordi
mensili.».