(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della  Regione  Autonoma  Friuli
             Venezia-Giulia n. 46 del 18 novembre 2015) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e
di reindustrializzazione in attuazione al piano di risanamento  della
siderurgia; 
  Visto l'art. 27 del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83  (Misure
urgenti per il paese) con il quale si e' proceduto al riordino  della
disciplina in materia di riconversione e riqualificazione  produttiva
di aree di crisi industriale complessa; 
  Considerato  che  i  progetti  di  cui   all'articolo   sopracitato
promuovono investimenti produttivi anche a carattere  innovativo,  la
riqualificazione delle aree interessate, la formazione  del  capitale
umano, la riconversione di aree  industriali  dismesse,  il  recupero
ambientale, l'efficientamento energetico dei siti e la  realizzazione
di infrastrutture strettamente funzionale agli interventi; 
  Visto in  particolare  il  comma  8  dell'art.  27  riguardante  le
modalita' di individuazione delle  situazioni  di  crisi  industriali
complesse  e  i  progetti   di   riconversione   e   riqualificazione
industriale,  nonche'  il  comma  8-bis  riguardante  interventi   da
effettuare in situazioni  di  crisi  industriali  diverse  da  quelle
complesse; 
  Visto l'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 26 aprile  2013,  n.
43 (Disposizioni urgenti per il  rilancio  dell'area  industriale  di
Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle  zone
terremotate del maggio 2012 e  per  accelerare  la  ricostruzione  in
Abruzzo  e  la  realizzazione  degli  interventi  per   Expo   2015),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, con
il quale e' stata riconosciuta l'area industriale  di  Trieste  quale
area di  crisi  industriale  complessa  ai  sensi  dell'art.  27  del
decreto-legge 83/2012; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 31  gennaio
2013 con il quale e' stata data attuazione dell'art. 27 comma  8  del
decreto-legge 83/2012 che individua tra  l'altro  i  criteri  per  la
definizione  dei  progetti  di   riconversione   e   riqualificazione
industriale; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo  economico  datato  9
giugno 2015 di attuazione dell'art. 27, comma 8-bis del decreto-legge
83/2012  in  materia  di  attuazione  degli  interventi  della  legge
181/1989, che  ha  disciplinato  le  condizioni  e  le  modalita'  di
attuazione degli interventi da effettuare nei casi di  situazioni  di
crisi industriali diverse da quelle complesse; 
  Visto in particolare che il  decreto  ministeriale  9  giugno  2015
considera  ammissibili  alle  agevolazioni  specifici  programmi   di
investimento produttivo e di investimento per la tutela ambientale ed
i progetti di  innovazione  dell'organizzazione,  riguardanti  unita'
produttive ubicate in aree di crisi industriale complessa e non, che,
in  conformita'  ai  divieti  ed  alle  limitazioni   stabilite   dal
regolamento (UE)  n.  651/2014  della  Commissione,  prevedano  spese
ammissibili complessive non  inferiori  a  1.500.000,00  euro  e  che
rientrino in specifiche categorie; 
  Considerato che, in  data  30  gennaio  2014,  il  Ministero  dello
sviluppo economico,  il  Ministero  dell'ambiente  della  tutela  del
territorio e del  mare,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, il Ministero dei lavori  e  delle  politiche  sociali,  il
Ministero per la coesione territoriale, la  Regione  Autonoma  Friuli
Venezia Giulia, la  Provincia  di  Trieste,  il  Comune  di  Trieste,
l'Autorita' Portuale di Trieste, l'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.,  hanno  stipulato
un Accordo di Programma per "la disciplina degli interventi  relativi
alla riqualificazione delle attivita' industriali e  portuali  e  del
recupero ambientale  dell'area  di  crisi  industriale  complessa  di
Trieste"; 
  Visto il citato accordo che riconosce la  delimitazione  geografica
dell'area di crisi industriale  complessa  come  coincidente  con  il
perimetro dell'Ente  per  la  Zona  Industriale  di  Trieste  (EZIT),
individuato  dalla  legge  regionale   1°   ottobre   2002   n.   25,
congiuntamente alle aree demaniali in concessione alla Servola Spa  e
con esclusione delle aree  interessate  dalla  piattaforma  logistica
(primo e secondo stralcio); 
  Visto l'asse II dell'accordo che delinea le modalita' di intervento
di riconversione e riqualificazione  produttiva  dell'area  di  crisi
industriale complessa di Trieste come disciplinati dall'art.  27  del
decreto-legge 83/2012; 
  Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa  FVG
- Riforma delle politiche industriali) ed in particolare  l'art.  33,
comma 1, ai sensi  del  quale,  al  fine  di  supportare  il  sistema
produttivo riferito all'area  industriale  di  Trieste,  riconosciuta
quale  area  di  crisi   industriale   complessa,   l'Amministrazione
regionale e' autorizzata a concedere incentivi alle imprese insediate
nelle aree individuate dall'Accordo di programma "Per  la  disciplina
degli  interventi  relativi  alla  riqualificazione  delle  attivita'
industriali e portuali e del recupero ambientale dell'area  di  crisi
industriale complessa  di  Trieste"  del  30  gennaio  2014,  per  la
realizzazione di: 
    a) progetti di ricerca, di sviluppo e innovazione; 
    b) progetti di efficientamento energetico; 
    c) progetti per tutelare l'ambiente; 
    d) progetti di recupero ambientale; 
    e) progetti per la riconversione di aree industriali dismesse; 
  Visto l'art. 33, comma 4, della citata legge  regionale  3/2015  ai
sensi  del  quale  al  fine  di  massimizzare   gli   effetti   della
contribuzione pubblica  per  la  reindustrializzazione  dell'area  di
crisi complessa, e' disposta l'attuazione delle sole misure  che  non
si  sovrappongono  e  sono  complementari  con  le  misure  nazionali
attivate ai sensi dell'asse II dell'accordo di Trieste; 
  Riscontrato che i progetti di ricerca, di sviluppo e innovazione  e
i  progetti  di  riconversione  di  aree  industriali  dismesse   non
rientrano  fra  gli  interventi  previsti   dal   succitato   decreto
ministeriale 9 giugno 2015 e che  pertanto  possono  essere  ritenuti
conformi a quanto disposto dal citato comma 4; 
  Richiamato l'art. 11, comma 1,  della  legge  regionale  3/2015  ai
sensi del quale  gli  incentivi  di  cui  alla  legge  medesima  sono
concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti  di
Stato, nonche',  in  caso  di  cofinanziamento  a  valere  sui  fondi
europei,  nel  rispetto  della  normativa  europea   che   disciplina
l'utilizzo di tali fondi; 
  Visto l'art. 11, comma 3, della citata legge  regionale  3/2015  ai
sensi del quale  gli  incentivi  di  cui  alla  legge  medesima  sono
concessi secondo le modalita' ed i criteri  e  i  settori  produttivi
previsti nei regolamenti di attuazione; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato  interno  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea
serie L n. 187/1 del 26 giugno 2014; 
  Atteso che tra le categorie di aiuti che beneficiano dell'esenzione
per categoria previste dal  suddetto  regolamento  n.  651/2014  sono
inclusi, tra gli altri, all'art. 17, gli aiuti  agli  investimenti  a
favore delle PMI adottabili per i progetti di riconversione  di  aree
dismesse, all'art. 25, gli aiuti a progetti di  ricerca  e  sviluppo,
all'art. 28 gli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, all'art. 29
gli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione; 
  Visto, altresi', il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione
del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli  107  e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de
minimis", pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea
serie L n. 352 del 24 dicembre 2013, che ha abrogato  il  regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre  2006  a  partire
dal 1° gennaio 2014; 
  Atteso che le  iniziative  di  riconversione  industriale  di  aree
dismesse  sono  anche  ammissibili  a  finanziamento  ai  sensi   del
regolamento (UE) n. 1407/2013; 
  Visto il proprio decreto 30 maggio 2011, n. 0123/Pres. (Regolamento
concernente criteri e modalita' per la concessione  di  contributi  a
fronte delle spese connesse  all'attivita'  di  certificazione  della
rendicontazione ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge regionale
11/2009 - Misure urgenti in materia di sviluppo economico  regionale,
sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di
lavori pubblici) e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale del 17 dicembre 2009,
n. 2823 con la quale sono approvati, tra l'altro,  i  costi  standard
unitari da riconoscersi quali costi orari per il personale  impiegato
nell'ambito  del  progetto  di  ricerca  e  sviluppo,  distinto   per
ruolo/inquadramento; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 gennaio  2010,
n. 115 (Approvazione del metodo  di  calcolo  per  la  determinazione
forfettaria delle spese generali  per  le  iniziative  dell'attivita'
1.1.a  -  linea  di  attivita'  1.1.a.2   -   settore   industria   -
incentivazione della ricerca, sviluppo e  innovazione  delle  imprese
(settore industria) del  programma  operativo  regionale  (por)  fesr
obiettivo "competitivita' regionale e occupazione" 2007-2013); 
  Vista la legge regionale 11 novembre 2009, n.  19,  in  particolare
l'art. 4, commi 1 e 2, con il quale vengono definiti, per i  progetti
di riconversione di aree industriali  dismesse,  sia  gli  interventi
ammissibili, sia quelli di rilevanza urbanistica e edilizia  su  aree
dismesse  funzionali  all'intervento  di  riconversione  stessa,  sia
quelli esclusi relativi alla manutenzione ordinaria; 
  Ravvisata pertanto la necessita' di adottare un  nuovo  regolamento
in materia di concessione di contributi alle imprese per investimenti
in progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e riconversione di aree
industriali dismesse ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettere a) ed e)
della legge regionale 3/2015; 
  Ritenuto opportuno, ai sensi dell'art.  33,  comma  1  della  legge
regionale 3/2015, individuare le imprese insediate nell'area di crisi
di Trieste, cosi' come indicato nell'art. 4, comma  1  del  succitato
regolamento; 
  Ritenuto  altresi'  opportuno  prevedere,  in   coerenza   con   le
disposizioni del citato  art.  33,  comma  4  della  legge  regionale
3/2015, la finanziabilita' di due tipologie di progetti: 
    1) di ricerca, sviluppo ed innovazione; 
    2) di riconversione di aree industriali dismesse; 
  Ritenuto, in particolare, di  estendere  a  centottanta  giorni  il
termine previsto all'art. 15, comma  1  del  citato  regolamento,  in
considerazione della tipologia del procedimento caratterizzato da una
particolare complessita' istruttoria e tenuto conto  della  modalita'
attuativa prevista dall'art. 33, comma 5; 
  Visto il "Regolamento concernente i criteri e le modalita'  per  la
concessione di  contributi  per  attivita'  di  ricerca  industriale,
sviluppo sperimentale e innovazione e riconversione industriale  alle
imprese  insediate  nell'Area  di  crisi  industriale  complessa   di
Trieste, ai sensi dell'art. 33  della  legge  regionale  20  febbraio
2015, n. 3" approvato con deliberazione  della  Giunta  regionale  n.
2160 del 29 ottobre 2015; 
  Ritenuto di emanare il citato regolamento; 
  Vista  la  legge  regionale  20  marzo  2000,  n.  7  e  successive
modificazioni   ed   integrazioni,   in   materia   di   procedimento
amministrativo e diritto di accesso; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'art.  14  della  legge  regionale  18  giugno  2017  n.  17
(Determinazione della forma di governo della Regione  Friuli  Venezia
Giulia e del sistema elettorale  regionale,  ai  sensi  dell'art.  12
dello Statuto di autonomia); 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2160 di data 29
ottobre 2015; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il "Regolamento concernente i criteri e le  modalita'
per  la  concessione  di  contributi   per   attivita'   di   ricerca
industriale,  sviluppo  sperimentale,  innovazione  e   riconversione
industriale alle imprese insediate  nell'Area  di  crisi  industriale
complessa di Trieste, ai sensi dell'art. 33, della legge regionale 20
febbraio 2015, n.  3",  nel  testo  allegato  che  costituisce  parte
integrante e sostanziale del presente decreto. 
  2. E' fatto obbligo, a  chiunque  spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI