(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia n. 46 del 18 novembre 2015) IL PRESIDENTE Vista la legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione al piano di risanamento della siderurgia; Visto l'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per il paese) con il quale si e' proceduto al riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa; Considerato che i progetti di cui all'articolo sopracitato promuovono investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale, l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionale agli interventi; Visto in particolare il comma 8 dell'art. 27 riguardante le modalita' di individuazione delle situazioni di crisi industriali complesse e i progetti di riconversione e riqualificazione industriale, nonche' il comma 8-bis riguardante interventi da effettuare in situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse; Visto l'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, con il quale e' stata riconosciuta l'area industriale di Trieste quale area di crisi industriale complessa ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 83/2012; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 gennaio 2013 con il quale e' stata data attuazione dell'art. 27 comma 8 del decreto-legge 83/2012 che individua tra l'altro i criteri per la definizione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico datato 9 giugno 2015 di attuazione dell'art. 27, comma 8-bis del decreto-legge 83/2012 in materia di attuazione degli interventi della legge 181/1989, che ha disciplinato le condizioni e le modalita' di attuazione degli interventi da effettuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse; Visto in particolare che il decreto ministeriale 9 giugno 2015 considera ammissibili alle agevolazioni specifici programmi di investimento produttivo e di investimento per la tutela ambientale ed i progetti di innovazione dell'organizzazione, riguardanti unita' produttive ubicate in aree di crisi industriale complessa e non, che, in conformita' ai divieti ed alle limitazioni stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, prevedano spese ammissibili complessive non inferiori a 1.500.000,00 euro e che rientrino in specifiche categorie; Considerato che, in data 30 gennaio 2014, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dei lavori e delle politiche sociali, il Ministero per la coesione territoriale, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia di Trieste, il Comune di Trieste, l'Autorita' Portuale di Trieste, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., hanno stipulato un Accordo di Programma per "la disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delle attivita' industriali e portuali e del recupero ambientale dell'area di crisi industriale complessa di Trieste"; Visto il citato accordo che riconosce la delimitazione geografica dell'area di crisi industriale complessa come coincidente con il perimetro dell'Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT), individuato dalla legge regionale 1° ottobre 2002 n. 25, congiuntamente alle aree demaniali in concessione alla Servola Spa e con esclusione delle aree interessate dalla piattaforma logistica (primo e secondo stralcio); Visto l'asse II dell'accordo che delinea le modalita' di intervento di riconversione e riqualificazione produttiva dell'area di crisi industriale complessa di Trieste come disciplinati dall'art. 27 del decreto-legge 83/2012; Vista la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali) ed in particolare l'art. 33, comma 1, ai sensi del quale, al fine di supportare il sistema produttivo riferito all'area industriale di Trieste, riconosciuta quale area di crisi industriale complessa, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere incentivi alle imprese insediate nelle aree individuate dall'Accordo di programma "Per la disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delle attivita' industriali e portuali e del recupero ambientale dell'area di crisi industriale complessa di Trieste" del 30 gennaio 2014, per la realizzazione di: a) progetti di ricerca, di sviluppo e innovazione; b) progetti di efficientamento energetico; c) progetti per tutelare l'ambiente; d) progetti di recupero ambientale; e) progetti per la riconversione di aree industriali dismesse; Visto l'art. 33, comma 4, della citata legge regionale 3/2015 ai sensi del quale al fine di massimizzare gli effetti della contribuzione pubblica per la reindustrializzazione dell'area di crisi complessa, e' disposta l'attuazione delle sole misure che non si sovrappongono e sono complementari con le misure nazionali attivate ai sensi dell'asse II dell'accordo di Trieste; Riscontrato che i progetti di ricerca, di sviluppo e innovazione e i progetti di riconversione di aree industriali dismesse non rientrano fra gli interventi previsti dal succitato decreto ministeriale 9 giugno 2015 e che pertanto possono essere ritenuti conformi a quanto disposto dal citato comma 4; Richiamato l'art. 11, comma 1, della legge regionale 3/2015 ai sensi del quale gli incentivi di cui alla legge medesima sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, nonche', in caso di cofinanziamento a valere sui fondi europei, nel rispetto della normativa europea che disciplina l'utilizzo di tali fondi; Visto l'art. 11, comma 3, della citata legge regionale 3/2015 ai sensi del quale gli incentivi di cui alla legge medesima sono concessi secondo le modalita' ed i criteri e i settori produttivi previsti nei regolamenti di attuazione; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 del 26 giugno 2014; Atteso che tra le categorie di aiuti che beneficiano dell'esenzione per categoria previste dal suddetto regolamento n. 651/2014 sono inclusi, tra gli altri, all'art. 17, gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI adottabili per i progetti di riconversione di aree dismesse, all'art. 25, gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, all'art. 28 gli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, all'art. 29 gli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione; Visto, altresi', il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 a partire dal 1° gennaio 2014; Atteso che le iniziative di riconversione industriale di aree dismesse sono anche ammissibili a finanziamento ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013; Visto il proprio decreto 30 maggio 2011, n. 0123/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attivita' di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge regionale 11/2009 - Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) e successive modifiche e integrazioni; Vista la deliberazione della Giunta regionale del 17 dicembre 2009, n. 2823 con la quale sono approvati, tra l'altro, i costi standard unitari da riconoscersi quali costi orari per il personale impiegato nell'ambito del progetto di ricerca e sviluppo, distinto per ruolo/inquadramento; Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 gennaio 2010, n. 115 (Approvazione del metodo di calcolo per la determinazione forfettaria delle spese generali per le iniziative dell'attivita' 1.1.a - linea di attivita' 1.1.a.2 - settore industria - incentivazione della ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese (settore industria) del programma operativo regionale (por) fesr obiettivo "competitivita' regionale e occupazione" 2007-2013); Vista la legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2, con il quale vengono definiti, per i progetti di riconversione di aree industriali dismesse, sia gli interventi ammissibili, sia quelli di rilevanza urbanistica e edilizia su aree dismesse funzionali all'intervento di riconversione stessa, sia quelli esclusi relativi alla manutenzione ordinaria; Ravvisata pertanto la necessita' di adottare un nuovo regolamento in materia di concessione di contributi alle imprese per investimenti in progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e riconversione di aree industriali dismesse ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettere a) ed e) della legge regionale 3/2015; Ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 33, comma 1 della legge regionale 3/2015, individuare le imprese insediate nell'area di crisi di Trieste, cosi' come indicato nell'art. 4, comma 1 del succitato regolamento; Ritenuto altresi' opportuno prevedere, in coerenza con le disposizioni del citato art. 33, comma 4 della legge regionale 3/2015, la finanziabilita' di due tipologie di progetti: 1) di ricerca, sviluppo ed innovazione; 2) di riconversione di aree industriali dismesse; Ritenuto, in particolare, di estendere a centottanta giorni il termine previsto all'art. 15, comma 1 del citato regolamento, in considerazione della tipologia del procedimento caratterizzato da una particolare complessita' istruttoria e tenuto conto della modalita' attuativa prevista dall'art. 33, comma 5; Visto il "Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione di contributi per attivita' di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione e riconversione industriale alle imprese insediate nell'Area di crisi industriale complessa di Trieste, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2160 del 29 ottobre 2015; Ritenuto di emanare il citato regolamento; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2017 n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia); Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2160 di data 29 ottobre 2015; Decreta: 1. E' emanato il "Regolamento concernente i criteri e le modalita' per la concessione di contributi per attivita' di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e riconversione industriale alle imprese insediate nell'Area di crisi industriale complessa di Trieste, ai sensi dell'art. 33, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI