(Pubblicata nel Secondo Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 23 del 29 ottobre 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' ed oggetto 1. In attuazione di quanto disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), la presente legge detta disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative conferite dalla Regione alle province, alla Citta' metropolitana di Torino ed alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in ossequio ai principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e continuita' nello svolgimento delle funzioni, nonche' in considerazione della peculiarita' del territorio piemontese e del riconoscimento della specificita' dei territori montani come individuata nell'art. 8, comma 3 dello Statuto della Regione Piemonte e nella legge regionale 20 aprile 2015, n. 8 (Riconoscimento della specificita' della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola). 2. La presente legge promuove la semplificazione e l'efficacia della gestione da parte delle province delle funzioni loro conferite disponendone l'esercizio in forma associata. 3. La presente legge rialloca in capo alla Regione alcune funzioni amministrative, gia' conferite alle province, per esigenze di gestione unitaria ed in coerenza con i compiti della Regione di programmazione e di coordinamento del sistema degli enti locali, ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione. 4. Il riordino delle funzioni in considerazione del nuovo ordinamento delle province prevede: a) la riallocazione delle funzioni conseguente alla legge n. 56/2014; b) la definizione di ambiti territoriali ottimali per la gestione delle funzioni provinciali in modalita' associata anche attraverso l'individuazione di funzioni di area vasta; c) la specificazione del ruolo e delle funzioni della Citta' metropolitana di Torino; d) l'incentivazione e l'organizzazione di modalita' di aggregazione tra i comuni.