(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 28 ottobre 2015) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 22  aprile  2004,  n.  13  (Interventi  in
materia di professioni); 
  Visto, in particolare, l'art. 9 della legge regionale  13/2004,  in
base al quale l'Amministrazione regionale e' autorizzata a  concedere
finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi  tre
anni di attivita' professionale; 
  Visto il testo del "Regolamento concernente le misure, i criteri  e
le  modalita'  per  la  concessione  ai   prestatori   di   attivita'
professionali ordinistiche e non ordinistiche di  contributi  per  le
spese di avvio e di funzionamento dei primi  tre  anni  di  attivita'
professionale in forma individuale, in attuazione degli articoli 9  e
12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia
di professioni)" e ritenuto di approvarlo; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso); 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Vista la nota prot. n. 11917/P del 12/10/2015 con cui il  Consiglio
regionale comunica il parere favorevole espresso a maggioranza  della
II Commissione consiliare permanente; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale  n.  2016  del  16
ottobre 2015; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il "Regolamento concernente le misure, i criteri e le
modalita' per la concessione ai prestatori di attivita' professionali
ordinistiche e non ordinistiche di contributi per le spese di avvio e
di funzionamento dei primi tre anni  di  attivita'  professionale  in
forma individuale, in attuazione degli articoli 9 e  12  della  legge
regionale  22  aprile  2004,  n.  13  (Interventi   in   materia   di
professioni)", nel testo allegato al  presente  decreto  della  quale
costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI