(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
          Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 14 ottobre 2015) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 22, comma 1, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5
(Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo  di  garanzia  per  le
loro opportunita'), ai  sensi  del  quale:  «La  Regione  promuove  e
sostiene progetti e interventi per:  a)  valorizzare  la  creativita'
giovanile  e  il  pluralismo  di  espressione   in   tutte   le   sue
manifestazioni; b) accrescere e diffondere la consapevolezza critica,
la conoscenza e la competenza culturale, con particolare  riferimento
alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali; c) diffondere  la
cultura di appartenenza alla comunita' locale e nazionale, all'Europa
e al contesto internazionale;  d)  incentivare  la  conoscenza  e  la
partecipazione  ai  programmi  finalizzati  alla  creazione  di   una
cittadinanza  europea;  e)  sensibilizzare  sui  temi  della   tutela
dell'ambiente e del rispetto del patrimonio  artistico,  culturale  e
naturalistico;  f)  promuovere  la  conoscenza   delle   specificita'
culturali, della storia,  delle  tradizioni  e  delle  manifestazioni
popolari delle minoranze  linguistiche  presenti  in  Friuli  Venezia
Giulia; g) incrementare la fruizione dell'offerta culturale da  parte
dei giovani, anche con azioni specifiche che favoriscono l'accesso ai
beni e alle attivita' culturali presenti nel territorio regionale; h)
incentivare la produzione culturale dei giovani nei diversi ambiti  e
discipline  artistiche,  favorendo  l'incontro  tra   la   produzione
artistica e creativa dei giovani  e  il  mercato;  i)  promuovere  le
produzioni di giovani corregionali volte a diffondere  la  conoscenza
dell'identita' culturale e artistica del Friuli Venezia Giulia»; 
  Visto il comma 2 del medesimo art. 22 della legge regionale 5/2012,
ai sensi del quale: «Per le finalita' previste al comma 1, la Regione
concede contributi alle associazioni e alle aggregazioni giovanili e,
limitatamente alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani  di
eta' compresa tra i quattordici  e  i  diciannove  anni,  anche  alle
istituzioni scolastiche»; 
  Visto, altresi', l'art. 33 della legge regionale 5/2012,  ai  sensi
del quale: «I criteri e le modalita' di attuazione  degli  interventi
previsti dalla presente legge  e  di  concessione  ed  erogazione  di
contributi  e  altri  incentivi  economici  sono   disciplinati   con
regolamento da adottarsi previo parere della  commissione  consiliare
competente [ ... ]»; 
  Visto il proprio decreto 10 giugno  2014,  n.  0112/Pres.,  recante
«Regolamento concernente criteri e modalita' per  la  concessione  di
contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai
sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge  regionale
22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di
garanzia per le loro opportunita')», il cui testo e'  stato  dapprima
corretto con proprio decreto 26 giugno 2014,  n.  0124/Pres.,  e  poi
modificato con proprio decreto 16 marzo 2015, n. 054/Pres.; 
  Ritenuto di dover apportare  alcune  modifiche  alle  modalita'  di
presentazione della domanda e all'allegato A del Regolamento  emanato
con proprio decreto 10 giugno 2014, n. 0112/Pres.; 
  Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1858 del 25 settembre
2015  con  la  quale  e'  stato  approvato  in  via  preliminare   il
«Regolamento di  modifica  del  «Regolamento  concernente  criteri  e
modalita' per la concessione di contributi per iniziative  in  ambito
culturale a favore dei giovani ai sensi degli artt. 22, commi da 1  a
3, e 33, della legge  regionale  22  marzo  2012,  n.  5  (Legge  per
l'autonomia  dei  giovani  e  sul  Fondo  di  garanzia  per  le  loro
opportunita')», emanato con decreto del Presidente della  Regione  10
giugno 2014, n. 112»; 
  Visto  che  ai  sensi  delle  disposizioni  sopra   menzionate   e'
necessario  acquisire  il   parere   della   Commissione   consiliare
competente; 
  Preso atto che nella seduta del 1° ottobre 2015 la  VI  Commissione
consiliare permanente ha  espresso  parere  favorevole  sulla  citata
deliberazione della Giunta regionale 1858 del 25 settembre 2015; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico  delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso); 
  Visto   l'art.   42   dello   Statuto   speciale   della    Regione
Autonoma-Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 1°  ottobre  2015,
n. 1914; 
 
                              Decreta: 
 
  1.  E'  emanato  il  «Regolamento  di  modifica  del   "Regolamento
concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi  per
iniziative in ambito culturale a favore dei giovani  ai  sensi  degli
artt. 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo  2012,
n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di  garanzia  per
le loro opportunita')", emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Regione 10 giugno 2014, n.  112»,  nel  testo  allegato  al  presente
decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI