(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 4 novembre 2015) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 8 aprile 1997, n.  10  (Legge  finanziaria
1997)  ed  in  particolare  l'art.  30,  come  da  ultimo  modificato
dall'art. 16, comma 1, lettere a)  e  b)  della  legge  regionale  21
dicembre  2012,  n.  26  (Legge  di   manutenzione   dell'ordinamento
regionale  2012)  che  disciplina,  tra  l'altro,  la  gestione   del
patrimonio mobiliare regionale; 
  Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia  di
programmazione finanziaria e di contabilita' regionale); 
  Visto in particolare l'art. 73 della citata legge  di  contabilita'
regionale,  ai  sensi  del  quale  le  disposizioni  in  materia   di
contabilita' generale dello Stato sono  applicabili  per  quanto  non
previsto e in quanto compatibili con la  disciplina  contenuta  nella
medesima legge regionale 21/2007; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n.
1612,  con  la  quale  e'  stata  approvata  l'articolazione   e   la
declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali
della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti
regionali cosi' come definita  nell'allegato  A,  alla  deliberazione
medesima; 
  Viste, altresi', le  successive  modifiche  alla  sopra  richiamata
deliberazione 1612/2013 ed  in  particolare  la  deliberazione  della
Giunta regionale n. 1935 del 17 ottobre 2014, con la  quale  l'allora
Servizio provveditorato e servizi generali e' stato soppresso con  la
contestuale istituzione del Servizio centrale unica di committenza  e
del Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali e con  la
quale  sono  state  conseguentemente  ridefinite  le  competenze  dei
summenzionati Servizi; 
  Considerato che, ai sensi della nuova  formulazione  dell'art.  39,
del sopra richiamato allegato  A  alla  deliberazione  1612/2013,  le
funzioni acquisite dal Servizio logistica, digitalizzazione e servizi
generali consistono, tra l'altro,  nel  tenere  l'evidenza  dei  beni
mobili comunque nella disponibilita' dell'Amministrazione  Regionale,
nell'assunzione in carico dei beni mobili regionali, nella  tenuta  e
nell'aggiornamento del relativo inventario,  nella  nomina  dei  vice
consegnatari di tutte le strutture regionali, nonche' nella  gestione
e dismissione degli arredi e delle attrezzature; 
  Ravvisata dunque la necessita' di adeguare il  vigente  Regolamento
per la gestione dei beni mobili regionali in attuazione  della  legge
regionale 8 aprile 1997, n. 10 (legge finanziaria  1997)  di  cui  al
proprio decreto 3 agosto  2010,  n.  0183/Pres.,  in  relazione  alle
modificazioni intervenute  nelle  funzioni  del  Servizio  logistica,
digitalizzazione e servizi generali, al fine di renderlo  compatibile
con il nuovo assetto organizzativo regionale; 
  Ritenuto opportuno, inoltre, provvedere allo snellimento di  alcune
procedure relative alla  gestione  dell'inventario,  con  particolare
riferimento alla specificazione delle categorie dei beni mobili, alla
definizione dei  registri,  alla  cessione  e  dismissione  dei  beni
inutilizzabili, ad una  revisione  della  disciplina  concernente  la
nomina e le competenze dei  Vice  Consegnatari  nonche'  le  funzioni
della Commissione di valutazione dei beni mobili regionali; 
  Visto   il   testo   del   regolamento   allegato   alla   presente
deliberazione; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14, comma 1,  lettera  r)  della  legge  regionale  18
giugno 2007, n. 17  (Determinazione  della  forma  di  governo  della
Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale,  ai
sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia); 
  Su conforme deliberazione della  Giunta  regionale  del  28  agosto
2015, n. 1658; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il "Regolamento  per  la  gestione  dei  beni  mobili
regionali, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 8 aprile 1997,
n. 10 (Legge  finanziaria  1997)"  nel  testo  allegato  al  presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI