(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 ottobre 2015 n. 43) IL PRESIDENTE Visto il «Regolamento recante la classificazione delle varieta' di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia» emanato con proprio decreto 9 settembre 2003, n. 0321/Pres.; Richiamato, in particolare, l'articolo 5 del regolamento emanato con proprio decreto n. 0321/Pres./2003, ai sensi del quale le istanze di inserimento di una nuova varieta' di vite nella suddetta classificazione sono presentate alla Regione dalle organizzazioni professionali agricole nonche' da ogni organismo associativo operante nel settore vitivinicolo, corredate della documentazione attestante le avvenute prove attitudinali; Atteso che in data 9 settembre 2015, con nota protocollata al n. 68665 del 15 settembre 2015, la Societa' Vivai Cooperativi Rauscedo, facendo seguito ad analoga richiesta formulata dall'Universita' degli studi di Udine in data 4 settembre 2015, n. 22745, protocollata al n. 66704, ha presentato un'istanza di inserimento delle varieta' «Sauvignon Kretos», «Sauvignon Nepis», «Sauvignon Rytos», «Merlot Kanthus», «Merlot Khorus», «Cabernet Volos» e «Cabernet Eidos», corredata della documentazione prevista dall'art. 5 del proprio decreto n. 0321/Pres./2003, come predisposta dal citato Ateneo; Considerato che, ai sensi dell'art. 3 dell'accordo del 25 luglio 2002, tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varieta' di vite, nella classe delle varieta' idonee alla coltivazione sono incluse esclusivamente le varieta' di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera e che, pertanto, per le caratteristiche delle varieta' proposte dalla Societa' Vivai Cooperativi Rauscedo le stesse possono essere classificate come varieta' in osservazione; Richiamato il disposto dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88); Atteso che ai sensi dell'art. 6 del proprio decreto n. 0321/Pres./2003, le varieta' di viti in osservazione possono essere destinate esclusivamente alla produzione e commercializzazione dei vini da tavola anche con l'impiego della menzione «Indicazione geografica tipica»; Ritenuto necessario, pertanto, provvedere, in accoglimento della richiesta formulata dalla Societa' Vivai Cooperativi Rauscedo, alla modifica del regolamento emanato con proprio decreto n. 0321/ Pres./2003, mediante sostituzione della tabella 10-bis recante le varieta' di viti per uve in osservazione; Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia); Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2015, n. 1974; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica al regolamento recante la classificazione delle varieta' di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 321», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI