(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 28 ottobre 2015) IL PRESIDENTE Visto l'art. 5, commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008) come sostituiti dall'art. 2, comma 94, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), che autorizza l'Amministrazione regionale a erogare contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in regione e aventi rilevanza nazionale per le finalita' di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell' art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38) e nel rispetto delle condizioni di cui al capo III del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; Viste le tipologie di aiuti in favore delle imprese attive nel settore della pesca ed dell'acquacoltura previste al capo III del regolamento (UE) n. 1388/2014; Vista la Comunicazione della Commissione europea «Orientamenti per l'esame degli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C n. 217/1 del 2 luglio 2015; Atteso che le condizioni per la concessione degli aiuti nell'ambito del regolamento UE n. 1388/2014, delle quali si e' avuto riguardo nel presente regolamento regionale, sono allineate a quelle stabilite per l'applicazione del regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che, conseguentemente, anche le misure di aiuto previste dal regolamento regionale devono essere applicabili non oltre il 31 dicembre 2020, data di scadenza dei regolamenti (UE) n. 1388/2014 e (UE) n. 508/2014; Richiamati gli articoli 67, 68 e 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante tra l'altro disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, concernenti i requisiti dei costi ammissibili ai contributi previsti dal medesimo Fondo; Considerato che, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 1388/2014, i regimi di aiuti sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafi 2 e 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato, purche' soddisfino le condizioni di cui al Capo I tra le quali rientra l'obbligo di pubblicazione e di informazione relativa a ciascuna misura di aiuto esentata previsto dall'art. 9; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento am-ministrativo e di diritto di accesso»; Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2015, n. 1964; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in regione, in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008) come sostituiti dall'art. 2, comma 94, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007)», nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI