(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
          Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 28 ottobre  2015) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 5, commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2007,
n. 30 (Legge strumentale 2008) come sostituiti dall'art. 2, comma 94,
della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio
2015 e del bilancio pluriennale  per  gli  anni  2015-2017  ai  sensi
dell'art.  34  della  legge   regionale   21/2007),   che   autorizza
l'Amministrazione regionale a erogare  contributi  alle  associazioni
del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in
regione e aventi rilevanza nazionale per le  finalita'  di  cui  agli
articoli 16 e 17 del decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154
(Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'
art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003,  n.  38)  e  nel  rispetto
delle condizioni di cui al capo III del regolamento (UE) n. 1388/2014
della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con
il mercato interno, in applicazione degli  articoli  107  e  108  del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune  categorie  di
aiuti a favore delle imprese attive  nel  settore  della  produzione,
trasformazione e  commercializzazione  dei  prodotti  della  pesca  e
dell'acquacoltura; 
  Viste le tipologie di aiuti in  favore  delle  imprese  attive  nel
settore della pesca ed dell'acquacoltura previste  al  capo  III  del
regolamento (UE) n. 1388/2014; 
  Vista la Comunicazione della Commissione europea «Orientamenti  per
l'esame degli aiuti nel settore  della  pesca  e  dell'acquacoltura»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  serie  C  n.
217/1 del 2 luglio 2015; 
  Atteso che le condizioni per la concessione degli aiuti nell'ambito
del regolamento UE n. 1388/2014, delle quali si e' avuto riguardo nel
presente regolamento regionale, sono allineate a quelle stabilite per
l'applicazione del regolamento (UE) n.  508/2014  relativo  al  Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e che,  conseguentemente,
anche le misure di aiuto previste dal  regolamento  regionale  devono
essere applicabili non oltre il 31 dicembre 2020,  data  di  scadenza
dei regolamenti (UE) n. 1388/2014 e (UE) n. 508/2014; 
  Richiamati gli articoli  67,  68  e  69  del  Regolamento  (UE)  n.
1303/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  17  dicembre
2013, recante tra l'altro disposizioni generali sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, concernenti i  requisiti  dei  costi
ammissibili ai contributi previsti dal medesimo Fondo; 
  Considerato che, secondo quanto previsto ai sensi dell'art.  4  del
regolamento (UE) n. 1388/2014, i regimi di aiuti sono compatibili con
il mercato interno ai sensi dell'art.  107,  paragrafi  2  e  3,  del
trattato e sono esentati dall'obbligo di  notifica  di  cui  all'art.
108, paragrafo 3, del trattato, purche' soddisfino le  condizioni  di
cui al Capo I tra le quali rientra l'obbligo di  pubblicazione  e  di
informazione relativa a ciascuna misura di  aiuto  esentata  previsto
dall'art. 9; 
  Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  «Testo  unico  delle
norme in materia di procedimento  am-ministrativo  e  di  diritto  di
accesso»; 
  Visto  il  Regolamento   di   organizzazione   dell'Amministrazione
regionale e degli Enti  regionali  emanato  con  proprio  decreto  27
agosto  2004,   n.   0277/Pres.   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2015, n.
1964; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento recante criteri e  modalita'  per  la
concessione di contributi alle associazioni del settore  della  pesca
professionale e dell'acquacoltura operanti in regione, in  attuazione
dell'art. 5, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2007,  n.
30 (Legge strumentale 2008) come sostituiti dall'art.  2,  comma  94,
della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio
2015 e del bilancio pluriennale  per  gli  anni  2015-2017  ai  sensi
dell'art. 34 della legge regionale 21/2007)», nel testo  allegato  al
presente  provvedimento  del   quale   forma   parte   integrante   e
sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI