(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
          Friuli-Venezia Giulia del 30 dicembre 2015 n. 52) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 20, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5
(Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo  di  garanzia  per  le
loro opportunita'), come modificato dell'art. 6 della legge regionale
26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle  attivita'  produttive),
ai sensi del quale l'amministrazione regionale, anche tramite  delega
ad Unioncamere FVG, e' autorizzata a concedere  contributi  in  conto
capitale  a  sostegno  di  progetti  di  imprenditoria  giovanile,  a
parziale copertura dei costi  per  la  realizzazione  dei  pertinenti
investimenti nonche' delle spese di costituzione  e  primo  impianto,
nonche'  dei  costi  per  l'accesso  al  microcredito  da  parte   di
microimprese; 
  Visto il regolamento di attuazione  della  legge  regionale  5/2012
recante  «Regolamento  concernente  criteri  e   modalita'   per   la
concessione di contributi ai sensi dell'art. 20, commi 3 e  4,  della
legge regionale 22 marzo  2012,  n.  5  a  sostegno  di  progetti  di
imprenditoria giovanile», emanato con proprio decreto 16 marzo  2015,
n. 055/Pres.; 
  Rilevato  che  dall'aggiornamento  congiunturale  sull'economia  in
Friuli Venezia Giulia edito nel novembre  dell'anno  in  corso  dalla
Banca d'Italia e' emerso che, mentre i  finanziamenti  concessi  alle
medie e grandi imprese sono tornati a crescere (0,7 per cento su base
annua), sono risultati in ulteriore calo i finanziamenti alle piccole
imprese (-3,0 per cento) e che, in particolare, la riduzione e' stata
piu' marcata per i crediti indirizzati al finanziamento del  capitale
circolante (gli anticipi sui crediti commerciali sono scesi  del  5,9
per cento, mentre le aperture di credito in conto corrente  del  13,7
per cento); 
  Ravvisata, alla luce delle difficolta' di accesso al credito  sopra
evidenziate, l'opportunita' di abrogare il limite di cui all'art.  9,
comma 2, lettera g), del sopra citato regolamento, relativo alla  non
ammissibilita' a contributo delle spese relative  a  beni  di  valore
unitario inferiore a  €  100,  al  fine  di  consentire  ai  soggetti
beneficiari del contributo, nella quasi totalita' dei casi costituiti
da microimprese, di finanziare, in  questo  periodo  di  ristrettezze
finanziarie, anche l'acquisizione di oggetti di ridotto valore, ma di
utilita' per la gestione aziendale; 
  Visto il testo recante  «Regolamento  di  modifica  al  Regolamento
concernente criteri e modalita' per la concessione di  contributi  ai
sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della legge regionale 22 marzo 2012,
n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile,  emanato  con
decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n. 55»; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della Regione  Friuli  Venezia  Giulia  e  del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale 4  dicembre  2015,
n. 2403; 
 
                              Decreta: 
 
  1.  E'  emanato  il  «Regolamento  di   modifica   al   Regolamento
concernente criteri e modalita' per la concessione di  contributi  ai
sensi dell'art. 20, commi 3, e 4,  della  legge  regionale  22  marzo
2012, n. 5 a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, emanato
con decreto del Presidente della Regione 16 marzo 2015, n.  55»,  nel
testo allegato che costituisce parte  integrante  e  sostanziale  del
presente decreto. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI