(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
          Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 25 novembre 2015) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 20 della legge regionale  n.  15  del  24  marzo  1981
(Disciplina degli  impianti  a  fune  in  servizio  pubblico  per  il
trasporto di persone e delle piste da sci) e successive modificazioni
ed integrazioni che stabilisce che per l'accertamento  dell'idoneita'
tecnico-professionale,  fisica  e  morale  dei  soggetti  individuati
dall'art. 90, commi 2 e 4, e dall'art. 91, comma 4, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753  (Nuove  norme  in
materia di polizia,  sicurezza  e  regolarita'  dell'esercizio  delle
ferrovie  e  di  altri  servizi  di   trasporto),   l'Amministrazione
regionale provvede mediante  regolamento  adottato  con  decreto  del
Presidente  della  Regione,   previa   deliberazione   della   Giunta
regionale,  su  proposta  dell'Assessore  regionale  competente   per
materia; 
  Rilevato che in ambito nazionale la  normativa  di  riferimento  e'
stata ampiamente innovata, da ultimo con il decreto dirigenziale  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 settembre 2014,  n.
288 "Requisiti e modalita' di abilitazione del personale destinato  a
svolgere funzioni di sicurezza sugli  impianti  a  fune  in  servizio
pubblico  (capo  servizio,  macchinista,  agente  di  stazione  e  di
vettura)",  e  che  pertanto  si  rende  necessario  provvedere  alla
disciplina  delle  modalita'  di  abilitazione  del  personale  degli
impianti a fune in servizio pubblico mediante apposito regolamento; 
  Visto il testo regolamentare predisposto dalla  Direzione  centrale
infrastrutture,  mobilita',   pianificazione   territoriale,   lavori
pubblici, edilizia, Servizio mobilita'; 
  Ritenuto che il Regolamento  come  proposto  consenta  la  corretta
regolamentazione della materia; 
  Visto il proprio decreto 27 agosto  2004,  n.  0277/Pres.,  recante
"Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli
Enti  regionali.  Approvazione",  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2258 di data 13
novembre 2015; 
 
                              Decreta: 
 
  1.  E'  emanato  il  "Regolamento  di  esecuzione  concernente   le
modalita' di abilitazione del personale  degli  impianti  a  fune  in
servizio pubblico, di cui all'art. 20 della legge regionale 24  marzo
1981 n. 15 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per
il trasporto di persone e delle piste da sci)" nel testo allegato  al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI