(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 25 novembre 2015) IL PRESIDENTE Visto l'art. 20 della legge regionale n. 15 del 24 marzo 1981 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci) e successive modificazioni ed integrazioni che stabilisce che per l'accertamento dell'idoneita' tecnico-professionale, fisica e morale dei soggetti individuati dall'art. 90, commi 2 e 4, e dall'art. 91, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), l'Amministrazione regionale provvede mediante regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia; Rilevato che in ambito nazionale la normativa di riferimento e' stata ampiamente innovata, da ultimo con il decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 settembre 2014, n. 288 "Requisiti e modalita' di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico (capo servizio, macchinista, agente di stazione e di vettura)", e che pertanto si rende necessario provvedere alla disciplina delle modalita' di abilitazione del personale degli impianti a fune in servizio pubblico mediante apposito regolamento; Visto il testo regolamentare predisposto dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilita', pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, Servizio mobilita'; Ritenuto che il Regolamento come proposto consenta la corretta regolamentazione della materia; Visto il proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., recante "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali. Approvazione", e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2258 di data 13 novembre 2015; Decreta: 1. E' emanato il "Regolamento di esecuzione concernente le modalita' di abilitazione del personale degli impianti a fune in servizio pubblico, di cui all'art. 20 della legge regionale 24 marzo 1981 n. 15 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci)" nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI