(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 7/I-II del 16 febbraio 2016) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha Approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Trasporto di animali 1. Nel comma 3 dell'art. 9 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, le parole: «esclusivamente per i propri animali» sono soppresse. 2. Dopo il comma 3 dell'art. 9 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma: «4. E' possibile trasportare, con propri mezzi, animali, anche di altri proprietari, sugli alpeggi o sui pascoli, senza alcuna limitazione chilometrica.».