(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
         Trentino-Alto Adige n. 7/I-II del 16 febbraio 2016) 
 
                       IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
                            Ha Approvato 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                        Trasporto di animali 
 
  1. Nel comma 3 dell'art. 9 della legge provinciale 15 maggio  2000,
n. 9, e successive modifiche, le parole: «esclusivamente per i propri
animali» sono soppresse. 
  2. Dopo il comma 3 dell'art. 9 della legge  provinciale  15  maggio
2000, n. 9, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma: 
    «4. E' possibile trasportare, con propri mezzi, animali, anche di
altri  proprietari,  sugli  alpeggi  o  sui  pascoli,  senza   alcuna
limitazione chilometrica.».