(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 5 del
                          29 gennaio 2016) 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
             Modifiche all'art. 1 della legge regionale 
                       1° ottobre 2015, n. 22 
 
  1. Alla fine del comma  1  dell'art.  1  della  legge  regionale  1
ottobre 2015, n. 22, e' aggiunto il seguente periodo: «La BBR ha come
obiettivo la  ricerca  scientifica  e  statistica,  finalizzata  alla
tutela della salute dell'interessato, di terzi o della  collettivita'
in campo medico, biomedico ed epidemiologico, anche nell'ambito della
sperimentazione clinica di farmaci, o la ricerca scientifica volta  a
sviluppare  le  tecniche  di  analisi   genetica,   sempre   che   la
disponibilita' di dati solo anonimi su campioni della popolazione non
permetta alla ricerca di raggiungere i suoi scopi, da  svolgersi  con
il  consenso  dell'interessato  salvo  che  nei  casi   di   indagini
statistiche o di ricerca scientifica previsti  dalla  legge  o  negli
altri casi di cui al paragrafo 8.1 dell'autorizzazione  generale  del
Garante per la protezione dei dati personali n.  8  dell'11  dicembre
2014.». 
  2. Alla fine del comma 4  dell'art.  1  della  legge  regionale  n.
22/2015, e' aggiunto il seguente periodo: «Il  trattamento  dei  dati
personali correlato e'  effettuato  previo  sensi  dell'art.  13  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche  ed
integrazioni, nel rispetto delle garanzie relative ai  dati  genetici
previste  dalla  disciplina  in  materia  di  trattamento  dei   dati
personali.».