(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
            Regione Piemonte n. 6 dell'11 febbraio 2016) 
 
  La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai  sensi
degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato. 
 
                            IL PRESIDENTE 
                       DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                 Sostituzione dell'articolo 1 della 
               legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 
 
  1. L'articolo 1 della legge  regionale  3  settembre  1991,  n.  43
(Nuova disciplina dell'Istituto di ricerche economico e  sociali  del
Piemonte I.R.E.S. Abrogazione legge regionale 18  febbraio  1985,  n.
12) e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 1. 
  1. La presente legge disciplina, la  struttura,  le  funzioni  e  i
rapporti con la Giunta regionale ed il Consiglio regionale, del nuovo
Istituto  di  ricerche  economico  sociali  del   Piemonte   (I.R.E.S
Piemonte), in  armonia  con  i  principi  di  programmazione  di  cui
all'articolo 62 dello Statuto e  della  legge  regionale  18  ottobre
1994, n. 43 (Norme in materia di  programmazione  degli  investimenti
regionali). 
  2. L'I.R.E.S. Piemonte e' Ente regionale,  dotato  di  personalita'
giuridica di diritto pubblico e  di  autonomia  funzionale  ai  sensi
dell'articolo 60 dello Statuto della Regione.».