(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 6 dell'11 febbraio 2016) La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 1. L'articolo 1 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte I.R.E.S. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12) e' sostituito dal seguente: «Art. 1. 1. La presente legge disciplina, la struttura, le funzioni e i rapporti con la Giunta regionale ed il Consiglio regionale, del nuovo Istituto di ricerche economico sociali del Piemonte (I.R.E.S Piemonte), in armonia con i principi di programmazione di cui all'articolo 62 dello Statuto e della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 (Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali). 2. L'I.R.E.S. Piemonte e' Ente regionale, dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia funzionale ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto della Regione.».