(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 31 dicembre 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Esercizio provvisorio 1. La Giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'art. 66 dello Statuto, dell'art. 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e del punto 8.2 dell'allegato 4/2 del medesimo decreto legislativo 118/2011, a gestire provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 31 marzo 2016, il bilancio della Regione Piemonte per il triennio 2016-2018 limitatamente ad un dodicesimo per mese delle somme stanziate nel disegno di legge regionale n. 190 (Bilancio di previsione per il triennio 2016-2018), approvato dalla Giunta regionale in data 23 dicembre 2015, ridotte delle somme gia' impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato. 2. Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi a spese obbligatorie e d'ordine, spese finanziate con la reiscrizione di residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, spese per garantire la continuita' del servizio fitosanitario regionale, spese per interventi collegati alle calamita' naturali, spese per la tutela dell'incolumita' pubblica, spese relative alla copertura di contratti gia' stipulati, spese e trasferimenti necessari al settore della sanita', trasferimenti finanziari al Consiglio regionale, somme iscritte sul fondo per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), ripartite prioritariamente tra le province, stanziamenti per dare attuazione alla legge regionale regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), al fine di garantire la continuita' nell'esercizio delle attivita', ed a spese relative ai programmi cofinanziati dall'Unione europea la cui mancata, tempestiva attuazione determinerebbe il mancato rispetto degli impegni assunti nei rispettivi Comitati di sorveglianza. 3. La Giunta regionale e' autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio previste nel disegno di legge regionale n. 190.