(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del
  31 dicembre 2015) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                        Esercizio provvisorio 
 
  1. La Giunta regionale e' autorizzata, ai sensi dell'art. 66  dello
Statuto, dell'art. 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42)  e  del  punto  8.2  dell'allegato  4/2  del   medesimo   decreto
legislativo 118/2011, a gestire  provvisoriamente,  fino  al  momento
dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non  oltre  il
31 marzo 2016, il bilancio della Regione  Piemonte  per  il  triennio
2016-2018  limitatamente  ad  un  dodicesimo  per  mese  delle  somme
stanziate  nel  disegno  di  legge  regionale  n.  190  (Bilancio  di
previsione  per  il  triennio  2016-2018),  approvato  dalla   Giunta
regionale  in  data  23  dicembre  2015,  ridotte  delle  somme  gia'
impegnate negli esercizi precedenti  e  dell'importo  accantonato  al
fondo pluriennale vincolato. 
  2. Non sono soggetti alle  limitazioni  previste  al  comma  1  gli
stanziamenti  relativi  a  spese  obbligatorie  e   d'ordine,   spese
finanziate con  la  reiscrizione  di  residui  perenti  agli  effetti
amministrativi  reclamati  dai  creditori,  spese  per  garantire  la
continuita'  del  servizio   fitosanitario   regionale,   spese   per
interventi collegati alle calamita' naturali,  spese  per  la  tutela
dell'incolumita' pubblica, spese relative alla copertura di contratti
gia' stipulati, spese e  trasferimenti  necessari  al  settore  della
sanita',  trasferimenti  finanziari  al  Consiglio  regionale,  somme
iscritte sul fondo per l'esercizio delle funzioni conferite ai  sensi
della legge  regionale  20  novembre  1998,  n.  34  (Riordino  delle
funzioni e dei compiti amministrativi  della  Regione  e  degli  Enti
locali), ripartite prioritariamente tra le province, stanziamenti per
dare attuazione alla legge regionale regionale 29 ottobre 2015, n. 23
(Riordino delle funzioni amministrative conferite  alle  Province  in
attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 Disposizioni sulle citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni),  al
fine di garantire la continuita' nell'esercizio delle attivita', ed a
spese relative ai programmi cofinanziati dall'Unione europea  la  cui
mancata, tempestiva attuazione  determinerebbe  il  mancato  rispetto
degli impegni assunti nei rispettivi Comitati di sorveglianza. 
  3. La Giunta regionale e' autorizzata ad effettuare  le  variazioni
al bilancio previste nel disegno di legge regionale n. 190.