(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 31 dicembre 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), le parole «di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale e' stata commessa la violazione» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la violazione e' stata commessa». 2. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 13/1980 le parole «di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento e' stato eseguito o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, a quello in cui il rifiuto e' stato comunicato».