(Pubblicata nel  Supplemento  n.  1  al  Bollettino  Ufficiale  della
            Regione Piemonte n. 52 del 31 dicembre 2015) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
         Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 6 marzo  1980,  n.
13 (Disciplina delle tasse sulle concessioni  regionali),  le  parole
«di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale e'  stata  commessa  la
violazione» sono sostituite dalle  seguenti:  «del  31  dicembre  del
terzo anno  successivo  a  quello  in  cui  la  violazione  e'  stata
commessa». 
  2. Al comma 2 dell'art.  10  della legge  regionale n.  13/1980  le
parole «di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o, in  caso
di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di  comunicazione
del rifiuto stesso» sono sostituite dalle seguenti: «del 31  dicembre
del terzo anno successivo a quello  in  cui  il  pagamento  e'  stato
eseguito o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, a quello
in cui il rifiuto e' stato comunicato».