(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Abruzzo  n.  11
                    Speciale del 22 gennaio 2016) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione  come  modificato  dalla  legge
Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1; 
  Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale; 
  Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 53/3  del  30  dicembre
2015 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge, e  ne  dispone  la  pubblicazione  sul  Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo. 
                               Art. 1 
 
                 Rifinanziamento di leggi regionali 
 
  1. Ai sensi dell'art. 38,  comma  2,  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia  di  armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della
legge  5  maggio  2009,  n.  42)   e   successive   modificazioni   e
integrazioni, e' autorizzato per gli esercizi 2016, 2017  e  2018  il
rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi  indicati
nella «Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali» costituente
l'Allegato 1 della presente legge. 
  2. Contestualmente le autorizzazioni disposte  da  leggi  regionali
precedenti sono revocate.