(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 Speciale del 22 gennaio 2016) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1; Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale; Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 53/3 del 30 dicembre 2015 Promulga la seguente legge, e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Art. 1 Rifinanziamento di leggi regionali 1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, e' autorizzato per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella «Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali» costituente l'Allegato 1 della presente legge. 2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.