(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11 del 17 marzo 2016) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10, come modificata dalla legge regionale 26 ottobre 2015, n. 22; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 25-3042 del 14 marzo 2016; E m a n a il seguente regolamento: Regolamento regionale recante: «Regolamento per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali, ai sensi dell'art. 13, comma 13 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle aziende sanitarie regionali).». (Omissis). Art. 1 Rimborso delle spese di viaggio sostenute dai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali 1. Ai sensi dell'art. 13, comma 13 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle aziende sanitarie regionali), come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 2015, n. 22, ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico nella misura prevista per i dirigenti regionali, e, comunque, per un totale annuo non superiore al dieci per cento dell' indennita' annua lorda riconosciuta. L'indennita' lorda annualmente spettante ai componenti ed al presidente del collegio sindacale e' determinata ai sensi dell'art. 3, comma 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonche' dello stesso art. 13, comma 13 della legge regionale n. 10/1995. 2. Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 64 (Norme di salvaguardia per la Programmazione sanitaria regionale), recante l'interpretazione autentica dell'art. 13, comma 13 della legge regionale n. 10/1995, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti regionali e' da interpretarsi nel senso della rimborsabilita' delle spese connesse al viaggio e quindi comprensive, oltre che delle spese relative all'uso di un mezzo di trasporto, anche di quelle relative al vitto ed alloggio, nella misura stabilita dalla normativa regionale di riferimento. 3. Il rimborso delle spese di cui al comma 2 e' dovuto in caso di temporanea permanenza, per ragioni legate allo svolgimento dell'incarico, in un'azienda sanitaria regionale avente sede legale in un comune distante piu' di 10 chilometri dal comune in cui si trova l'ordinaria sede di lavoro/servizio del componente il collegio, ovvero dal comune di abituale dimora del componente (coincidente con il luogo di dimora abituale dichiarato all'azienda sanitaria regionale).