(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
                    della Regione Piemonte n. 11 
                         del 17 marzo 2016) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione (come  modificato  dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
  Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte; 
  Vista la legge regionale 24 gennaio 1995, n.  10,  come  modificata
dalla legge regionale 26 ottobre 2015, n. 22; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale  n.  25-3042  del  14
marzo 2016; 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
  Regolamento regionale recante: «Regolamento per il  rimborso  delle
spese di viaggio sostenute dai componenti dei collegi sindacali delle
aziende sanitarie regionali, ai sensi dell'art. 13,  comma  13  della
legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e
funzionamento delle aziende sanitarie regionali).». 
 
  (Omissis). 
 
                               Art. 1 
 
      Rimborso delle spese di viaggio sostenute dai componenti 
       dei collegi sindacali delle aziende sanitarie regionali 
 
  1. Ai sensi dell'art. 13, comma 13 della legge regionale 24 gennaio
1995,  n.  10  (Ordinamento,  organizzazione  e  funzionamento  delle
aziende sanitarie regionali), come sostituito dall'art. 1 della legge
regionale 26 ottobre 2015, n. 22, ai componenti dei collegi sindacali
delle aziende sanitarie regionali spetta il rimborso delle  spese  di
viaggio sostenute  per  lo  svolgimento  dell'incarico  nella  misura
prevista per i dirigenti regionali, e, comunque, per un totale  annuo
non superiore  al  dieci  per  cento  dell'  indennita'  annua  lorda
riconosciuta. L'indennita' lorda annualmente spettante ai  componenti
ed al presidente del  collegio  sindacale  e'  determinata  ai  sensi
dell'art. 3, comma 13 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
502, nonche' dello stesso art. 13, comma 13 della legge regionale  n.
 10/1995. 
  2. Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge  regionale  13  aprile
1995, n. 64 (Norme di salvaguardia per  la  Programmazione  sanitaria
regionale), recante l'interpretazione autentica dell'art.  13,  comma
13 della legge regionale n.  10/1995,  il  rimborso  delle  spese  di
viaggio nella  misura  prevista  per  i  dirigenti  regionali  e'  da
interpretarsi nel senso della rimborsabilita' delle spese connesse al
viaggio e quindi comprensive, oltre che delle spese relative  all'uso
di un mezzo di trasporto,  anche  di  quelle  relative  al  vitto  ed
alloggio,  nella  misura  stabilita  dalla  normativa  regionale   di
riferimento. 
  3. Il rimborso delle spese di cui al comma 2 e' dovuto in  caso  di
temporanea  permanenza,   per   ragioni   legate   allo   svolgimento
dell'incarico, in un'azienda sanitaria regionale avente  sede  legale
in un comune distante piu' di 10 chilometri  dal  comune  in  cui  si
trova l'ordinaria sede di lavoro/servizio del componente il collegio,
ovvero dal comune di abituale dimora del componente (coincidente  con
il  luogo  di  dimora  abituale  dichiarato   all'azienda   sanitaria
regionale).