(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  Emilia-Romagna  -
  Parte prima - n. 57 del 3 marzo 2016) 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. La Regione, nell'ambito delle  proprie  competenze  legislative,
nell'ottica della  valorizzazione  del  servizio  farmaceutico  quale
presidio sanitario sul  territorio,  in  coerenza  con  la  normativa
statale e ai sensi dell'art. 64, comma 5, della  legge  regionale  30
luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale
e disposizioni su Citta' metropolitana di Bologna, Province, Comuni e
loro Unioni), detta le norme regionali in materia  di  organizzazione
del servizio farmaceutico delle farmacie convenzionate. 
  2. Ai fini  della  semplificazione  normativa,  la  presente  legge
riordina  le  disposizioni   regionali   in   materia   di   esercizi
farmaceutici con particolare riferimento a: 
      a) dislocazione  degli  esercizi  farmaceutici  sul  territorio
regionale; 
      b) servizio farmaceutico, turni e orari, vigilanza; 
      c) attivita' e servizi erogabili  in  farmacia,  diversi  dalla
dispensazione di medicinali; 
      d)  accessibilita'  telematica  delle   informazioni   inerenti
aperture, chiusure, turni e orari del servizio farmaceutico.