(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 10 febbraio 2016) IL PRESIDENTE Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e in particolare l'articolo 46 relativo alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti; Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; Preso atto che il regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato abrogato dal regolamento (CE) n. 491/2009, il quale prevede all'articolo 3 che i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (CE) 1234/2007; Atteso che l'articolo 231, comma 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 precisa che i programmi pluriennali adottati anteriormente al 1° gennaio 2014 continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 dopo l'entrata in vigore dello stesso regolamento (UE) n. 1308/2013; Richiamato il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione europea il 1° marzo 2013; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 dicembre 2013 (Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti) che prevede, in particolare, i soggetti beneficiari, i soggetti autorizzati alla presentazione delle domande, le azioni ammissibili, la definizione del sostegno e le procedure, individuando le competenze in capo all'organismo pagatore e alle Regioni; Richiamato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 ottobre 2015 (Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione, per quanto riguarda la sottomisura del reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie, nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti); Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 dicembre 2015 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli); Visto il proprio decreto 4 febbraio 2015, n. 020/Pres. "Regolamento recante le modalita' di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e del titolo Il, capo Il, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008"; Ritenuto, in forza dei decreti ministeriali sopra richiamati e dell'esperienza maturata nell'applicazione della normativa regionale in materia di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di introdurre alcune modifiche al proprio decreto n. 020/Pres./2015 finalizzate, in particolare, a: recepire i contenuti del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 ottobre 2015 inserendo tra le azioni ammissibili anche quelle relative al reimpianto dei vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie, per le quali va assicurato un punteggio elevato; prevedere, per i vigneti ubicati in pianura, tetti massimi di contributo diversificati a seconda della presenza o meno dell'impianto di irrigazione; tener conto del nuovo regime autorizzativo dei vigneti previsto dalla normativa comunitaria e dall'articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 dicembre 2015; ridurre, nella zona del Carso, il potenziale viticolo minimo per poter accedere alla misura; aumentare i punteggi per le aziende che non hanno ricevuto aiuti sulla misura nelle ultime tre campagne vitivinicole; introdurre un punteggio per le aziende che non hanno mai avuto in conduzione vigneti per uva da vino; introdurre dei punteggi decrescenti all'aumentare delle superfici da ristrutturare oggetto della domanda; prevedere dei punteggi aggiuntivi per le aziende che hanno sia sede legale che i vigneti da ristrutturare sul territorio regionale; prevedere, a parita' di punteggio, priorita' alla domanda che richiede il contributo minore, in caso di ulteriore parita', a quella che richiede il minor contributo ad ettaro e, in caso di ulteriore parita', alla domanda recante il numero piu' basso di identificazione attribuito automaticamente dal sistema all'atto del rilascio informatico della domanda stessa; eliminare, in fase di rendicontazione, l'obbligo di presentazione delle fatture in originale; Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia); Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2016, n. 70; Decreta: 1. E' emanato il "Regolamento di modifica al regolamento recante le modalita' di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per le campagne vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e del titolo II, capo II, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008, emanato con decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2015, n. 20" nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. SERRACCHIANI