(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 10 febbraio 2016) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio   e   in   particolare   l'articolo   46   relativo    alla
ristrutturazione e riconversione dei vigneti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 555/2008  della  Commissione,  del  27
giugno 2008, recante modalita' di applicazione del  regolamento  (CE)
n. 479/2008 del  Consiglio  relativo  all'organizzazione  comune  del
mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi
con i paesi terzi,  al  potenziale  produttivo  e  ai  controlli  nel
settore vitivinicolo; 
  Preso atto che il regolamento (CE) n. 479/2008  e'  stato  abrogato
dal regolamento (CE) n. 491/2009, il quale prevede all'articolo 3 che
i  riferimenti  al  regolamento  abrogato  si  intendono   fatti   al
regolamento (CE) 1234/2007; 
  Atteso che  l'articolo  231,  comma  2,  del  regolamento  (UE)  n.
1308/2013 precisa che i programmi pluriennali adottati  anteriormente
al 1° gennaio 2014 continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti
disposizioni del regolamento (CE)  n.  1234/2007  dopo  l'entrata  in
vigore dello stesso regolamento (UE) n. 1308/2013; 
  Richiamato il  programma  nazionale  di  sostegno  per  il  settore
vitivinicolo relativo alla  programmazione  2014/2018,  inviato  alla
Commissione europea il 1° marzo 2013; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 20 dicembre 2013 (Disposizioni nazionali di attuazione  dei
regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008  della
Commissione per quanto riguarda  l'applicazione  della  misura  della
riconversione  e  ristrutturazione  dei  vigneti)  che  prevede,   in
particolare, i soggetti  beneficiari,  i  soggetti  autorizzati  alla
presentazione delle domande, le azioni  ammissibili,  la  definizione
del sostegno e le  procedure,  individuando  le  competenze  in  capo
all'organismo pagatore e alle Regioni; 
  Richiamato  il  decreto  del  Ministro  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali 21 ottobre  2015  (Disposizioni  nazionali  di
attuazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione, per quanto riguarda
la sottomisura del reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione
obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie, nell'ambito della
misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti); 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 15 dicembre 2015 (Disposizioni nazionali di attuazione  del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
concernente  l'organizzazione  comune  dei   mercati   dei   prodotti
agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli); 
  Visto il proprio decreto 4 febbraio 2015, n. 020/Pres. "Regolamento
recante  le  modalita'  di  applicazione  del  regime   di   sostegno
comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per  le
campagne vitivinicole  dal  2014/2015  al  2017/2018,  in  attuazione
dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 e del titolo Il, capo
Il, sezione 2, del regolamento (CE) 555/2008"; 
  Ritenuto, in forza dei  decreti  ministeriali  sopra  richiamati  e
dell'esperienza maturata nell'applicazione della normativa  regionale
in materia  di  ristrutturazione  e  riconversione  dei  vigneti,  di
introdurre alcune modifiche  al  proprio  decreto  n.  020/Pres./2015
finalizzate, in particolare, a: 
    recepire i contenuti del decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali 21  ottobre  2015  inserendo  tra  le
azioni ammissibili anche quelle relative al reimpianto dei vigneti  a
seguito di  un'estirpazione  obbligatoria  per  ragioni  sanitarie  e
fitosanitarie, per le quali va assicurato un punteggio elevato; 
    prevedere, per i vigneti ubicati in  pianura,  tetti  massimi  di
contributo  diversificati   a   seconda   della   presenza   o   meno
dell'impianto di irrigazione; 
    tener conto del nuovo regime autorizzativo dei  vigneti  previsto
dalla  normativa  comunitaria  e  dall'articolo  6  del  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15  dicembre
2015; 
    ridurre, nella zona del Carso, il potenziale viticolo minimo  per
poter accedere alla misura; 
    aumentare i punteggi per le aziende che non hanno ricevuto  aiuti
sulla misura nelle ultime tre campagne vitivinicole; 
    introdurre un punteggio per le aziende che non hanno mai avuto in
conduzione vigneti per uva da vino; 
    introdurre dei punteggi decrescenti all'aumentare delle superfici
da ristrutturare oggetto della domanda; 
    prevedere dei punteggi aggiuntivi per le aziende  che  hanno  sia
sede legale che i vigneti da ristrutturare sul territorio regionale; 
    prevedere, a parita' di punteggio,  priorita'  alla  domanda  che
richiede il contributo minore, in caso di ulteriore parita', a quella
che richiede il minor contributo ad ettaro e, in  caso  di  ulteriore
parita', alla domanda recante il numero piu' basso di identificazione
attribuito  automaticamente  dal  sistema   all'atto   del   rilascio
informatico della domanda stessa; 
    eliminare, in fase di rendicontazione, l'obbligo di presentazione
delle fatture in originale; 
  Visto  il  Regolamento   di   organizzazione   dell'Amministrazione
regionale e degli Enti  regionali  emanato  con  proprio  decreto  27
agosto  2004,   n.   0277/Pres.   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto  l'articolo  42  dello   Statuto   della   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'articolo 14 della legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17
(Determinazione della forma di Governo della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo  12
dello Statuto di autonomia); 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio  2016,  n.
70; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il "Regolamento di modifica al regolamento recante le
modalita' di applicazione del regime  di  sostegno  comunitario  alla
riconversione  e  ristrutturazione  dei  vigneti  per   le   campagne
vitivinicole dal 2014/2015 al 2017/2018, in attuazione  dell'articolo
46 del regolamento (UE) 1308/2013 e del titolo II, capo  II,  sezione
2, del regolamento (CE) 555/2008, emanato con decreto del  Presidente
della Regione 4 febbraio 2015, n. 20" nel testo allegato al  presente
provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto obbligo, a  chiunque  spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI