IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art.  25  della  legge  regionale  29  aprile  2009,  n.  9
«Disposizioni in materia di  politiche  di  sicurezza  e  ordinamento
della polizia locale», il quale dispone che al fine di soddisfare  le
esigenze di sicurezza per  il  personale  della  polizia  locale,  di
funzionalita'  e  di  omogeneita'  sul  territorio   regionale,   con
regolamento sono determinati, per il predetto  personale  di  polizia
locale, tra gli altri, i gradi  e  le  caratteristiche  dei  relativi
distintivi; 
  Visto l'art. 22, comma 3 della citata legge regionale n. 9/2009  il
quale prevede che  il  comitato  tecnico  regionale  per  la  polizia
locale, istituito ai sensi del comma 1 dello stesso art.  22,  svolge
funzioni di studio e consulenza tecnica in materia  di  coordinamento
della polizia locale; Atteso che l'abrogazione della lettera  b)  del
comma 2  dell'art.  21  della  legge  regionale  n.  9/2009,  operata
dall'art. 56, comma 1, della legge regionale 17 luglio  2015,  n.  18
«La  disciplina  della  finanza  locale  del  Friuli-Venezia  Giulia,
nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n.
9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali», ha  determinato  il
venir meno della corrispondenza  fra  posizioni  economiche  e  gradi
della polizia locale; 
  Preso atto che,  attualmente,  l'art.  15,  comma  1,  della  legge
regionale n. 9/2009 suddivide il  personale  non  dirigenziale  della
polizia locale in agenti, ispettori e commissari; 
  Ritenuto, nelle  more  dell'adeguamento  del  contratto  collettivo
risalente  al  2002,  di  fare  riferimento  alle  articolazioni  del
personale della polizia locale  previste  dalla  legge  regionale  n.
9/2009,  che  attualmente  non  configurano  categorie   previste   e
disciplinate dal contratto collettivo regionale di  lavoro  personale
del comparto unico  del  pubblico  impiego  regionale  e  locale  del
Friuli-Venezia Giulia; 
  Ritenuto di valorizzare l'anzianita' di servizio del  personale  di
polizia locale, unitamente alla partecipazione ai corsi di formazione
e di  aggiornamento,  nonche',  ai  fini  dell'attribuzione  e  della
progressione nel grado, di prevedere che possa essere  richiesta  una
maggiore anzianita' di servizio in caso di  irrogazione  di  sanzioni
disciplinari e un'anzianita' di servizio inferiore  in  relazione  al
conferimento di encomi; 
  Ritenuto  di  prevedere  un  riconoscimento  alla  professionalita'
maturata dal personale che abbia svolto incarichi di coordinamento  e
controllo, dal personale gia' inquadrato  nella  ex  sesta  qualifica
funzionale, conseguita mediante procedure concorsuali, in servizio di
ruolo alla  data  di  entrata  in  vigore  del  contratto  collettivo
regionale di lavoro del personale del  comparto  unico  -  area  enti
locali - biennio economico 2000-2001 e  parte  normativa  quadriennio
1998-2001 sottoscritto  in  data  1°  agosto  2002  e  dal  personale
inquadrato  nella  ex  sesta  qualifica  funzionale  per  effetto  di
procedure concorsuali gia' concluse alla medesima data; 
  Considerato  che,  alla  luce  della  generalizzata  previsione  di
prossimo superamento delle province,  l'art.  17,  comma  1-bis,  del
proprio decreto n. 068/Pres. di data 8 aprile 2013,  come  modificato
dall'art. 1, comma 1, del proprio decreto  n.  045/Pres.  di  data  6
marzo 2015, ha gia'  previsto  il  mantenimento,  nei  confronti  del
personale della polizia provinciale, dell'applicazione dei rispettivi
regolamenti sulle caratteristiche delle divise; 
  Ritenuto, pertanto,  di  prevedere,  per  ragioni  di  economicita'
amministrativa e finanziaria, in relazione 16 marzo 2016  all'avviato
processo di superamento  delle  province  e,  comunque,  fino  al  31
dicembre 2016, il mantenimento dei gradi  attualmente  rivestiti  dal
personale della polizia provinciale; 
  Atteso che il citato comitato  tecnico  regionale  per  la  polizia
locale ha collaborato alla redazione della proposta  di  regolamento,
istituendo nel suo ambito un apposito gruppo di lavoro; 
  Atteso  che  l'ufficio  stampa  regionale  ha   collaborando   alla
redazione della rappresentazione grafica  delle  caratteristiche  dei
distintivi di grado; 
  Sentito il comitato tecnico per la polizia locale nella seduta  del
13 ottobre 2015; 
  Preso  atto  della  effettuazione  dell'informativa  ai   sindacati
confederali regionali in data 11 novembre 2015 e 23 novembre 2015; 
  Preso atto che il comitato tecnico per la polizia locale, convocato
in data 4 dicembre 2015, non ha espresso il proprio parere in  ordine
alle modifiche alla proposta di regolamento per mancanza  del  quorum
deliberativo; 
  Ritenuto urgente  sostituire  il  regolamento  emanato  in  vigenza
dell'art. 3, comma 15, della legge regionale 15 maggio  2002,  n.  13
(Disposizioni  collegate  alla  legge  finanziaria  2002),  con   una
disciplina conforme alla legge regionale n. 9/2009; 
  Considerato che, con deliberazione della giunta  regionale  del  18
dicembre 2015, n. 2505, e' stato  approvato  in  via  preliminare  il
«Regolamento recante la disciplina dei gradi e le caratteristiche dei
distintivi di grado del personale di  polizia  locale  della  regione
Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 25, comma  1,  lettera
d), della legge regionale 29  aprile  2009,  n.  9  (Disposizioni  in
materia  di  politiche  di  sicurezza  e  ordinamento  della  polizia
locale)»; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 25, comma 1,  della  richiamata
legge  regionale  n.  9/2009,  per  l'approvazione   definitiva   del
regolamento, e' stato sentito il consiglio delle autonomie locali  ed
e'  stato  acquisito  il  parere  della  V  commissione   consiliare,
competente in materia, i quali, rispettivamente, in data  19  gennaio
2016  e  9  febbraio  2016,  hanno  espresso  parere   favorevole   a
maggioranza; 
  Visto l'art. 42  dello  statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14  della  legge  regionale  18  giugno  2007,  n.  17
(Determinazione della forma di governo della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia e del sistema elettorale  regionale,  ai  sensi  dell'art.  12
dello statuto di autonomia); 
  Su conforme deliberazione della giunta  regionale  n.  244  del  19
febbraio 2016; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento recante la disciplina dei gradi e  le
caratteristiche dei distintivi di  grado  del  personale  di  polizia
locale della Regione Friuli-Venezia Giulia, in  attuazione  dell'art.
25, comma 1, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2009,  n.  9
(Disposizioni in materia di  politiche  di  sicurezza  e  ordinamento
della polizia locale)» nel testo allegato al  presente  provvedimento
di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI