IL PRESIDENTE Visto l'art. 25 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 «Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale», il quale dispone che al fine di soddisfare le esigenze di sicurezza per il personale della polizia locale, di funzionalita' e di omogeneita' sul territorio regionale, con regolamento sono determinati, per il predetto personale di polizia locale, tra gli altri, i gradi e le caratteristiche dei relativi distintivi; Visto l'art. 22, comma 3 della citata legge regionale n. 9/2009 il quale prevede che il comitato tecnico regionale per la polizia locale, istituito ai sensi del comma 1 dello stesso art. 22, svolge funzioni di studio e consulenza tecnica in materia di coordinamento della polizia locale; Atteso che l'abrogazione della lettera b) del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 9/2009, operata dall'art. 56, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 «La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali», ha determinato il venir meno della corrispondenza fra posizioni economiche e gradi della polizia locale; Preso atto che, attualmente, l'art. 15, comma 1, della legge regionale n. 9/2009 suddivide il personale non dirigenziale della polizia locale in agenti, ispettori e commissari; Ritenuto, nelle more dell'adeguamento del contratto collettivo risalente al 2002, di fare riferimento alle articolazioni del personale della polizia locale previste dalla legge regionale n. 9/2009, che attualmente non configurano categorie previste e disciplinate dal contratto collettivo regionale di lavoro personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia; Ritenuto di valorizzare l'anzianita' di servizio del personale di polizia locale, unitamente alla partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento, nonche', ai fini dell'attribuzione e della progressione nel grado, di prevedere che possa essere richiesta una maggiore anzianita' di servizio in caso di irrogazione di sanzioni disciplinari e un'anzianita' di servizio inferiore in relazione al conferimento di encomi; Ritenuto di prevedere un riconoscimento alla professionalita' maturata dal personale che abbia svolto incarichi di coordinamento e controllo, dal personale gia' inquadrato nella ex sesta qualifica funzionale, conseguita mediante procedure concorsuali, in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - area enti locali - biennio economico 2000-2001 e parte normativa quadriennio 1998-2001 sottoscritto in data 1° agosto 2002 e dal personale inquadrato nella ex sesta qualifica funzionale per effetto di procedure concorsuali gia' concluse alla medesima data; Considerato che, alla luce della generalizzata previsione di prossimo superamento delle province, l'art. 17, comma 1-bis, del proprio decreto n. 068/Pres. di data 8 aprile 2013, come modificato dall'art. 1, comma 1, del proprio decreto n. 045/Pres. di data 6 marzo 2015, ha gia' previsto il mantenimento, nei confronti del personale della polizia provinciale, dell'applicazione dei rispettivi regolamenti sulle caratteristiche delle divise; Ritenuto, pertanto, di prevedere, per ragioni di economicita' amministrativa e finanziaria, in relazione 16 marzo 2016 all'avviato processo di superamento delle province e, comunque, fino al 31 dicembre 2016, il mantenimento dei gradi attualmente rivestiti dal personale della polizia provinciale; Atteso che il citato comitato tecnico regionale per la polizia locale ha collaborato alla redazione della proposta di regolamento, istituendo nel suo ambito un apposito gruppo di lavoro; Atteso che l'ufficio stampa regionale ha collaborando alla redazione della rappresentazione grafica delle caratteristiche dei distintivi di grado; Sentito il comitato tecnico per la polizia locale nella seduta del 13 ottobre 2015; Preso atto della effettuazione dell'informativa ai sindacati confederali regionali in data 11 novembre 2015 e 23 novembre 2015; Preso atto che il comitato tecnico per la polizia locale, convocato in data 4 dicembre 2015, non ha espresso il proprio parere in ordine alle modifiche alla proposta di regolamento per mancanza del quorum deliberativo; Ritenuto urgente sostituire il regolamento emanato in vigenza dell'art. 3, comma 15, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), con una disciplina conforme alla legge regionale n. 9/2009; Considerato che, con deliberazione della giunta regionale del 18 dicembre 2015, n. 2505, e' stato approvato in via preliminare il «Regolamento recante la disciplina dei gradi e le caratteristiche dei distintivi di grado del personale di polizia locale della regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 25, comma 1, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)»; Considerato che, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della richiamata legge regionale n. 9/2009, per l'approvazione definitiva del regolamento, e' stato sentito il consiglio delle autonomie locali ed e' stato acquisito il parere della V commissione consiliare, competente in materia, i quali, rispettivamente, in data 19 gennaio 2016 e 9 febbraio 2016, hanno espresso parere favorevole a maggioranza; Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia); Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 244 del 19 febbraio 2016; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante la disciplina dei gradi e le caratteristiche dei distintivi di grado del personale di polizia locale della Regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 25, comma 1, lettera d), della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale)» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. SERRACCHIANI