(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n.  2  alla Gazzetta  Ufficiale
      della Regione Siciliana (P. I) n. 15 dell'8 aprile 2016) 
 
Avvertenza: 
  Si ripubblica il testo della legge regionale 17 marzo  2016,  n.  3
«Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016.  Legge  di
stabilita' regionale», pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I,  n.  12  del  18
marzo 2016, corredato delle note utili ad agevolarne la lettura: 
 
                        L'assemblea regionale 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
         Disposizioni in materia di residui passivi perenti 
 
  1. Le  somme  eliminate  nei  precedenti  esercizi  finanziari  per
perenzione amministrativa agli effetti  amministrativi,  relative  ad
impegni assunti fino all'esercizio 2005, non reiscritte  in  bilancio
entro la chiusura dell'esercizio finanziario  2015,  sono  cancellate
dalle scritture contabili della  regione  dell'esercizio  finanziario
medesimo  salvo  comunicazione  dell'interruzione  dei   termini   di
prescrizione da parte dell'amministrazione  competente.  Con  decreto
del ragioniere generale della regione sono individuate  le  somme  da
eliminare ai sensi del presente comma.  Copia  di  detto  decreto  e'
allegata  al  rendiconto  generale  della  regione  per   l'esercizio
finanziario 2015. 
  2. Le  somme  eliminate  nei  precedenti  esercizi  finanziari  per
perenzione amministrativa agli effetti  amministrativi,  relative  ad
impegni assunti a decorrere dall'esercizio 2006,  non  reiscritte  in
bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2015,  cui  non
corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono cancellate
dalle scritture contabili della  regione  dell'esercizio  finanziario
medesimo. Con decreto  del  ragioniere  generale  della  regione,  su
indicazione delle competenti  amministrazioni,  sono  individuate  le
somme da eliminare ai  sensi  del  presente  comma.  Copia  di  detto
decreto  e'  allegata  al  rendiconto  generale  della  regione   per
l'esercizio finanziario 2015. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  non  si  applicano  alle
spese  per  esecuzione  di  opere  qualora  il  progetto   dell'opera
finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano gia'  adottato
le deliberazioni che indicono la gara, stabilendone le  modalita'  di
appalto. 
  4. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi  del  comma  1,
sia  successivamente  documentata  l'interruzione  dei   termini   di
prescrizione e, a fronte delle somme eliminate ai sensi del comma  2,
sussista ancora l'obbligo della  regione,  si  provvede  al  relativo
pagamento mediante iscrizione in bilancio delle  relative  somme,  da
effettuarsi con decreti del  ragioniere  generale  della  regione  ai
sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge 31 dicembre 2009, n.
196 e successive modifiche ed integrazione dell'art. 47  della  legge
regionale  7  agosto  1947,  n.  30   e   successive   modifiche   ed
integrazioni.