(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P. I) n. 15 dell'8 aprile 2016) Avvertenza: Si ripubblica il testo della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilita' regionale», pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 12 del 18 marzo 2016, corredato delle note utili ad agevolarne la lettura: L'assemblea regionale Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni in materia di residui passivi perenti 1. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti fino all'esercizio 2005, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2015, sono cancellate dalle scritture contabili della regione dell'esercizio finanziario medesimo salvo comunicazione dell'interruzione dei termini di prescrizione da parte dell'amministrazione competente. Con decreto del ragioniere generale della regione sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto e' allegata al rendiconto generale della regione per l'esercizio finanziario 2015. 2. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti a decorrere dall'esercizio 2006, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2015, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono cancellate dalle scritture contabili della regione dell'esercizio finanziario medesimo. Con decreto del ragioniere generale della regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto e' allegata al rendiconto generale della regione per l'esercizio finanziario 2015. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano gia' adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendone le modalita' di appalto. 4. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi del comma 1, sia successivamente documentata l'interruzione dei termini di prescrizione e, a fronte delle somme eliminate ai sensi del comma 2, sussista ancora l'obbligo della regione, si provvede al relativo pagamento mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con decreti del ragioniere generale della regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazione dell'art. 47 della legge regionale 7 agosto 1947, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.