(Pubblicata nel Bolletino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 2 del 29 gennaio 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo  unico  della
normativa della regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro); 
  Vista la legge regionale  3  marzo  2015,  n.  22  (Riordino  delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7  aprile  2014  n.  56
«Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali  32/2002,
67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); 
  Visto il parere favorevole del Consiglio  delle  autonomie  locali,
espresso nella seduta dell'1° dicembre 2015; 
  Visto il parere istituzionale della prima  commissione  consiliare,
favorevole condizionato, espresso in data 10 dicembre 2015; 
  Considerato quanto segue: 
    1.  In  attuazione  della  legge  regionale  n.  22/2015  e,   in
particolare, dell'art. 2, comma 1, lettera  c),  e  dell'art.  9,  e'
necessario procedere ad un adeguamento della  legislazione  regionale
in materia di orientamento e formazione professionale per  ricondurre
in ambito regionale  le  competenze  fino  ad  oggi  attribuite  alle
province e alla Citta' metropolitana di Firenze. Di conseguenza, sono
puntualmente modificati i singoli articoli della legge  regionale  n.
32/2002 al fine di attribuire alla Regione, in aggiunta alla funzione
di programmazione di cui gia' era titolare, quella  di  attuazione  e
gestione  degli  interventi,  che  vengono   ricondotti   ad   unita'
attraverso una deliberazione della Giunta regionale nella quale  sono
definite le linee generali degli interventi da realizzare; 
    2. Al fine di colmare un vuoto normativo della legge regionale n.
32/2002 e conferire organicita' alla materia, vengono disciplinati  i
tirocini estivi di orientamento; 
    3.  Al  fine  di  assicurare  il  concorso   dei   rappresentanti
istituzionali e delle parti sociali  alla  definizione  delle  scelte
programmatiche e di indirizzo  in  tutte  le  materie  che  rientrano
nell'ambito di applicazione della  legge  regionale  n.  32/2002,  la
concertazione    e'    estesa    alla    materia     dell'educazione;
conseguentemente viene modificata la  composizione  del  Comitato  di
coordinamento  istituzionale  per  consentire  la  partecipazione  ai
rappresentanti delle conferenze zonali; 
    4. Il parere della prima commissione e' stato accolto  acquisendo
dai competenti uffici della Giunta regionale i chiarimenti richiesti; 
    5. Al fine di consentire una rapida attivazione degli  interventi
previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua  entrata
in vigore  il  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  sul
Bollettino Ufficiale della regione Toscana. 
Approva la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
         Oggetto e obiettivi delle politiche di intervento. 
        Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 32/2002 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 26 luglio 2002,  n.
32 (Testo unico della normativa della regione Toscana in  materia  di
educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione  professionale  e
lavoro), dopo le  parole:  «nonche'  il  diritto»  sono  aggiunte  le
seguenti: «all'orientamento e». 
  2. Il comma 3 dell'art. 1  della  legge  regionale  n.  32/2002  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. Per realizzare le finalita' di  cui  al  comma  1,  la  Regione
determina l'allocazione delle  funzioni  amministrative  disciplinate
dalla presente legge nel rispetto dei principi  di  sussidiarieta'  e
adeguatezza previsti dall'art. 118  della  Costituzione  e  favorisce
l'integrazione di apporti funzionali di soggetti privati.». 
  3. Alla lettera c) del comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n.
32/2002,  la  parola  «pubblica»  e'   sostituita   dalla   seguente:
«statale». 
  4. La lettera i-ter) del comma 4 dell'art. 1 della legge  regionale
n. 32/2002 e' sostituita dalla seguente: «i-ter) promuovere azioni di
pari  opportunita'  e  qualita'  delle  condizioni   lavorative   dei
cittadini immigrati,  dei  rifugiati  e  dei  profughi,  nonche'  dei
cittadini italiani e stranieri sottoposti a trattamenti  privativi  o
limitativi della liberta';». 
  5. Dopo la lettera i-ter) del  comma  4  dell'art.  1  della  legge
regionale n. 32/2002 e' inserita la seguente:  «i-ter  1)  promuovere
azioni di pari opportunita' e di  qualita'  della  formazione  per  i
minori stranieri non accompagnati e  per  i  soggetti  indicati  alla
lettera i-ter);».