(Pubblicata nel Bolletino Ufficiale della Regione Toscana n. 2 del 29 gennaio 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), dello Statuto; Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro); Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta dell'1° dicembre 2015; Visto il parere istituzionale della prima commissione consiliare, favorevole condizionato, espresso in data 10 dicembre 2015; Considerato quanto segue: 1. In attuazione della legge regionale n. 22/2015 e, in particolare, dell'art. 2, comma 1, lettera c), e dell'art. 9, e' necessario procedere ad un adeguamento della legislazione regionale in materia di orientamento e formazione professionale per ricondurre in ambito regionale le competenze fino ad oggi attribuite alle province e alla Citta' metropolitana di Firenze. Di conseguenza, sono puntualmente modificati i singoli articoli della legge regionale n. 32/2002 al fine di attribuire alla Regione, in aggiunta alla funzione di programmazione di cui gia' era titolare, quella di attuazione e gestione degli interventi, che vengono ricondotti ad unita' attraverso una deliberazione della Giunta regionale nella quale sono definite le linee generali degli interventi da realizzare; 2. Al fine di colmare un vuoto normativo della legge regionale n. 32/2002 e conferire organicita' alla materia, vengono disciplinati i tirocini estivi di orientamento; 3. Al fine di assicurare il concorso dei rappresentanti istituzionali e delle parti sociali alla definizione delle scelte programmatiche e di indirizzo in tutte le materie che rientrano nell'ambito di applicazione della legge regionale n. 32/2002, la concertazione e' estesa alla materia dell'educazione; conseguentemente viene modificata la composizione del Comitato di coordinamento istituzionale per consentire la partecipazione ai rappresentanti delle conferenze zonali; 4. Il parere della prima commissione e' stato accolto acquisendo dai competenti uffici della Giunta regionale i chiarimenti richiesti; 5. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, e' necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Toscana. Approva la seguente legge: Art. 1 Oggetto e obiettivi delle politiche di intervento. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 32/2002 1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), dopo le parole: «nonche' il diritto» sono aggiunte le seguenti: «all'orientamento e». 2. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 32/2002 e' sostituito dal seguente: «3. Per realizzare le finalita' di cui al comma 1, la Regione determina l'allocazione delle funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e adeguatezza previsti dall'art. 118 della Costituzione e favorisce l'integrazione di apporti funzionali di soggetti privati.». 3. Alla lettera c) del comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 32/2002, la parola «pubblica» e' sostituita dalla seguente: «statale». 4. La lettera i-ter) del comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 32/2002 e' sostituita dalla seguente: «i-ter) promuovere azioni di pari opportunita' e qualita' delle condizioni lavorative dei cittadini immigrati, dei rifugiati e dei profughi, nonche' dei cittadini italiani e stranieri sottoposti a trattamenti privativi o limitativi della liberta';». 5. Dopo la lettera i-ter) del comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 32/2002 e' inserita la seguente: «i-ter 1) promuovere azioni di pari opportunita' e di qualita' della formazione per i minori stranieri non accompagnati e per i soggetti indicati alla lettera i-ter);».