(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 5 del 12 febbraio 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Oggetto e obiettivi del triennio 1. La presente legge disciplina, per il triennio successivo alla sua entrata in vigore, la gestione straordinaria delle specie cinghiale, capriolo, daino, cervo e muflone, di seguito denominate anche «ungulati», in Toscana perseguendo i seguenti obiettivi: a) individuare nel territorio regionale le aree problematiche per una o piu' specie di ungulati selvatici, denominate in termini gestionali e non biologici come «aree non vocate», ove la gestione e' di tipo non conservativo; b) individuare nel territorio regionale, per ciascuna delle specie di ungulati selvatici, le «aree vocate», ove la gestione e' di tipo conservativo; c) realizzare, attraverso adeguate forme di gestione faunistico-venatoria e di controllo, gli obiettivi previsti nelle aree a diversa vocazionalita'; d) monitorare le azioni condotte per valutarne l'efficacia in termini di riduzione dell'impatto di tali specie nei confronti della biodiversita' e delle attivita' antropiche, con particolare riferimento ai danneggiamenti alle colture e alle attivita' agricole, alle opere destinate all'agricoltura, alle attivita' selvicolturali e alla viabilita' nelle aree non vocate e vocate; e) favorire la creazione di percorsi di filiera relativi alla gestione delle carni degli ungulati selvatici e la valorizzazione della risorsa.