(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
             Regione Toscana n. 5 del 12 febbraio 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
(Omissis). 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e obiettivi del triennio 
 
  1. La presente legge disciplina, per il  triennio  successivo  alla
sua  entrata  in  vigore,  la  gestione  straordinaria  delle  specie
cinghiale, capriolo, daino, cervo e muflone,  di  seguito  denominate
anche «ungulati», in Toscana perseguendo i seguenti obiettivi: 
    a) individuare nel territorio regionale le aree problematiche per
una o piu'  specie  di  ungulati  selvatici,  denominate  in  termini
gestionali e non biologici come «aree non vocate», ove la gestione e'
di tipo non conservativo; 
    b) individuare  nel  territorio  regionale,  per  ciascuna  delle
specie di ungulati selvatici, le «aree vocate», ove la gestione e' di
tipo conservativo; 
    c)   realizzare,   attraverso   adeguate   forme   di    gestione
faunistico-venatoria e di controllo,  gli  obiettivi  previsti  nelle
aree a diversa vocazionalita'; 
    d) monitorare le azioni condotte  per  valutarne  l'efficacia  in
termini di riduzione dell'impatto di tali specie nei confronti  della
biodiversita'  e  delle   attivita'   antropiche,   con   particolare
riferimento ai danneggiamenti alle colture e alle attivita' agricole,
alle opere destinate all'agricoltura, alle attivita' selvicolturali e
alla viabilita' nelle aree non vocate e vocate; 
    e) favorire la creazione di percorsi  di  filiera  relativi  alla
gestione delle carni degli ungulati  selvatici  e  la  valorizzazione
della risorsa.