(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 28 aprile 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 2 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni») e' sostituito dal seguente: «2. A completamento delle funzioni confermate dalla presente legge, in materia di energia, sono attribuite alle province le funzioni connesse al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di gasdotti ed oleodotti, compresi quelli di distribuzione energetica, non facenti parte delle reti energetiche nazionali o non inseriti in obiettivi strategici definiti a livello regionale. Le province, in deroga alle modalita' stabilite all'art. 3, esercitano tali funzioni in forma singola.». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 23/2015 e' inserito il seguente: «2-bis. Qualora i gasdotti ed oleodotti di cui al comma 2 non siano totalmente ricompresi nel territorio di una provincia, le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio degli stessi sono rilasciate dalla provincia ove l'infrastruttura ricade in misura prevalente, d'intesa con le altre province attraversate dalla medesima.».