(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del
                           28 aprile 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
             Modifiche all'art. 2 della legge regionale 
                       29 ottobre 2015, n. 23 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 29 ottobre 2015, n.
23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in
attuazione della legge 7  aprile  2014,  n.  56  «Disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni») e' sostituito dal seguente: 
  «2. A completamento delle funzioni confermate dalla presente legge,
in materia di energia, sono  attribuite  alle  province  le  funzioni
connesse  al  rilascio  delle  autorizzazioni  alla  costruzione   ed
esercizio di gasdotti ed oleodotti, compresi quelli di  distribuzione
energetica, non facenti parte delle reti energetiche nazionali o  non
inseriti in obiettivi strategici definiti  a  livello  regionale.  Le
province, in deroga alle modalita' stabilite all'art.  3,  esercitano
tali funzioni in forma singola.». 
  2. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 23/2015  e'
inserito il seguente: 
  «2-bis. Qualora i gasdotti ed oleodotti di cui al comma 2 non siano
totalmente  ricompresi  nel   territorio   di   una   provincia,   le
autorizzazioni  alla  costruzione  ed  esercizio  degli  stessi  sono
rilasciate dalla provincia  ove  l'infrastruttura  ricade  in  misura
prevalente,  d'intesa  con  le  altre  province  attraversate   dalla
medesima.».