(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
                della Regione Abruzzo n. 6 ordinario 
                        del 17 febbraio 2016) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge  e  ne  dispone  la  pubblicazione  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo; 
                               Art. 1 
 
        Modifica all'art. 17 della legge regionale n. 38/2004 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale  12  novembre
2004, n. 38 (Riordino della  normativa  in  materia  di  cooperazione
sociale) e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Nelle more di quanto previsto al comma  2,  le  cooperative
sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art.
1 della legge n. 381/1991 possono essere iscritte  contemporaneamente
nelle tipologie A e B dell'albo regionale alle seguenti condizioni: 
    a)  l'organizzazione  della  cooperativa  sociale   prevede   una
divisione  aziendale  dotata  di  autonomia  organizzativa  tale   da
consentire la separazione delle gestioni relative alle  attivita'  di
tipo  A  e  B  esercitate,  nonche'  la  sussistenza  dei   requisiti
professionali del personale addetto alle  attivita'  rispondenti  sia
alla sezione A che B; 
    b)  le  tipologie  di  svantaggio  e  le  aree   di   intervento,
esplicitamente indicate nell'oggetto sociale, devono essere  tali  da
postulare attivita' coordinate per  l'efficace  raggiungimento  delle
finalita' attribuite alle  cooperative  sociali  ed  il  collegamento
funzionale tra le attivita' di tipo A e B,  nonche'  essere  espresse
chiaramente nello statuto della cooperativa; 
    c) la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 della legge  n.
381/1991 deve essere determinata avendo riguardo  solo  al  personale
addetto alle attivita' rispondenti alla tipologia B.».