(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 6 ordinario del 17 febbraio 2016) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; Art. 1 Modifica all'art. 17 della legge regionale n. 38/2004 1. Dopo il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 38 (Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale) e' inserito il seguente: «2-bis. Nelle more di quanto previsto al comma 2, le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della legge n. 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale alle seguenti condizioni: a) l'organizzazione della cooperativa sociale prevede una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa tale da consentire la separazione delle gestioni relative alle attivita' di tipo A e B esercitate, nonche' la sussistenza dei requisiti professionali del personale addetto alle attivita' rispondenti sia alla sezione A che B; b) le tipologie di svantaggio e le aree di intervento, esplicitamente indicate nell'oggetto sociale, devono essere tali da postulare attivita' coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalita' attribuite alle cooperative sociali ed il collegamento funzionale tra le attivita' di tipo A e B, nonche' essere espresse chiaramente nello statuto della cooperativa; c) la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991 deve essere determinata avendo riguardo solo al personale addetto alle attivita' rispondenti alla tipologia B.».