(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 25 maggio 2016 n. 21) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, recante «Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici»; Visto in particolare l'art. 21 della legge regionale 11/2009, come modificato dall'art. 11, comma 31, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12, recante «Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007», in base al quale l'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere le imprese aventi sede o unita' locali nel territorio regionale che, a decorrere dall'1° gennaio 2009, stipulino contratti di solidarieta' difensivi conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia e a contribuire all'integrazione della retribuzione dei lavoratori impiegati sul territorio regionale interessati dalla conseguente riduzione di orario; Visto il Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarieta' difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con proprio decreto 2 aprile 2014, n. 071/Pres., come modificato con proprio decreto 6 giugno 2014, n. 0106/Pres., e con proprio decreto 8 aprile 2015, n. 073/Pres., di seguito Regolamento, con il quale e' stata data attuazione al sopra citato articolo 21 della legge regionale 11/2009; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; Considerato che il succitato decreto legislativo, in vigore dal 24 settembre 2015, ha, in particolare: a) introdotto una nuova disciplina in materia di stipula di contratti di solidarieta' difensivi da parte delle imprese ammesse all'intervento di integrazione salariale straordinaria; b) previsto l'abrogazione, a decorrere dall'1° luglio 2016, della disciplina in materia di stipula di contratti di solidarieta' difensivi da parte delle imprese escluse dall'intervento di integrazione salariale straordinaria; Ritenuto di adeguare il Regolamento al nuovo quadro normativo nazionale di riferimento, prevedendo in particolare: a) con riferimento al contributo regionale spettante alle imprese ammesse all'intervento di CIGS che stipulano contratti di solidarieta' difensivi in base alla nuova normativa nazionale, un riparto delle quote del beneficio regionale fra impresa e lavoratori piu' favorevole a questi ultimi, tenuto conto che il decreto legislativo 148/2015 ha previsto per i lavoratori in solidarieta' un beneficio di ammontare minore rispetto a quello riconosciuto dalla previgente disciplina; b) la conferma del contributo regionale spettante alle imprese escluse dall'intervento di CIGS che stipulano contratti di solidarieta' difensivi per il residuo periodo di vigenza della relativa normativa nazionale, espungendo tuttavia dal Regolamento ogni richiamo alla stessa effettuato ai fini della strutturazione del beneficio regionale e disponendo, a tale fine, con effetto immediato l'abrogazione dell'art. 4, comma 7, del Regolamento stesso; Ritenuto inoltre di precisare con maggiore chiarezza la decorrenza del termine di presentazione della domanda di cui all'art. 7, comma 5, del Regolamento, al fine di tutelare l'effettivo accesso al beneficio regionale da parte degli aventi diritto; Sentita la Commissione regionale per il lavoro, che nella seduta del 3 maggio 2016 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r); Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2016, n. 745, con la quale e' stato approvato il Regolamento recante «Modifica al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarieta' difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)»; Decreta: 1. E' emanato il Regolamento recante «Modifica al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarieta' difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI