(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 25  maggio  2016  n.
                                 21) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale 4 giugno  2009,  n.  11,  recante  «Misure
urgenti in materia  di  sviluppo  economico  regionale,  sostegno  al
reddito dei lavoratori e  delle  famiglie,  accelerazione  di  lavori
pubblici»; 
  Visto in particolare l'art. 21 della legge regionale 11/2009,  come
modificato dall'art. 11, comma 31, della legge  regionale  23  luglio
2009, n. 12, recante «Assestamento del bilancio 2009 e  del  bilancio
pluriennale per gli anni 2009 - 2011  ai  sensi  dell'art.  34  della
legge  regionale  21/2007»,  in  base  al   quale   l'Amministrazione
regionale e' autorizzata a sostenere le imprese aventi sede o  unita'
locali nel territorio regionale  che,  a  decorrere  dall'1°  gennaio
2009, stipulino contratti di solidarieta' difensivi  conformemente  a
quanto previsto dalla normativa nazionale  vigente  in  materia  e  a
contribuire  all'integrazione  della  retribuzione   dei   lavoratori
impiegati sul  territorio  regionale  interessati  dalla  conseguente
riduzione di orario; 
  Visto  il  Regolamento  per  la  concessione  e   l'erogazione   di
contributi per il sostegno alle imprese che  stipulano  contratti  di
solidarieta' difensivi e per l'integrazione  della  retribuzione  dei
lavoratori interessati dalla  conseguente  riduzione  dell'orario  di
lavoro, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n.
11 (Misure  urgenti  in  materia  di  sviluppo  economico  regionale,
sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di
lavori pubblici), emanato con  proprio  decreto  2  aprile  2014,  n.
071/Pres., come modificato con proprio  decreto  6  giugno  2014,  n.
0106/Pres., e con proprio decreto 8 aprile  2015,  n.  073/Pres.,  di
seguito Regolamento, con il quale e' stata data attuazione  al  sopra
citato articolo 21 della legge regionale 11/2009; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  recante
«Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori  sociali  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,   in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Considerato che il succitato decreto legislativo, in vigore dal  24
settembre 2015, ha, in particolare: 
    a) introdotto una nuova  disciplina  in  materia  di  stipula  di
contratti di solidarieta' difensivi da parte  delle  imprese  ammesse
all'intervento di integrazione salariale straordinaria; 
    b) previsto l'abrogazione, a decorrere dall'1° luglio 2016, della
disciplina  in  materia  di  stipula  di  contratti  di  solidarieta'
difensivi  da  parte  delle  imprese   escluse   dall'intervento   di
integrazione salariale straordinaria; 
  Ritenuto di adeguare  il  Regolamento  al  nuovo  quadro  normativo
nazionale di riferimento, prevedendo in particolare: 
    a) con riferimento al contributo regionale spettante alle imprese
ammesse  all'intervento  di   CIGS   che   stipulano   contratti   di
solidarieta' difensivi in base alla  nuova  normativa  nazionale,  un
riparto delle quote del beneficio regionale fra impresa e  lavoratori
piu'  favorevole  a  questi  ultimi,  tenuto  conto  che  il  decreto
legislativo 148/2015 ha previsto per i lavoratori in solidarieta'  un
beneficio di ammontare minore rispetto a  quello  riconosciuto  dalla
previgente disciplina; 
    b) la conferma del contributo regionale  spettante  alle  imprese
escluse  dall'intervento  di  CIGS   che   stipulano   contratti   di
solidarieta' difensivi  per  il  residuo  periodo  di  vigenza  della
relativa normativa nazionale,  espungendo  tuttavia  dal  Regolamento
ogni richiamo alla stessa effettuato ai fini della strutturazione del
beneficio regionale e disponendo, a tale fine, con effetto  immediato
l'abrogazione dell'art. 4, comma 7, del Regolamento stesso; 
  Ritenuto inoltre di precisare con maggiore chiarezza la  decorrenza
del termine di presentazione della domanda di cui all'art.  7,  comma
5, del Regolamento,  al  fine  di  tutelare  l'effettivo  accesso  al
beneficio regionale da parte degli aventi diritto; 
  Sentita la Commissione regionale per il lavoro,  che  nella  seduta
del 3 maggio 2016 ha esaminato  lo  schema  di  regolamento  all'uopo
predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia; 
  Vista la legge regionale 18  giugno  2007,  n.  17  (Determinazione
della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e
del sistema elettorale,  ai  sensi  dell'art.  12  dello  Statuto  di
autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera
r); 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale  4  maggio  2016,  n.
745, con la quale e' stato approvato il Regolamento recante «Modifica
al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il
sostegno  alle  imprese  che  stipulano  contratti  di   solidarieta'
difensivi e per  l'integrazione  della  retribuzione  dei  lavoratori
interessati dalla conseguente riduzione  dell'orario  di  lavoro,  ai
sensi dell'art. 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure
urgenti in materia  di  sviluppo  economico  regionale,  sostegno  al
reddito dei lavoratori e  delle  famiglie,  accelerazione  di  lavori
pubblici)»; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il Regolamento recante «Modifica al  Regolamento  per
la concessione e l'erogazione di  contributi  per  il  sostegno  alle
imprese che stipulano  contratti  di  solidarieta'  difensivi  e  per
l'integrazione della retribuzione dei  lavoratori  interessati  dalla
conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai  sensi  dell'articolo
21 della legge regionale 4 giugno 2009,  n.  11  (Misure  urgenti  in
materia di sviluppo economico  regionale,  sostegno  al  reddito  dei
lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)»,  nel
testo allegato al presente provvedimento  di  cui  costituisce  parte
integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI