(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   autonoma
           Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 18 maggio 2016) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12  dicembre  1991,
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato  dai
nitrati provenienti da fonti agricole, e in particolare l'art.  5  il
quale prevede che, con riferimento alle zone designate vulnerabili da
nitrati  di  origine  agricola,  siano  fissati  appositi   programmi
d'azione per ridurre l'inquinamento accertato e  prevenire  qualsiasi
ulteriore  inquinamento  causato  direttamente  o  indirettamente  da
nitrati di origine agricola; 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia  ambientale)  che  demanda  alle  regioni  all'art.  112   la
disciplina dell'attivita' di utilizzazione agronomica degli effluenti
di allevamento e delle acque reflue da emanarsi sulla base di criteri
e norme tecniche adottati con decreto ministeriale; 
  Visto il decreto ministeriale 7  aprile  2006  recante  «Criteri  e
norme    tecniche    generali    per    la    disciplina    regionale
dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di  cui
all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999,  n.  152»  ed  in
particolare l'art. 26 comma 2; 
  Visto l'art. 19  della  legge  regionale  25  agosto  2006,  n.  17
(Interventi in materia di risorse  agricole,  naturali,  forestali  e
montagna e  in  materia  di  ambiente,  pianificazione  territoriale,
caccia  e  pesca)  che  prevede  l'adozione  dei  Programmi  d'azione
obbligatori  per   la   tutela   e   il   risanamento   delle   acque
dall'inquinamento da nitrati di origine  agricola  da  definirsi  con
regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione,  previa
deliberazione della  Giunta  regionale,  su  proposta  presentata  di
concerto dall'Assessore regionale competente in  materia  di  risorse
agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale  competente
in materia di ambiente; 
  Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme  urgenti  in
materia di ambiente,  territorio,  edilizia,  urbanistica,  attivita'
venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio
marittimo  e  turismo)  ed  in  particolare  l'art.  20  che  prevede
l'adozione di apposito regolamento per la  disciplina  dell'attivita'
di utilizzazione agronomica degli effluenti di  allevamento  e  delle
acque reflue da emanarsi con decreto del  Presidente  della  Regione,
previa deliberazione della Giunta regionale, su  proposta  presentata
di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse
agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale  competente
in materia di ambiente; 
  Visto il  «Regolamento  recante  la  disciplina  dell'utilizzazione
agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma  d'azione  nelle
zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'art. 20  della  legge
regionale 16/2008,  dell'art.  3,  comma  28  della  legge  regionale
24/2009 e dell'art. 19 della legge  regionale  17/2006»  emanato  con
proprio decreto 11 gennaio 2013, n. 03/Pres.; 
  Vista la legge regionale 26 giugno 2014,  n.  11  (Disposizioni  di
riordino  e  semplificazione  in  materia  di  risorse   agricole   e
forestali, bonifica, pesca e lavori  pubblici)  il  cui  art.  33  ha
apportato  modifiche  all'art.  20  della  legge  regionale  16/2008,
attribuendo alla Regione un ruolo attivo in materia di  comunicazione
e  controlli  lasciando  all'ERSA  compiti  di  supporto  tecnico,  e
attribuendo, altresi', la competenza all'irrogazione  delle  sanzioni
al Servizio competente in materia di Corpo forestale; 
  Considerato,  pertanto,  che   risulta   necessario   adeguare   le
disposizioni contenute nel regolamento emanato con proprio decreto il
gennaio 2013, n. 03/Pres. alle modifiche normative apportate  con  la
legge regionale 11/2014; 
  Preso atto che dall'adozione del regolamento  emanato  con  proprio
decreto  n.  03/Pres./2013,  si  rende  necessario  adeguare   alcune
disposizioni, che lungi dall'apportare modifiche sostanziali al testo
del  regolamento,  consentono  una  piu'   agevole   applicazione   e
interpretazione delle norme sia per quanto concerne  l'obbligo  della
presentazione della comunicazione, sia per quanto riguarda l'accumulo
temporaneo dei letami, sia per un chiarimento in merito alle dosi  di
applicazione dei fertilizzanti  azotati  nelle  zone  vulnerabili  ai
nitrati; 
  Dato atto, inoltre, che e'  emersa  la  mancata  indicazione  della
categoria animale «bufalini» nelle tabelle contenute nell'allegato  A
del regolamento emanato con proprio  decreto  n.  03/Pres./2013,  che
disciplina la produzione di effluenti di allevamento e  di  azoto  al
campo in relazione alle diverse categorie animali, alla tipologia  di
stabulazione e trattamento, per cui si  rende  necessario  modificare
integralmente l'allegato A aggiungendo  i  «bufalini»  nelle  diverse
tabelle ivi contenute; 
  Preso,  altresi',  atto  che  nell'allegato  B  (Criteri   per   la
definizione  degli  apporti  massimi  di  azoto  alle  colture)   del
regolamento  emanato  con  proprio  decreto  n.   03/Pres./2013   nel
coefficiente di efficienza relativo  agli  apporti  di  quantita'  di
azoto apportata con effluenti  di  allevamento,  manca  l'indicazione
delle acque reflue; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  apportare  le  modifiche  al  regolamento
emanato con proprio decreto n. 03/Pres./2013 ed ai suoi allegati A  e
B sia per adeguarlo alle modifiche normative apportate con  la  legge
regionale 11/2014, sia per rendere il testo meglio  interpretabile  e
di  conseguenza  piu'  facilmente  applicabile  ai   casi   concreti,
disciplinando  anche  le  situazioni  che   erano   rimaste   escluse
(bufalini); 
  Visto  il  testo  del  «Regolamento  di  modifica  al  decreto  del
Presidente della Regione 11 gennaio 2013,  n.  03/Pres.  (Regolamento
recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti
azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili  da  nitrati,
in attuazione dell'art. 20 della legge regionale  16/2008,  dell'art.
3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'art. 19 della  legge
regionale 17/2006)» e ritenuto di emanarlo; 
  Visto  il  Regolamento   di   organizzazione   dell'Amministrazione
regionale e degli Enti  regionali  emanato  con  proprio  decreto  27
agosto  2004,   n.   0277/Pres.   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 22  aprile  2016,  n.
666 con la quale la Giunta medesima ha approvato il  «Regolamento  di
modifica al decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013,  n.
03/Pres.  (Regolamento  recante  la   disciplina   dell'utilizzazione
agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma  d'azione  nelle
zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'art. 20  della  legge
regionale 16/2008,  dell'art.  3,  comma  28  della  legge  regionale
24/2009 e dell'art. 19 della legge regionale 17/2006)»; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente
della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres.  (Regolamento  recante  la
disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati  e
del  programma  d'azione  nelle  zone  vulnerabili  da  nitrati,   in
attuazione dell'art. 20 della legge regionale 16/2008,  dell'art.  3,
comma 28 della legge regionale 24/2009 e  dell'art.  19  della  legge
regionale 17/2006)», nel testo allegato al presente provvedimento del
quale costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto obbligo, a  chiunque  spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI