(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 18 maggio 2016) IL PRESIDENTE Vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, e in particolare l'art. 5 il quale prevede che, con riferimento alle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola, siano fissati appositi programmi d'azione per ridurre l'inquinamento accertato e prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento causato direttamente o indirettamente da nitrati di origine agricola; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che demanda alle regioni all'art. 112 la disciplina dell'attivita' di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue da emanarsi sulla base di criteri e norme tecniche adottati con decreto ministeriale; Visto il decreto ministeriale 7 aprile 2006 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152» ed in particolare l'art. 26 comma 2; Visto l'art. 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) che prevede l'adozione dei Programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola da definirsi con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente; Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivita' venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) ed in particolare l'art. 20 che prevede l'adozione di apposito regolamento per la disciplina dell'attivita' di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente; Visto il «Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'art. 20 della legge regionale 16/2008, dell'art. 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'art. 19 della legge regionale 17/2006» emanato con proprio decreto 11 gennaio 2013, n. 03/Pres.; Vista la legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici) il cui art. 33 ha apportato modifiche all'art. 20 della legge regionale 16/2008, attribuendo alla Regione un ruolo attivo in materia di comunicazione e controlli lasciando all'ERSA compiti di supporto tecnico, e attribuendo, altresi', la competenza all'irrogazione delle sanzioni al Servizio competente in materia di Corpo forestale; Considerato, pertanto, che risulta necessario adeguare le disposizioni contenute nel regolamento emanato con proprio decreto il gennaio 2013, n. 03/Pres. alle modifiche normative apportate con la legge regionale 11/2014; Preso atto che dall'adozione del regolamento emanato con proprio decreto n. 03/Pres./2013, si rende necessario adeguare alcune disposizioni, che lungi dall'apportare modifiche sostanziali al testo del regolamento, consentono una piu' agevole applicazione e interpretazione delle norme sia per quanto concerne l'obbligo della presentazione della comunicazione, sia per quanto riguarda l'accumulo temporaneo dei letami, sia per un chiarimento in merito alle dosi di applicazione dei fertilizzanti azotati nelle zone vulnerabili ai nitrati; Dato atto, inoltre, che e' emersa la mancata indicazione della categoria animale «bufalini» nelle tabelle contenute nell'allegato A del regolamento emanato con proprio decreto n. 03/Pres./2013, che disciplina la produzione di effluenti di allevamento e di azoto al campo in relazione alle diverse categorie animali, alla tipologia di stabulazione e trattamento, per cui si rende necessario modificare integralmente l'allegato A aggiungendo i «bufalini» nelle diverse tabelle ivi contenute; Preso, altresi', atto che nell'allegato B (Criteri per la definizione degli apporti massimi di azoto alle colture) del regolamento emanato con proprio decreto n. 03/Pres./2013 nel coefficiente di efficienza relativo agli apporti di quantita' di azoto apportata con effluenti di allevamento, manca l'indicazione delle acque reflue; Ritenuto, pertanto, di apportare le modifiche al regolamento emanato con proprio decreto n. 03/Pres./2013 ed ai suoi allegati A e B sia per adeguarlo alle modifiche normative apportate con la legge regionale 11/2014, sia per rendere il testo meglio interpretabile e di conseguenza piu' facilmente applicabile ai casi concreti, disciplinando anche le situazioni che erano rimaste escluse (bufalini); Visto il testo del «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'art. 20 della legge regionale 16/2008, dell'art. 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'art. 19 della legge regionale 17/2006)» e ritenuto di emanarlo; Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 aprile 2016, n. 666 con la quale la Giunta medesima ha approvato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'art. 20 della legge regionale 16/2008, dell'art. 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'art. 19 della legge regionale 17/2006)»; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'art. 20 della legge regionale 16/2008, dell'art. 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'art. 19 della legge regionale 17/2006)», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI