(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Supplemento Ordinario n. 22 del 12 maggio 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche alla legge regionale 16/2014 1. Alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attivita' culturali), sono apportate le seguenti modifiche: a) alla rubrica dell'art. 12-bis la parola «Mitteleuropea» e' sostituita dalla seguente: «Mitteleuropa»; b) al comma 1 dell'art. 12-bis le parole «Associazione Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia di Staranzano» e «Orchestra Mitteleuropea» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia - Associazione culturale no profit» e «Orchestra Mitteleuropa»; c) al comma 2 dell'art. 12-bis le parole «Associazione Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia di Staranzano» sono sostituite dalle seguenti: «Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia - Associazione culturale no profit»; d) al comma 4 dell'art. 27 le parole «per la gestione di ciascun progetto» sono sostituite dalle seguenti: «per la gestione delle attivita' di rilevanza regionale»; e) all'art. 27-bis sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 1 le parole «di Slovenia e Croazia» sono sostituite dalle seguenti: «dei Paesi dell'ex Jugoslavia»; 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzato altresi' un finanziamento annuale per il funzionamento e lo sviluppo delle attivita' dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia. A tale scopo la Regione e' autorizzata a delegare all'Universita' popolare di Trieste l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi a favore dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia.»; f) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 32-ter, prima delle parole «sono rendicontabili», sono inserite le seguenti: «se previsto in regolamento o in avviso pubblico»; g) dopo l'art. 32-ter e' inserito il seguente: «Art. 32-quater eventuale ripartizione di eccedenza di fondi 1. Qualora la quota delle risorse da assegnare a ciascun progetto o a ciascun soggetto beneficiari degli incentivi di cui all'art. 32-bis, comma 1-bis, superi il fabbisogno di finanziamento di tali progetti o soggetti, le risorse eccedenti tale limite, e che pertanto non possono venire loro assegnate, sono ripartite a favore degli altri progetti o soggetti beneficiari degli incentivi della medesima tipologia, secondo le modalita' di quantificazione stabilita nei rispettivi regolamenti attuativi.». 2. Per le finalita' di cui all'art. 27-bis, comma 3, della legge regionale 16/2014, come sostituito dal comma 1, lettera e), numero 2), e' autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali) Programma n. 2 (Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018. 3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali) Programma n. 2 (Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.