(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
Friuli-Venezia Giulia - Supplemento Ordinario n.  22  del  12  maggio
                                2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
               Modifiche alla legge regionale 16/2014 
 
  1. Alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme  regionali  in
materia  di  attivita'  culturali),  sono   apportate   le   seguenti
modifiche: 
    a) alla rubrica dell'art. 12-bis  la  parola  «Mitteleuropea»  e'
sostituita dalla seguente: «Mitteleuropa»; 
    b) al comma 1 dell'art. 12-bis le parole «Associazione  Orchestra
Regionale del Friuli  Venezia  Giulia  di  Staranzano»  e  «Orchestra
Mitteleuropea» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 
      «Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia  -  Associazione
culturale no profit» e «Orchestra Mitteleuropa»; 
    c) al comma 2 dell'art. 12-bis le parole «Associazione  Orchestra
Regionale del Friuli Venezia Giulia di  Staranzano»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Orchestra Regionale  del  Friuli  Venezia  Giulia  -
Associazione culturale no profit»; 
    d) al comma 4 dell'art. 27 le parole «per la gestione di  ciascun
progetto» sono sostituite dalle  seguenti:  «per  la  gestione  delle
attivita' di rilevanza regionale»; 
    e) all'art. 27-bis sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) al comma 1 le parole «di Slovenia e Croazia» sono sostituite
dalle seguenti: «dei Paesi dell'ex Jugoslavia»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  1  e'  autorizzato
altresi' un finanziamento annuale per il funzionamento e lo  sviluppo
delle  attivita'  dei  soggetti  rappresentativi  del  gruppo  etnico
italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia. A tale  scopo  la  Regione  e'
autorizzata  a   delegare   all'Universita'   popolare   di   Trieste
l'esercizio  di  funzioni  amministrative  relative  agli  interventi
contributivi a favore dei soggetti rappresentativi del gruppo  etnico
italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia.»; 
    f) alla lettera a) del comma  1  dell'art.  32-ter,  prima  delle
parole «sono rendicontabili», sono inserite le seguenti: «se previsto
in regolamento o in avviso pubblico»; 
    g) dopo l'art. 32-ter e' inserito il seguente: 
      «Art. 32-quater eventuale ripartizione di eccedenza di fondi 
  1. Qualora la quota delle risorse da assegnare a ciascun progetto o
a ciascun  soggetto  beneficiari  degli  incentivi  di  cui  all'art.
32-bis, comma 1-bis, superi il fabbisogno di  finanziamento  di  tali
progetti o soggetti, le risorse eccedenti tale limite, e che pertanto
non possono venire loro assegnate,  sono  ripartite  a  favore  degli
altri progetti o soggetti beneficiari degli incentivi della  medesima
tipologia, secondo le  modalita'  di  quantificazione  stabilita  nei
rispettivi regolamenti attuativi.». 
  2. Per le finalita' di cui all'art. 27-bis, comma  3,  della  legge
regionale 16/2014, come sostituito dal comma 1,  lettera  e),  numero
2), e' autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2016  a  valere
sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione  dei  beni  e  attivita'
culturali) Programma n. 2 (Attivita' culturali e  interventi  diversi
nel settore culturale) Titolo n. 1 (Spese correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018. 
  3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si  provvede
mediante rimodulazione della spesa all'interno della  Missione  n.  5
(Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali) Programma n.
2 (Attivita' culturali e interventi diversi  nel  settore  culturale)
Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di  previsione  della  spesa
del bilancio per gli anni 2016-2018.