(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
                     della Regione Toscana n. 11 
                         del 16 marzo 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
                               Art. 1 
 
              Norme transitorie. Modifiche all'art. 19 
                   della legge regionale n. 8/2006 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8
(Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso
natatorio) e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le piscine in esercizio alla data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento  regionale  di  cui  all'art.   5,   si   adeguano   alle
disposizioni della presente legge e del regolamento  regionale  entro
il termine del 31 dicembre 2016.». 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
 
    Firenze, 9 marzo 2016 
 
                                ROSSI 
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale  nella
seduta del 1° marzo 2016. 
 
  (Omissis).