(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
              Regione Toscana n. 13 del 23 marzo 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1,  lettere  l),  m),  n),  o)  e  z),  dello
Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n.  79  (Codice  della
normativa statale in tema di ordinamento e  mercato  del  turismo,  a
norma dell'art. 14 della legge 28  novembre  2005,  n.  246,  nonche'
attuazione della direttiva  2008/122/CE,  relativa  ai  contratti  di
multi proprieta', contratti relativi ai prodotti per  le  vacanze  di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio); 
  Vista la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42  (Testo  unico  delle
leggi regionali in materia di turismo); 
  Vista la legge regionale  3  marzo  2015,  n.  22  (Riordino  delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile  2014,  n.  56
«Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi  regionali  32/2002,
67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014»); 
  Visto il parere istituzionale,  favorevole  con  condizioni,  della
Prima commissione consiliare espresso nella  seduta  del  3  dicembre
2015; 
  Visto il parere,  favorevole  con  raccomandazioni,  del  Consiglio
delle autonomie locali espresso nella seduta dell'11 gennaio 2016; 
  Considerato che: 
  1.  Al  fine   di   adeguare   la   ripartizione   delle   funzioni
amministrative in materia di turismo alla sopravvenuta  normativa  di
riordino delle funzioni delle province, e' modificato l'assetto delle
competenze amministrative. Il nuovo assetto diverra'  efficace  dalla
data dell'effettivo trasferimento delle funzioni provinciali  secondo
quanto stabilito dalla legge regionale 22/2015. 
  In particolare sono attribuite: 
    a) alla Regione la funzione della formazione e la  qualificazione
professionale degli operatori del settore del turismo; 
    b) ai comuni le funzioni in materia di esercizio delle  strutture
ricettive, esercizio delle  attivita'  professionali,  accoglienza  e
informazione relativa all'offerta turistica del territorio  comunale;
sono altresi' attribuite ai  comuni  le  funzioni  di  accoglienza  e
informazione turistica a carattere sovra comunale, da esercitarsi  in
forma associata; 
    c) ai comuni capoluoghi di provincia, oltre alle funzioni proprie
dei comuni, le funzioni in materia di agenzie di viaggio  e  turismo,
classificazione  delle  strutture  ricettive,  istituzione  e  tenuta
dell'albo delle associazioni pro-loco, raccolta ed  elaborazione  dei
dati statistici riguardanti il turismo nonche' quelle di  accoglienza
e informazione turistica a carattere sovra comunale,  fino  a  quando
non vi provvedano i comuni; 
    d) alla Citta' metropolitana di Firenze le funzioni in materia di
accoglienza e informazione relativa all'offerta del territorio  della
stessa  citta'  metropolitana,   agenzie   di   viaggi   e   turismo,
classificazione  delle  strutture  ricettive,  istituzione  e  tenuta
dell'albo delle associazioni pro-loco, racco lta ed elaborazione  dei
dati statistici riguardanti il turismo. 
  2. Al fine di garantire il raccordo tra le esigenze  di  promozione
turistica di livello locale e quelle di  interesse  regionale,  viene
ridisciplinata  la  cabina  di  regia  del   turismo,   composta   da
rappresentanti degli enti pubblici e delle categorie; 
  3. Al fine di aggiornare le disposizioni in materia di avvio  delle
attivita' turistico-ricettive e dell'esercizio delle professioni alla
vigente  normativa,  viene  sostituita  la  denuncia  di  inizio   di
attivita' (DIA) con la segnalazione certificata di  inizio  attivita'
(SCIA) e si prevede lo sportello unico per  le  attivita'  produttive
(SUAP) quale unico punto di accesso in relazione a tutte  le  vicende
amministrative riguardanti l'impresa turistica; 
  4. Al fine di conformarsi a quanto previsto dal decreto legislativo
79/2011, viene eliminato l'obbligo di comunicazione dei prezzi  delle
strutture ricettive previsto a carico delle imprese; 
  5. Si ritiene opportuno eliminare il riferimento al piano regionale
dello sviluppo economico (PRSE) al fine di adeguarsi  al  modello  di
programmazione definito dalla legge regionale 7 gennaio  2015,  n.  1
(Disposizioni in materia di programmazione  economica  e  finanziaria
regionale  e  relative  procedure  contabili.  Modifiche  alla  legge
regionale 20/2008) e dal documento di economia  e  finanza  regionale
(DEFR) 2016, approvato con deliberazione del Consiglio  regionale  21
dicembre 2015, n. 89; 
  6. Si accoglie il  parere  istituzionale  della  Prima  commissione
consiliare e si  adegua  conseguentemente  il  testo  della  presente
legge; 
  7. Al fine di consentire una rapida attuazione  delle  disposizioni
di cui alla legge regionale 22/2015, e' necessario disporre l'entrata
in vigore della presente legge il  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana; 
  Approva la presente legge 
 
                               Art. 1 
 
                       Funzioni della Regione. 
 
 
       Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 42/2000 
 
  1. L'art. 2 della legge regionale 23 marzo 2000, n 42 (Testo  unico
delle leggi regionali in  materia  di  turismo),  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 2 Funzioni della Regione 
  1. Nella materia del turismo di cui al presente  testo  unico  sono
riservate  alla  Regione,  ferme  restando   le   generali   potesta'
normative,  di  programmazione,  di  indirizzo  e  di  controllo,  le
funzioni e i compiti concernenti: 
    a) la programmazione dello sviluppo sostenibile e competitivo del
turismo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale; 
    b)  l'omogeneita'  dei  servizi  e  delle   attivita'   collegate
all'offerta turistica regionale; 
    c) le attivita' di promozione turistica; 
    d)  la  diffusione   della   conoscenza   sulle   caratteristiche
dell'offerta turistica del territorio regionale; 
    e) l'attuazione di  specifici  progetti  di  interesse  regionale
definiti ai sensi della legislazione vigente; 
    f)  la  formazione  e  la  qualificazione   professionale   degli
operatori turistici.».