(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 23 marzo 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere l), m), n), o) e z), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multi proprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio); Vista la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo); Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014»); Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della Prima commissione consiliare espresso nella seduta del 3 dicembre 2015; Visto il parere, favorevole con raccomandazioni, del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta dell'11 gennaio 2016; Considerato che: 1. Al fine di adeguare la ripartizione delle funzioni amministrative in materia di turismo alla sopravvenuta normativa di riordino delle funzioni delle province, e' modificato l'assetto delle competenze amministrative. Il nuovo assetto diverra' efficace dalla data dell'effettivo trasferimento delle funzioni provinciali secondo quanto stabilito dalla legge regionale 22/2015. In particolare sono attribuite: a) alla Regione la funzione della formazione e la qualificazione professionale degli operatori del settore del turismo; b) ai comuni le funzioni in materia di esercizio delle strutture ricettive, esercizio delle attivita' professionali, accoglienza e informazione relativa all'offerta turistica del territorio comunale; sono altresi' attribuite ai comuni le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale, da esercitarsi in forma associata; c) ai comuni capoluoghi di provincia, oltre alle funzioni proprie dei comuni, le funzioni in materia di agenzie di viaggio e turismo, classificazione delle strutture ricettive, istituzione e tenuta dell'albo delle associazioni pro-loco, raccolta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo nonche' quelle di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale, fino a quando non vi provvedano i comuni; d) alla Citta' metropolitana di Firenze le funzioni in materia di accoglienza e informazione relativa all'offerta del territorio della stessa citta' metropolitana, agenzie di viaggi e turismo, classificazione delle strutture ricettive, istituzione e tenuta dell'albo delle associazioni pro-loco, racco lta ed elaborazione dei dati statistici riguardanti il turismo. 2. Al fine di garantire il raccordo tra le esigenze di promozione turistica di livello locale e quelle di interesse regionale, viene ridisciplinata la cabina di regia del turismo, composta da rappresentanti degli enti pubblici e delle categorie; 3. Al fine di aggiornare le disposizioni in materia di avvio delle attivita' turistico-ricettive e dell'esercizio delle professioni alla vigente normativa, viene sostituita la denuncia di inizio di attivita' (DIA) con la segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) e si prevede lo sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) quale unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l'impresa turistica; 4. Al fine di conformarsi a quanto previsto dal decreto legislativo 79/2011, viene eliminato l'obbligo di comunicazione dei prezzi delle strutture ricettive previsto a carico delle imprese; 5. Si ritiene opportuno eliminare il riferimento al piano regionale dello sviluppo economico (PRSE) al fine di adeguarsi al modello di programmazione definito dalla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale 20/2008) e dal documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2016, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2015, n. 89; 6. Si accoglie il parere istituzionale della Prima commissione consiliare e si adegua conseguentemente il testo della presente legge; 7. Al fine di consentire una rapida attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 22/2015, e' necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge Art. 1 Funzioni della Regione. Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 42/2000 1. L'art. 2 della legge regionale 23 marzo 2000, n 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), e' sostituito dal seguente: «Art. 2 Funzioni della Regione 1. Nella materia del turismo di cui al presente testo unico sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potesta' normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le funzioni e i compiti concernenti: a) la programmazione dello sviluppo sostenibile e competitivo del turismo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale; b) l'omogeneita' dei servizi e delle attivita' collegate all'offerta turistica regionale; c) le attivita' di promozione turistica; d) la diffusione della conoscenza sulle caratteristiche dell'offerta turistica del territorio regionale; e) l'attuazione di specifici progetti di interesse regionale definiti ai sensi della legislazione vigente; f) la formazione e la qualificazione professionale degli operatori turistici.».