(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale 
   della Regione Trentino-Alto Adige n. 11/I-II del 15 marzo 2016) 
 
  (Omissis). 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Questa legge detta disposizioni in materia di contratti pubblici
di  lavori,  servizi  e  forniture  affidati  dalle   amministrazioni
aggiudicatrici e dagli altri soggetti  individuati  dall'art.  5,  ai
fini del recepimento nell'ordinamento provinciale, nei  limiti  delle
competenze legislative provinciali, della  direttiva  2014/23/UE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,   del   26   febbraio   2014,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e  della  direttiva
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  febbraio
2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE. 
  2. Questa legge, la legge provinciale  10  settembre  1993,  n.  26
(legge provinciale sui lavori pubblici 1993), la legge provinciale 19
luglio 1990, n. 23  (legge  provinciale  sui  contratti  e  sui  beni
provinciali 1990), i relativi regolamenti di attuazione  e  le  altre
disposizioni provinciali in materia di concessioni e  di  appalti  di
lavori, servizi e forniture costituiscono  l'ordinamento  provinciale
in materia di contratti pubblici. 
  3. Questa legge e' volta ad  accrescere  l'efficienza  della  spesa
pubblica,  facilitando  in  particolare   la   partecipazione   delle
microimprese, delle piccole e delle medie imprese agli affidamenti di
contratti pubblici, e a perseguire obiettivi di  miglioramento  della
sostenibilita' ambientale, di  tutela  della  salute,  di  formazione
professionale sul lavoro e di promozione di  iniziative  a  carattere
sociale. 
  4. Questa legge favorisce l'attuazione di misure volte a promuovere
l'uguaglianza  tra  uomini  e  donne   nel   lavoro,   una   maggiore
partecipazione delle donne al mercato del lavoro e  la  conciliazione
tra  lavoro  e  vita  privata,  la  protezione  dell'ambiente  e  del
benessere degli animali, l'assunzione di  persone  con  disabilita  o
svantaggiate, anche tramite il ricorso a  particolari  condizioni  di
esecuzione dell'appalto o della concessione. 
  5. Dove non e' diversamente previsto gli articoli di  questa  legge
si riferiscono agli appalti e alle concessioni di importo  inferiore,
pari o superiore alla soglia comunitaria.