(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 11/I-II del 15 marzo 2016) (Omissis). IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Questa legge detta disposizioni in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri soggetti individuati dall'art. 5, ai fini del recepimento nell'ordinamento provinciale, nei limiti delle competenze legislative provinciali, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE. 2. Questa legge, la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990), i relativi regolamenti di attuazione e le altre disposizioni provinciali in materia di concessioni e di appalti di lavori, servizi e forniture costituiscono l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici. 3. Questa legge e' volta ad accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese agli affidamenti di contratti pubblici, e a perseguire obiettivi di miglioramento della sostenibilita' ambientale, di tutela della salute, di formazione professionale sul lavoro e di promozione di iniziative a carattere sociale. 4. Questa legge favorisce l'attuazione di misure volte a promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne nel lavoro, una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra lavoro e vita privata, la protezione dell'ambiente e del benessere degli animali, l'assunzione di persone con disabilita o svantaggiate, anche tramite il ricorso a particolari condizioni di esecuzione dell'appalto o della concessione. 5. Dove non e' diversamente previsto gli articoli di questa legge si riferiscono agli appalti e alle concessioni di importo inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria.