(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 17/I-II del 26 aprile 2016) (Omissis). IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La Provincia riconosce e promuove la diffusione dello sport e il diritto all'attivita' motoria per la crescita, il benessere plico-fisico, il miglioramento degli stili di vita, anche quali fattori di sviluppo delle relazioni sociali, delle pari opportunita' di genere e dei settori economici, nonche' di miglioramento della salute nel territorio Trentino. 2. Nel perseguire gli obiettivi di questa legge la Provincia si ispira ai principi definiti dall'Unione europea nel Libro bianco sullo sport presentato nel 2007 dalla Commissione europea. 3. La Provincia riconosce l'importanza dell'associazionismo sportivo per la realizzazione delle finalita' di questa legge, individuando principalmente nell'associazionismo e nel sistema educativo d'istruzione e formazione provinciale le sedi privilegiate per promuovere l'accesso allo sport, i valori e i principi educativi dell'attivita' sportiva e lo sviluppo dell'attivita' motoria. 4. La Provincia favorisce l'attivita' sportiva e motoria senza discriminazione di eta', genere, nazionalita', condizione economica, abilita' e condizione fisica e ne riconosce la funzione educativa di integrazione e aggregazione sociale.