(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale 
  della Regione Trentino-Alto Adige n. 17/I-II del 26 aprile 2016) 
 
(Omissis). 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
                            Ha approvato 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La Provincia riconosce e promuove la diffusione dello sport e il
diritto  all'attivita'  motoria  per  la   crescita,   il   benessere
plico-fisico, il miglioramento  degli  stili  di  vita,  anche  quali
fattori di sviluppo delle relazioni sociali, delle pari  opportunita'
di genere e dei settori economici,  nonche'  di  miglioramento  della
salute nel territorio Trentino. 
  2. Nel perseguire gli obiettivi di questa  legge  la  Provincia  si
ispira ai principi definiti  dall'Unione  europea  nel  Libro  bianco
sullo sport presentato nel 2007 dalla Commissione europea. 
  3.  La  Provincia   riconosce   l'importanza   dell'associazionismo
sportivo per  la  realizzazione  delle  finalita'  di  questa  legge,
individuando  principalmente  nell'associazionismo  e   nel   sistema
educativo d'istruzione e formazione provinciale le sedi  privilegiate
per promuovere l'accesso allo sport, i valori e i principi  educativi
dell'attivita' sportiva e lo sviluppo dell'attivita' motoria. 
  4. La Provincia favorisce  l'attivita'  sportiva  e  motoria  senza
discriminazione di eta', genere, nazionalita', condizione  economica,
abilita' e condizione fisica e ne riconosce la funzione educativa  di
integrazione e aggregazione sociale.