(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 21 della Regione Piemonte del 26 maggio 2016) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 14 luglio 2009, n. 20; Visto il regolamento regionale 16 maggio 2016, n. 5/R; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 12-3322 del 23 maggio 2016; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Finalita' 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 15, comma 7 della legge regionale 14 luglio 2009 n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica) disciplina, per gli interventi in copertura di cui all'art. 3, le specifiche misure di sicurezza nonche' le misure preventive e protettive da predisporsi al fine di consentire, nella successiva fase di manutenzione della copertura stessa o di eventuali impianti tecnologici su di essa insistenti, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza. 2. Sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di tutela e valorizzazione del paesaggio.