(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 16 giugno 2016) La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. Ai fini del supporto all'attivita' lavorativa stagionale in agricoltura, nonche' per prevenire lo sfruttamento ed il fenomeno del caporalato, e' data facolta' ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di accogliere temporaneamente salariati agricoli stagionali nei periodi di raccolta della frutta e di attivita' correlate alla coltivazione.