(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
                 Piemonte n. 24 del 16 giugno 2016) 
 
  La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai  sensi
degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato. 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Ai fini del  supporto  all'attivita'  lavorativa  stagionale  in
agricoltura, nonche' per prevenire lo sfruttamento ed il fenomeno del
caporalato,  e'  data  facolta'  ai  coltivatori   diretti   e   agli
imprenditori agricoli  professionali  di  accogliere  temporaneamente
salariati agricoli stagionali nei periodi di raccolta della frutta  e
di attivita' correlate alla coltivazione.