(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 91 - Speciale - del 24 giugno 2016) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle persone anziane nella comunita' e ne promuove la partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale, favorendo la costruzione di percorsi per l'autonomia e il benessere nell'ambito dei propri abituali contesti di vita; valorizza altresi' le esperienze formative, cognitive, professionali e umane conseguite dalle persone anziane nel corso della vita, nonche' il loro patrimonio di relazioni personali. 2. A tal fine, la Regione promuove e sostiene politiche a favore degli anziani, volte a favorire un percorso di invecchiamento attivo atto a valorizzarne il portato di esperienze e conoscenze, visto quale importante risorsa per l'intero contesto sociale. 3. La Regione intende altresi' contrastare tutti i fenomeni di esclusione, di pregiudizio e di discriminazione nei confronti delle persone anziane, sostenendo azioni ed interventi che rimuovano gli ostacoli ad una piena inclusione sociale. 4. Per la realizzazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, la Regione opera in raccordo con l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), mediante stipula di appositi accordi di programma e linee di indirizzo in materia.