(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo  n.  91  -
                   Speciale - del 24 giugno 2016) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                       DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle persone  anziane
nella comunita' e ne promuove la partecipazione  alla  vita  sociale,
civile, economica e culturale, favorendo la costruzione  di  percorsi
per l'autonomia  e  il  benessere  nell'ambito  dei  propri  abituali
contesti  di  vita;  valorizza  altresi'  le  esperienze   formative,
cognitive, professionali e umane conseguite dalle persone anziane nel
corso della vita, nonche' il loro patrimonio di relazioni personali. 
  2. A tal fine, la Regione promuove e sostiene  politiche  a  favore
degli anziani, volte a favorire un percorso di invecchiamento  attivo
atto a valorizzarne il portato  di  esperienze  e  conoscenze,  visto
quale importante risorsa per l'intero contesto sociale. 
  3. La Regione intende altresi'  contrastare  tutti  i  fenomeni  di
esclusione, di pregiudizio e di discriminazione nei  confronti  delle
persone anziane, sostenendo azioni ed interventi  che  rimuovano  gli
ostacoli ad una piena inclusione sociale. 
  4. Per la realizzazione di quanto previsto ai commi 1, 2  e  3,  la
Regione  opera  in  raccordo  con  l'Associazione  nazionale   comuni
d'Italia (ANCI), mediante stipula di appositi accordi di programma  e
linee di indirizzo in materia.