(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 23 alla  Gazzetta  Ufficiale
  della Regione Siciliana - Parte I - n. 27 del 24 giugno 2016) 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
  Visto lo Statuto della Regione; 
  Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile  1978,
n. 2; 
  Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979,  n.
70 che approva  il  testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  del
Governo e dell'Amministrazione regionale; 
  Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n.  19,  recante  «Norme
per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.  Ordinamento  del
Governo e dell'Amministrazione della Regione»; 
  Visto il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6
«Regolamento di attuazione del titolo II  della  legge  regionale  16
dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti  organizzativi  dei
Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione
5 dicembre 2009, n. 12», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Regione siciliana - Parte I - n. 10 del 28 febbraio 2013; 
  Vista  la  legge  regionale  30  aprile  1991,   n.   10,   recante
«Disposizioni  per  i  procedimenti  amministrativi,  il  diritto  di
accesso ai  documenti  amministrativi  e  la  migliore  funzionalita'
dell'attivita'  amministrativa»,  quale  risulta  a   seguito   delle
modifiche ed integrazioni disposte dalla  legge  regionale  5  aprile
2011, n. 5; 
  Visto, in particolare, il comma  2-bis  dell'art.  2  della  citata
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10,  il  quale  dispone  che  «con
decreto del  Presidente  della  Regione  su  proposta  dell'Assessore
regionale competente,  le  amministrazioni  regionali  individuano  i
termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali  deve  essere
concluso il procedimento»; 
  Visto, in particolare, il comma 2-ter del citato art. 2 della legge
regionale 30 aprile 1991, n. 10 il quale dispone  che  «nei  casi  in
cui, tenuto conto della sostenibilita' dei  tempi  sotto  il  profilo
dell'organizzazione  amministrativa,  della  natura  degli  interessi
pubblici tutelati e della particolare complessita' del  procedimento,
siano indispensabili termini maggiori di quelli  indicati  nel  comma
2-bis  per  la  conclusione  del  procedimento,   gli   stessi   sono
individuati con decreto del Presidente  della  Regione,  su  proposta
dell'Assessore  regionale  competente  di  concerto  con  l'Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica.  I  termini
previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni»; 
  Visto il «Piano regionale per la semplificazione  amministrativa  e
normativa 2012» di cui alla deliberazione della Giunta  regionale  n.
209 del 21 giugno 2012  e  la  direttiva  dell'Assessorato  regionale
delle autonomie locali  e  della  funzione  pubblica  -  Dipartimento
regionale della funzione pubblica e del personale, prot. n. 71041 del
28 maggio 2014, che prevedono una revisione biennale dei  termini  di
conclusione del procedimento; 
  Visto il D.P. 23 gennaio 2012, n.  10,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana S.O. n. 1 del 17 febbraio 2012,  n.
7 «Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 2, commi 2-bis e
2-ter, della legge regionale 30  aprile  1991,  n.  10  e  successive
modifiche ed  integrazioni,  per  l'individuazione  dei  termini  dei
procedimenti amministrativi di competenza della  Segreteria  generale
della Presidenza della Regione siciliana»; 
  Preso   atto   dell'avvenuta    ricognizione    dei    procedimenti
amministrativi  di  competenza  delle  strutture   della   Segreteria
generale della Presidenza della Regione; 
  Visto l'allegato A alla proposta di regolamento  con  il  quale  si
procede, ai sensi del  citato  comma  2-bis,  all'individuazione  dei
procedimenti amministrativi di competenza della  Segreteria  generale
della Presidenza della  Regione  con  l'indicazione  dei  termini  di
conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni; 
  Visto l'allegato B alla proposta di regolamento  con  il  quale  si
procede, ai sensi del  citato  comma  2-ter,  all'individuazione  dei
procedimenti amministrativi di competenza della  Segreteria  generale
della Presidenza della  Regione  con  l'indicazione  dei  termini  di
conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni; 
  Vista la relazione con  cui  si  motiva  per  ciascun  procedimento
amministrativo in merito  alle  ragioni  che  rendono  necessaria  la
fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni; 
  Considerato che, relativamente ai procedimenti di cui  all'allegato
B),  sussistono  le  motivazioni  previste  dal  citato  comma  2-ter
dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, ai sensi del
quale i termini per la conclusione  dei  procedimenti  amministrativi
possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni; 
  Considerato  che  risulta  espresso  il   concerto   dell'Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica in relazione
ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60
giorni di cui all'allegato B; 
  Visto il parere n. 931/15 del Consiglio di giustizia amministrativa
per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza  del
20 ottobre 2015; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 109 del  6  aprile
2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi  di  competenza  della   Segreteria   generale   della
Presidenza   della   Regione   siciliana,    sia    che    conseguano
obbligatoriamente ad iniziativa di  parte,  sia  che  debbano  essere
promossi d'ufficio. 
  2. I procedimenti di cui al  comma  1  devono  concludersi  con  un
provvedimento espresso nel termine stabilito per ciascun procedimento
nelle tabelle allegate A e B, che costituiscono parte integrante  del
presente regolamento e che contengono  altresi'  l'indicazione  della
struttura competente e della fonte  normativa.  In  caso  di  mancata
inclusione del procedimento nelle  tabelle  allegate,  lo  stesso  si
concludera'  nel  termine  previsto  da  altra  fonte  legislativa  o
regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.