(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 23 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 27 del 24 giugno 2016) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo Statuto della Regione; Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2; Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale; Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione»; Visto il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 «Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Parte I - n. 10 del 28 febbraio 2013; Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante «Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalita' dell'attivita' amministrativa», quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5; Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'art. 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che «con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento»; Visto, in particolare, il comma 2-ter del citato art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 il quale dispone che «nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni»; Visto il «Piano regionale per la semplificazione amministrativa e normativa 2012» di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 209 del 21 giugno 2012 e la direttiva dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, prot. n. 71041 del 28 maggio 2014, che prevedono una revisione biennale dei termini di conclusione del procedimento; Visto il D.P. 23 gennaio 2012, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana S.O. n. 1 del 17 febbraio 2012, n. 7 «Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione siciliana»; Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture della Segreteria generale della Presidenza della Regione; Visto l'allegato A alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-bis, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione con l'indicazione dei termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni; Visto l'allegato B alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-ter, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione con l'indicazione dei termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni; Vista la relazione con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni; Considerato che, relativamente ai procedimenti di cui all'allegato B), sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2-ter dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni; Considerato che risulta espresso il concerto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui all'allegato B; Visto il parere n. 931/15 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 20 ottobre 2015; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 109 del 6 aprile 2016; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione siciliana, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio. 2. I procedimenti di cui al comma 1 devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito per ciascun procedimento nelle tabelle allegate A e B, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono altresi' l'indicazione della struttura competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.