(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 23 alla  Gazzetta  Ufficiale
  della Regione Siciliana - Parte I - n. 27 del 24 giugno 2016) 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
  Visto lo Statuto della Regione; 
  Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile  1978,
n. 2 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il D.P. Reg. del 28 febbraio 1979,  n.  70,  che  approva  il
testo  unico  sull'ordinamento  del  Governo  e  dell'Amministrazione
regionale; 
  Vista la legge  regionale  15  maggio  2000,  n.  10  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n.  19,  recante  «Norme
per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.  Ordinamento  del
Governo e dell'Amministrazione della Regione»; 
  Visto il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, con  il  quale  e'  stato
approvato il «Regolamento di attuazione del  Titolo  II  della  legge
regionale 16  dicembre  2008,  n.  19.  Rimodulazione  degli  assetti
organizzativi dei  Dipartimenti  regionali  di  cui  al  decreto  del
Presidente della  Regione  5  dicembre  2009,  n.  12,  e  successive
modifiche ed integrazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, Parte I, n. 10 del 28 febbraio 2013; 
  Vista  la  legge  regionale  30  aprile  1991,   n.   10,   recante
«Disposizioni  per  i  procedimenti  amministrativi,  il  diritto  di
accesso ai  documenti  amministrativi  e  la  migliore  funzionalita'
dell'attivita'   amministrativa»,   e   successive    modifiche    ed
integrazioni; 
  Visto, in particolare, il comma  2-bis  dell'art.  2  della  citata
legge regionale 30 aprile 1991, n. 10,  il  quale  dispone  che  «con
decreto del  Presidente  della  Regione  su  proposta  dell'Assessore
regionale competente,  le  amministrazioni  regionali  individuano  i
termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali  deve  essere
concluso il I procedimento»; 
  Visto, in particolare, il comma 2-ter del citato art. 2 della legge
regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che  «nei  casi  in
cui, tenuto conto della sostenibilita' dei  tempi  sotto  il  profilo
dell'organizzazione  amministrativa,  della  natura  degli  interessi
pubblici tutelati e della particolare complessita' del  procedimento,
siano indispensabili termini maggiori di quelli  indicati  nel  comma
2-bis  per  la  conclusione  del  procedimento,   gli   stessi   sono
individuati con decreto del Presidente  della  Regione,  su  proposta
dell'Assessore  regionale  competente  di  concerto  con  l'Assessore
regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica.  I  termini
previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni»; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 209 del 21  giugno
2012, con la quale e' stato apprezzato il  «Piano  regionale  per  la
semplificazione amministrativa e  normativa  2012»  che  fra  l'altro
prevede,  entro  il  30  giugno  2014,  la  revisione  biennale   dei
procedimenti amministrativi  e  dei  regolamenti  adottati  ai  sensi
dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della  legge  regionale  30  aprile
1991, n. 10, come modificato ed integrato  dall'art.  2  della  legge
regionale 5 aprile 2011, n. 5; 
  Visto il D.P. Reg. n. 28  del  15  febbraio  2012,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
(p. I) n. 20 del 18 maggio 2012 (n. 24), di adozione del «Regolamento
recante norme di attuazione dell'art. 2, commi 2-bis e  2-ter,  della
legge regionale 30 aprile 1991,  n.  10  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, per l'individuazione dei  termini  di  conclusione  dei
procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento  regionale
della programmazione della Presidenza della Regione»; 
  Vista la direttiva assessoriale prot. n. 71041 del 28 maggio  2014,
con la quale l'Assessore regionale  per  le  autonomie  locali  e  la
funzione pubblica da' indicazioni alla Presidenza della Regione, agli
Assessorati  regionali,  ai  Dipartimenti  regionali,   agli   uffici
speciali e agli uffici alle dirette dipendenze del  Presidente  della
Regione sulle procedure da porre in essere per la revisione  biennale
dei procedimenti amministrativi ai fini dell'attuazione  dell'art.  2
della  legge  regionale  30  aprile  1991,  n.  10,  come  modificato
dall'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5; 
  Visto il  parere  reso  dall'Ufficio  legislativo  e  legale  della
Presidenza della Regione siciliana con nota prot. n. 16247/301.04 del
7 agosto 2014, inerente il processo di revisione biennale  dei  tempi
di  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi  nel  quale,   tra
l'altro, viene suggerito ai fini  dell'adozione  del  regolamento  di
mantenere  l'attuale  formulazione  vigente   e   quindi   inalterato
l'articolazione, limitandosi a sostituire solo le Tabelle «A» e  «B»,
allegate al citato D.P. Reg. n. 28 del 15 febbraio 2012; 
  Ritenuto di condividere quanto argomentato nel parere  dall'Ufficio
legislativo e legale di mantenere inalterato il testo del regolamento
approvato con D.P. Reg. n. 28 del  15  febbraio  2012,  procedendo  a
sostituire le Tabelle «A» e «B», allo stesse allegate; 
  Vista la nota prot. n. 125694 del 9  ottobre  2014,  con  la  quale
l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione  pubblica
fornisce ulteriori indicazioni  esplicative,  alla  luce  del  citato
parere,  in  ordine  al  procedimento  di  revisione   biennale   dei
procedimenti amministrativi; 
  Preso atto dell'avvenuta revisione dei  tempi  di  conclusione  dei
procedimenti  amministrativi  di  competenza  delle   strutture   del
Dipartimento regionale  della  programmazione,  svolta  in  linea  ai
principi  ed  ai  criteri  della  semplificazione  dei   procedimenti
amministrativi; 
  Vista la Tabella «A» con la quale si procede, ai sensi  del  citato
comma  2-bis,  alla  revisione  dei  procedimenti  amministrativi  di
competenza  del  Dipartimento  regionale  della  Programmazione   con
relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non  maggiori
di 60 giorni, in sostituzione dei procedimenti amministrativi di  cui
all'allegato «A» al D.P. Reg. n. 28 del 15 febbraio 2012; 
  Vista la Tabella «B» con la quale si procede, ai sensi  del  citato
comma  2-ter,  alla  revisione  dei  procedimenti  amministrativi  di
competenza  dello  stesso  Dipartimento,  con  relativi  termini   di
conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di  150  giorni,  in
sostituzione dei procedimenti amministrativi di cui all'allegato  «B»
al D.P. Reg. n. 28 del 15 febbraio 2012; 
  Vista  la  relazione  con  cui  si  motiva,  per   i   procedimenti
amministrativi di competenza, la  ragione  che  rende  necessaria  la
revisione  e  per  quelli  inseriti  nella  citata  tabella  «B»,  la
giustificazione  della  fissazione  di  un  termine  di   conclusione
superiore a 60 giorni; 
  Considerato che, relativamente alla revisione dei  procedimenti  di
cui alle Tabelle «B», sussistono le motivazioni previste  dai  citati
comma 2-ter dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991,  n.  10
ai sensi del quale i termini  per  la  conclusione  dei  procedimenti
amministrativi possono essere determinati in misura  superiore  a  60
giorni; 
  Vista la nota prot. n. 61561 del 7 maggio 2015,  con  la  quale  e'
stato espresso il concerto dell'Assessore regionale per le  autonomie
locali e la funzione pubblica, richiesto dalla legge in relazione  ai
procedimenti di cui alla Tabella «B» per i quali sono  stati  fissati
termini superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni; 
  Visto il parere n. 942/15 del Consiglio di giustizia amministrativa
per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza  del
20 ottobre 2015; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 108 del  6  aprile
2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Con il presente regolamento si sostituiscono le  tabelle  «A»  e
«B» allegate al decreto del  Presidente  della  Regione  15  febbraio
2012, n. 28. 
  2. I procedimenti di competenza del  Dipartimento  regionale  della
programmazione devono concludersi con un provvedimento  espresso  nel
termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle «A» e  «B»
allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento
e che contengono, altresi', l'indicazione dell'ufficio  competente  e
della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento
nelle Tabelle «A» e  «B»  allegate,  lo  stesso  si  concludera'  nel
termine  previsto  da  altra  fonte   legislativa   o   regolamentare
consequenziale o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.