(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 23  del
                           17 giugno 2016) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  Visto l'art. 117, comma terzo, e l'art. 119 della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera m), dello Statuto; 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,   n.   2440   (Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato); 
  Visto il regolamento emanato con regio decreto 23 maggio  1924,  n.
827 (Regolamento  per  l'amministrazione  del  patrimonio  e  per  la
contabilita' generale dello Stato); 
  Vista la legge  regionale  27  dicembre  2004,  n.  77  (Demanio  e
patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge  regionale  21
marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»); 
  Considerato quanto segue: 
    1.  L'acquisizione  delle  opere  pubbliche  e  delle  aree  alla
proprieta' regionale a demanio regionale discende dalle leggi  ed  e'
antecedente  alla  presa  in  consistenza;  quest'ultima   operazione
consiste  esclusivamente  nell'iscrizione  nel  registro   dei   beni
demaniali dell'opera pubblica realizzata e  delle  aree  espropriate.
Nell'ambito di un gruppo di lavoro  e'  stata,  tra  le  altre  cose,
rilevata  la  necessita'  di  creare  un  raccordo  tra  il   settore
patrimonio, cui compete l'iscrizione in inventario  delle  proprieta'
regionali e le strutture regionali competenti  alla  realizzazione  e
gestione delle opere ovvero ai  rapporti  con  gli  enti  individuati
quali  soggetti  realizzatori  dei  suddetti  interventi.  Si   rende
pertanto necessaria, da un lato, una modifica all'art.  6,  comma  2,
della legge regionale n. 77/2004, in cui si  prevede  un  nulla  osta
della struttura regionale competente alla gestione o ai rapporti  con
gli  enti  gestori  da   rilasciare   al   settore   Patrimonio   per
l'acquisizione delle aree espropriate e  delle  opere  realizzate  e,
dall'altro, l'inserimento  dell'art.  6  bis  che  disciplina  quelle
ipotesi in cui, non essendo reperito per alcune opere il  certificato
di collaudo o l'atto di attestazione tecnico-amministrativa, ai  fini
dell'assunzione in inventario delle stesse, si prevede  un  atto  che
verifichi  la  funzionalita'   in   relazione   alla   categoria   di
appartenenza e ne definisca il livello di sicurezza a garanzia  della
pubblica incolumita', tenuto conto del livello  di  conoscenza  delle
caratteristiche tecniche dell'opera; 
    2. L'abrogazione del comma 9 dell'art. 24 della  legge  regionale
n. 77/2004 si rende necessaria alla luce dell'introduzione  dell'art.
25-bis che disciplina le ipotesi di  trattativa  privata.  In  quanto
nell'art. 25-bis  viene  disciplinata  anche  questa  fattispecie  di
trattativa privata. 
    3. In particolare occorre inserire l'art. 25-bis per disciplinare
alcune ipotesi di vendita  a  trattativa  diretta  in  quanto,  nelle
fattispecie individuate, e'  opportuno  non  ricorrere  alla  vendita
mediante avviso pubblico  poiche'  trattasi  o  di  vendita  ad  enti
pubblici che richiedono un bene  immobile  per  motivi  di  interesse
pubblico, o di  vendita  di  beni  per  i  quali  e'  andata  deserta
l'offerta al pubblico, ovvero per la  vendita  di  beni  immobili  di
modesto valore e comunque per un importo  stimato  non  superiore  ad
euro 50.000,00, per la vendita di quote indivise  di  beni  immobili,
per la vendita di fondi  interclusi  o  parzialmente  interclusi  ed,
infine, per la vendita di diritti reali  su  immobili  di  proprieta'
della Regione. 
                               Art. 1 
 
                          Opere pubbliche. 
        Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 77/2004 
 
  1. Alla fine del comma 2  dell'art.  6  della  legge  regionale  27
dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della  Regione.  Modifiche
alla legge regionale 21 marzo 2000,  n.  39  «Legge  forestale  della
Toscana»), sono inserite le parole: «Tali  atti  sono  corredati  dal
nulla osta alla realizzazione delle opere  e  all'acquisizione  delle
aree stesse, rilasciata dalla struttura regionale competente.».