(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24  del
                           22 giugno 2016) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera q), dello Statuto; 
  Visto l'art. 4, comma 6, del decreto-legge  6  luglio  2012  n.  95
(Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese  del  settore  bancario)  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Vista la legge regionale 3  gennaio  2005,  n.  7  (Gestione  delle
risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne); 
  Vista la legge regionale 1°  marzo  2016,  n.  20  (Riordino  delle
funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle
acque  interne  in  attuazione  della  legge  regionale  n.  22/2015.
Modifiche alle leggi regionali nn. 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005  e
66/2005); 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
  1. Con la legge regionale n. 20/2016 si e' proceduto ad adeguare la
legislazione regionale in materia di pesca  nelle  acque  interne  in
attuazione di quanto previsto  dall'art.  2,  comma  1,  della  legge
regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali  e
attuazione della legge 7  aprile  2014,  n.  56  «Disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni».  Modifiche  alle  leggi  regionali  nn.  32/2002,   67/2003,
41/2005,  68/2011,  65/2014),  con  il  quale  si  e'   disposto   il
trasferimento alla Regione delle  funzioni  amministrative  in  detta
materia precedentemente esercitate dalle province. 
  2.  Con  tale  adeguamento  normativo  sono   state   abrogate   le
disposizioni che permettevano alle province di avvalersi di  soggetti
terzi   per   lo   svolgimento   di   determinate   funzioni    senza
contestualmente ricondurre tale possibilita' in capo alla Regione. 
  3.  E'  pertanto  opportuno  reintrodurre  nel  corpo  della  legge
regionale n. 7/2005 una specifica previsione normativa finalizzata  a
garantire alla Regione la possibilita' di esercitare alcune  funzioni
avvalendosi, in particolare,  delle  associazioni  di  pescatori  che
agiscano unitariamente ovvero singolarmente  qualora  queste  abbiano
rilevanza nazionale. 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
              Esercizio di funzioni con soggetti terzi 
     Inserimento dell'art. 4-bis nella legge regionale n. 7/2005 
 
  1. Dopo l'art. 4  della  legge  regionale  3  gennaio  2005,  n.  7
(Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca  nelle
acque interne), e' inserito il seguente: 
  «Art. 4-bis (Esercizio di funzioni con soggetti terzi). 
  1. La Regione puo' avvalersi di soggetti terzi, in  particolare  di
associazioni di pescatori che agiscano unitariamente oppure,  qualora
esse  abbiano   rilevanza   nazionale,   anche   singolarmente,   per
l'esercizio delle seguenti funzioni: 
  a) gestione delle zone di frega; 
  b) gestione delle zone di protezione parziale o totale della  fauna
ittica; 
  c) gestione delle zone a regolamento specifico; 
  d) gestione di campi gara; 
  e) rilevazione dei retoni di cui all'art. 13 e degli impianti fissi
di pesca; 
  f) gestione degli incubatoi ittici pubblici; 
  g) recupero del novellame in acque dove esso non abbia possibilita'
di sicuro sviluppo e sua ridestinazione; 
  h) recupero della fauna ittica a rischio ed interventi di emergenza
per la sua tutela. 
  2. Con il regolamento  di  attuazione  della  presente  legge  sono
disciplinate le modalita' per l'esercizio delle funzioni  di  cui  al
comma 1.».