(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 22 giugno 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera q), dello Statuto; Visto l'art. 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne); Vista la legge regionale 1° marzo 2016, n. 20 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della legge regionale n. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali nn. 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005); Considerato quanto segue: 1. Con la legge regionale n. 20/2016 si e' proceduto ad adeguare la legislazione regionale in materia di pesca nelle acque interne in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali nn. 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), con il quale si e' disposto il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in detta materia precedentemente esercitate dalle province. 2. Con tale adeguamento normativo sono state abrogate le disposizioni che permettevano alle province di avvalersi di soggetti terzi per lo svolgimento di determinate funzioni senza contestualmente ricondurre tale possibilita' in capo alla Regione. 3. E' pertanto opportuno reintrodurre nel corpo della legge regionale n. 7/2005 una specifica previsione normativa finalizzata a garantire alla Regione la possibilita' di esercitare alcune funzioni avvalendosi, in particolare, delle associazioni di pescatori che agiscano unitariamente ovvero singolarmente qualora queste abbiano rilevanza nazionale. Approva la presente legge: Art. 1 Esercizio di funzioni con soggetti terzi Inserimento dell'art. 4-bis nella legge regionale n. 7/2005 1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne), e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Esercizio di funzioni con soggetti terzi). 1. La Regione puo' avvalersi di soggetti terzi, in particolare di associazioni di pescatori che agiscano unitariamente oppure, qualora esse abbiano rilevanza nazionale, anche singolarmente, per l'esercizio delle seguenti funzioni: a) gestione delle zone di frega; b) gestione delle zone di protezione parziale o totale della fauna ittica; c) gestione delle zone a regolamento specifico; d) gestione di campi gara; e) rilevazione dei retoni di cui all'art. 13 e degli impianti fissi di pesca; f) gestione degli incubatoi ittici pubblici; g) recupero del novellame in acque dove esso non abbia possibilita' di sicuro sviluppo e sua ridestinazione; h) recupero della fauna ittica a rischio ed interventi di emergenza per la sua tutela. 2. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono disciplinate le modalita' per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.».