(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 25  del
                           29 giugno 2016) 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
  (Omissis). 
  Visto l'art. 117, comma 6 della Costituzione; 
  Visto l'art. 42, comma 2, dello Statuto regionale; 
  Visto  il  decreto  del  Ministero  della  salute  24  aprile  2013
(Disciplina  della   certificazione   dell'attivita'   sportiva   non
agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di
defibrillatori  semiautomatici  e  di  eventuali  altri   dispositivi
salvavita); 
  Vista la legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la
diffusione  dei  defibrillatori  semiautomatici  esterni  nell'ambito
della pratica fisica e sportiva) e, in particolare, l'art. 8; 
  Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del
17 marzo 2016; 
  Vista la preliminare deliberazione  di  adozione  dello  schema  di
regolamento approvato con deliberazione di Giunta  regionale  del  29
marzo 2016, n. 242; 
  Visto il parere della competente  struttura  di  cui  all'art.  17,
comma 4, del regolamento interno della Giunta  regionale  3  febbraio
2014, n. 4; 
  Visto il parere della Terza Commissione consiliare espresso in data
5 maggio 2016; 
  Visto il parere della competente  struttura  di  cui  all'art.  17,
comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale del 3 febbraio
2014, n. 4; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 14  giugno  2016,  n.
566; 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
  1. E' necessario adottare il regolamento di attuazione della  legge
regionale n.  68/2015  per  disciplinare  compiutamente  gli  oggetti
indicati dall'art. 8 della legge stessa; 
  2. Il presente regolamento, in particolare, stabilisce  quali  sono
gli adempimenti a  carico  dei  gestori  o  degli  assegnatari  degli
impianti per quanto riguarda la  collocazione,  la  manutenzione  del
defibrillatore e le informazioni relative alla presenza dello  stesso
nell'impianto; 
  3. Nel caso in cui il gestore assegni  spazi  a  societa',  enti  o
associazioni   sportive,   l'obbligo   di   garantire   la   presenza
dell'esecutore BLS-D e' a carico di  questi  soggetti  come  previsto
dall'art. 4, comma 6 della legge regionale n. 68/2015; il regolamento
stabilisce  che,  qualora  sussistano  le   condizioni,   gestore   e
assegnatario possono concordare che la  presenza  dell'esecutore  sia
garantita dal gestore con oneri a carico dei soggetti assegnatari; 
  4. E' opportuno accogliere parzialmente il parere della commissione
consiliare competente e adeguare pertanto il  testo  ai  suggerimenti
ivi formulati. In particolare: 
    per   quanto   riguarda   la   norma   sulla   collocazione   del
defibrillatore, si e' specificato che il defibrillatore  deve  essere
collocato  il  piu'  vicino  possibile  al   luogo   di   svolgimento
dell'attivita' sportiva o motorio-ricreativa in modo tale da  poterlo
raggiungere, al massimo, in tre minuti a passo veloce; 
    per quanto riguarda la norma sugli sport in movimento (ad esempio
vela, ciclismo), in considerazione delle perplessita' manifestate  da
alcune  associazioni  nel  corso  dell'audizione  consiliare  e   del
dibattito che ne e' seguito, si e' ritenuto opportuno riformulare  la
norma per chiarire che quelli introdotti  dal  regolamento  regionale
non sono nuovi obblighi ma rappresentano solo una  specificazione  di
obblighi contenuti nella normativa statale (decreto  ministeriale  24
aprile 2013); 
 
                             Si approva 
                      il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento  si  adottano
le seguenti definizioni: 
    a) complesso sportivo: un insieme di impianti in  cui  si  svolge
unicamente l'attivita' sportiva e motorio-ricreativa che non hanno in
comune alcuni specifici servizi accessori, come  spogliatoi,  servizi
igienici; 
    b)  esecutore  BLS-D   (basic   life   support   defibrillation):
l'operatore, sanitario non medico  o  laico,  abilitato  all'uso  del
defibrillatore.