(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 25  del
                           29 giugno 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello statuto; 
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 8 maggio 1904,  n.
368 (Regolamento per l'esecuzione del  Testo  unico  della  legge  22
marzo 1900, n. 195 e  della  legge  7  luglio  1902,  n.  333,  sulle
bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi); 
  Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523  (Testo  unico  delle
disposizioni di legge intorno alle  opere  idrauliche  delle  diverse
categorie); 
  Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la
bonifica integrale); 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale) e, in particolare, la parte III; 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova  disciplina
in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n.
69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998.  Abrogazione  della  legge
regionale n. 34/1994); 
  Vista la legge regionale 25 febbraio 2016, n. 16  (Disposizioni  in
materia di consorzi di bonifica in attuazione della  legge  regionale
n. 22/2015. Modifiche alla legge regionale n. 79/2012  e  alla  legge
regionale n. 80/2015); 
 
                      Considerato quanto segue: 
 
  1. Nelle more dell'individuazione delle societa'  di  revisione  di
cui all'art. 20 della legge  regionale  n.  79/2012,  visti  i  tempi
indicati   dalla   legge   stessa   per   l'approvazione   da   parte
dell'assemblea  consortile  del  bilancio  di  esercizio  (30  aprile
dell'anno successivo a quello di riferimento),  si  rende  necessario
modificare la legge regionale n. 79/2012, con riferimento ai  bilanci
consuntivi 2015,  per  consentire  alle  assemblee  dei  consorzi  di
bonifica di procedere alla loro approvazione con la procedura vigente
anteriormente alla modifica dell'art. 20  della  legge  regionale  n.
79/2012 effettuata ai sensi della legge regionale n. 16/2016. 
  2. E' necessario prevedere che i  bilanci  di  esercizio  2015  dei
consorzi di bonifica siano approvati dall'assemblea consortile previo
parere obbligatorio della Regione Toscana. 
  3. E' opportuno modificare gli  articoli  5,  6  e  7  della  legge
regionale n. 79/2012 riorganizzandone  le  previsioni,  in  modo  che
ciascun articolo tratti di un solo argomento, ossia, rispettivamente,
dei comprensori di bonifica, delle modificazioni  dei  comprensori  e
dei consorzi e che sia individuato per ogni consorzio il comprensorio
corrispondente. 
  4. Si rende necessario, non essendo entrata  ancora  in  vigore  la
modifica disposta con l'art. 26 della  legge  regionale  n.  16/2016,
modificare  la  delimitazione  di  un  consorzio  di   bonifica,   in
particolare il comprensorio del Consorzio di bonifica  Toscana  Nord,
mantenendone il perimetro attuale. Con riferimento, invece, ai Comuni
di Badia Tedalda e Sestino, resta ferma l'esigenza che siano inseriti
nel comprensorio dell'Alto Valdarno,  dando  seguito  a  quanto  gia'
previsto dall'art. 34-bis della legge regionale n. 79/2012. 
  5. In considerazione del termine di approvazione  del  bilancio  di
esercizio 2015, e' necessario  disporre  l'entrata  in  vigore  della
presente legge il giorno successivo alla data  di  pubblicazione  nel
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Comprensori di bonifica. Sostituzione  dell'articolo  5  della  legge
                        regionale n. 79/2012 
 
  1. L'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 2012,  n.  79  (Nuova
disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche  alla  legge
regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n.  91/1998.  Abrogazione
della legge regionale n. 34/1994) e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 5. 
 
 
                       Comprensori di bonifica 
 
  1. Tutto il territorio regionale e'  classificato  di  bonifica  ai
sensi della vigente legislazione ed e' suddiviso nei  comprensori  di
bonifica regionali e interregionali  di  cui  all'allegato  A,  quali
unita' idrografiche ed idrauliche omogenee ai fini della  difesa  del
suolo  e  della  gestione  delle   acque,   anche   con   riferimento
all'irrigazione. 
  2. Qualora, al fine di realizzare unita' idrografiche ed idrauliche
omogenee,  sia  necessario   istituire   o   modificare   comprensori
interregionali, la delimitazione e' effettuata previa intesa  con  la
Regione interessata. 
  3. L'allegato  A  contiene  la  delimitazione  dei  comprensori  di
bonifica  estratta  dalla  cartografia   consultabile   a   fini   di
pubblicita' sul sito istituzionale della Regione Toscana.».