(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Autonoma  Valle
                  d'Aosta n. 14 del 29 marzo 2016) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
     Modificazioni alla legge regionale 5 settembre 1991, n. 44 
 
  1.  L'art.  3  della  legge  regionale  5  settembre  1991,  n.  44
(Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali), e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 (Concessione dei contributi). - 1. Per le finalita' di  cui
all'art. 1, la Regione  puo'  concedere,  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie disponibili, contributi a favore di societa'  cooperative
iscritte  nel  registro  regionale  degli  enti  cooperativi  di  cui
all'art. 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in
materia di cooperazione), che esercitano le attivita' di produzione e
lavorazione di cui all'art. 2, a fronte delle seguenti  categorie  di
costi sostenuti: 
    a) acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 
    b) acquisizione di servizi; 
    c) godimento di beni di terzi; 
    d) oneri per il personale. 
  2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi sino ad un  importo
massimo pari al 60 per cento delle spese effettivamente  sostenute  e
rendicontate,  nel  limite  di  50.000  euro  per  ciascuna  societa'
cooperativa. 
  3. La Giunta  regionale,  con  propria  deliberazione,  sentito  il
Comitato tecnico di  cui  all'art.  5  e  previa  illustrazione  alla
Commissione consiliare competente, determina i criteri e le modalita'
di concessione ed erogazione dei contributi nonche' la documentazione
da allegare alla domanda. 
  4. I contributi di cui al comma 1 sono  concessi  ai  sensi  e  nei
limiti stabiliti dalla normativa europea vigente in materia di  aiuti
in regime de minimis e non sono cumulabili con i benefici previsti da
altre leggi aventi per oggetto le stesse spese.». 
  2. Il comma 5 dell'art. 5  della  legge  regionale  n.  44/1991  e'
sostituito dal seguente: 
  «5. La partecipazione alle  riunioni  del  Comitato  tecnico  e'  a
titolo  gratuito  e  non  comporta  oneri  a  carico   del   bilancio
regionale.». 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione. 
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge  della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste. 
    Aosta, 15 marzo 2016 
 
                              ROLLANDIN 
 
  (Omissis).