(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Autonoma  Valle
                  d'Aosta n. 26 del 21 giugno 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                   Sospensione delle rate di mutui 
 
  1. Al fine di sostenere il comparto agricolo regionale,  la  Giunta
regionale e' autorizzata a concedere misure di aiuto alla  liquidita'
mediante la sospensione automatica, per un periodo  di  dodici  mesi,
del pagamento delle rate dei mutui concessi a  valere  sul  fondo  di
rotazione costituito ai sensi della legge regionale 24 dicembre 1996,
n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione  di
opere di miglioramento fondiario in  agricoltura),  in  favore  degli
agricoltori che hanno richiesto o  che  richiederanno  agli  istituti
bancari, sulla  base  della  certificazione  rilasciata  dall'Agenzia
regionale per le erogazioni in  agricoltura  della  Regione  autonoma
Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  (AREA  VdA),   un'anticipazione   dei
contributi relativi alla campagna 2015  a  valere  sul  Programma  di
sviluppo rurale non ancora erogati dall'Agenzia per le erogazioni  in
agricoltura (AGEA). 
  2. La sospensione si applica alle rate dei mutui stipulati, per  il
tramite di FINAOSTA S.p.A., entro la  data  del  31  maggio  2016  in
scadenza dal 1° luglio 2016 e fino al 30 giugno 2017, senza interessi
di mora e oneri aggiuntivi. 
  3. La durata del contratto di mutuo e  quella  delle  garanzie  per
esso prestate e' prorogata  di  un  periodo  uguale  a  quello  della
sospensione. 
  4. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate  di  mutuo
riprende, secondo  gli  importi  e  la  periodicita'  originariamente
previsti dal contratto, posticipato di un anno. 
  5. La sospensione si applica anche ai mutuatari  inadempienti  alla
data del  31  maggio  2016  rispetto  a  rate  di  mutuo  scadute,  a
condizione che non sia gia' iniziato il  procedimento  esecutivo  per
l'escussione delle garanzie. 
  6. Le agevolazioni di cui alla  presente  legge  sono  concesse  ai
sensi  e  nei  limiti  dei  regolamenti  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis  e  n.  1408/2013  della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de  minimis
nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea n. L 352 del 24 dicembre 2013; in tali  casi,  i  richiedenti
sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 1,
dei citati regolamenti. 
  7.  Qualora  l'impresa  interessata  non   possa   beneficiare   di
agevolazioni in regime de minimis, la sospensione del pagamento delle
rate dei mutui agevolati ai sensi del presente articolo e'  disposta,
a condizione che l'impresa richiedente  assuma  a  proprio  carico  i
connessi   oneri   finanziari   determinati   nel   rispetto    della
comunicazione della Commissione europea relativa alla  revisione  del
metodo di fissazione dei tassi di riferimento  e  di  attualizzazione
(2008/C 14/02). Al termine della sospensione, il pagamento delle rate
di mutuo riprende secondo gli importi ricalcolati e  la  periodicita'
originariamente prevista dal contratto.