(Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 25 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (Parte I) n. 29 dell'8 luglio 2016) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Rifinanziamento leggi di spesa 1. Per le finalita' di cui alle leggi regionali indicati nella seguente tabella sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 2016, le spese a fianco di ciascuna indicate, espresse in migliaia di euro, riguardanti interventi dai quali discendono, per la Regione, impegni finanziari pluriennali per il funzionamento degli enti, assunti a seguito della sottoscrizione del relativo atto costitutivo consortile, non finanziabili, per loro natura, attraverso il fondo istituito con il comma 8-bis dell'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni: Parte di provvedimento in formato grafico 2. Per le finalita' di cui all'art. 44 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 2.526 migliaia di euro (missione 16, programma 1, capitolo 144111). 3. Le risorse nazionali trasferite annualmente per l'attivita' di cui all'art. 44 della legge regionale n. 9/2015, appostate sull'apposito capitolo del bilancio della Regione, sono erogate con le seguenti modalita': a) l'80 per cento all'impegno delle somme; b) il restante 20 per cento alla presentazione del rendiconto. 4. Le modalita' di erogazione di cui al comma 3 trovano applicazione anche con riferimento alle somme trasferite dallo Stato per le attivita' svolte nell'esercizio finanziario 2015. 5. Alla copertura finanziaria degli interventi di cui ai commi 1 e 2 si provvede, per l'esercizio finanziario 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 8-bis dell'art. 128 della legge regionale n. 11/2010 e successive modifiche ed integrazioni, come rideterminato dal comma 2 dell'art. 21 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (Missione 1, Programma 3, capitolo 215734).