(Pubblicata nel  Suppl.  Ord.  n.  25  alla Gazzetta  Ufficiale della
        Regione Siciliana (Parte I) n. 29 dell'8 luglio 2016) 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                   Rifinanziamento leggi di spesa 
 
  1. Per le finalita' di cui  alle  leggi  regionali  indicati  nella
seguente tabella sono autorizzate, per l'esercizio finanziario  2016,
le spese a fianco di ciascuna indicate, espresse in migliaia di euro,
riguardanti interventi dai quali discendono, per la Regione,  impegni
finanziari pluriennali per il funzionamento  degli  enti,  assunti  a
seguito  della   sottoscrizione   del   relativo   atto   costitutivo
consortile, non finanziabili, per loro natura,  attraverso  il  fondo
istituito con il comma 8-bis dell'art. 128 della legge  regionale  12
maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  2. Per le finalita' di cui all'art.  44  della  legge  regionale  7
maggio 2015, n. 9, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario  2016,
la spesa di  2.526  migliaia  di  euro  (missione  16,  programma  1,
capitolo 144111). 
  3. Le risorse nazionali trasferite annualmente per  l'attivita'  di
cui  all'art.  44  della  legge  regionale   n.   9/2015,   appostate
sull'apposito capitolo del bilancio della Regione, sono  erogate  con
le seguenti modalita': 
    a) l'80 per cento all'impegno delle somme; 
    b) il restante 20 per cento alla presentazione del rendiconto. 
  4.  Le  modalita'  di  erogazione  di  cui  al  comma   3   trovano
applicazione anche con riferimento alle somme trasferite dallo  Stato
per le attivita' svolte nell'esercizio finanziario 2015. 
  5. Alla copertura finanziaria degli interventi di cui ai commi 1  e
2  si  provvede,   per   l'esercizio   finanziario   2016,   mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui al  comma  8-bis  dell'art.
128 della legge  regionale  n.  11/2010  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, come rideterminato dal comma 2 dell'art. 21 della legge
regionale 17 marzo 2016, n. 3  (Missione  1,  Programma  3,  capitolo
215734).