(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 27  del
                           13 luglio 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere i, m, n, o,  v,  z,  e  l'art.  69
dello Statuto; 
  Visto  regolamento  emanato  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei
procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale); 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133  (Misure  urgenti
per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere  pubbliche,
la  digitalizzazione  del  Paese,  la  semplificazione   burocratica,
l'emergenza  del  dissesto  idrogeologico  e  per  la  ripresa  delle
attivita' produttive) convertito, con modificazioni, dalla  legge  11
novembre 2014, n. 164; 
  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche); 
  Vista la legge regionale 8  febbraio  2010,  n.  5  (Norme  per  il
recupero dei sottotetti); 
  Vista  la  legge  regionale  1°  agosto  2011,  n.  35  (Misure  di
accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse
strategico regionale e per la realizzazione di opere private); 
  Vista la legge regionale 9 marzo 2012, n. 8  (Disposizioni  urgenti
in materia di alienazione e valorizzazione di  immobili  pubblici  in
attuazione dell'art. 27 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici», convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
dicembre 2011, n. 214); 
  Vista la legge regionale 10 novembre 2014,  n.  65  (Norme  per  il
governo del territorio); 
  Visto il decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50  (Attuazione
delle    direttive    2014/23/UE,     2014/24/UE     e     2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); 
  Vista  la  sentenza  19  luglio   2013,   n.   220,   della   Corte
costituzionale  che  ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 18 del decreto legge 6 luglio  2012,  n.  95  (Disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini nonche'  misure  di  rafforzamento  patrimoniale
delle imprese del settore bancario), convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale 19 novembre  2015,  n.
233, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli articoli
207 e 208 della legge regionale n. 65/2014; 
  Visto il parere,  favorevole  con  raccomandazioni,  del  Consiglio
delle autonomie locali, espresso nella seduta del 14 marzo 2016; 
  Considerato che: 
    1. La  legge  regionale  n.  65/2014  contiene  disposizioni  che
risultano adeguate al decreto-legge n. 133/2014, gia'  in  vigore  al
momento della promulgazione della stessa legge regionale n.  65/2014.
Con la successiva legge 11 novembre 2014, n. 164, il decreto-legge n.
133/2014 e' stato  convertito  in  legge  con  modificazioni  con  la
conseguenza che risulta necessario adeguare  la  legge  regionale  n.
65/2014 alle modifiche introdotte al decreto-legge n. 133/2014  dalla
legge di conversione per dare certezza in ordine alla  disciplina  da
applicare; 
    2. E' opportuno correggere alcuni errori materiali  che  si  sono
riscontrati nella legge regionale n.  65/2014,  e  modificare  alcuni
articoli  che,  gia'  nella  fase  di   prima   applicazione,   hanno
determinato problemi interpretativi e applicativi,  introducendo,  in
alcuni casi, misure di semplificazione; 
    3. La disciplina  della  conferenza  di  copianificazione,  nella
prassi, ha evidenziato  la  necessita'  di  snellire  i  procedimenti
individuati nella legge regionale n. 65/2014, per cui sono introdotte
ulteriori ipotesi di interventi non  soggetti  alle  verifiche  della
conferenza di copianificazione; 
    4.  Per  quanto  riguarda  il  territorio   rurale,   la   prassi
applicativa ha evidenziato  la  necessita'  di  introdurre  ulteriori
semplificazioni volte  a  favorire  gli  interventi  da  parte  degli
operatori del settore agricolo con riferimento, in particolare,  alla
realizzazione di diverse tipologie di annessi agricoli e all'utilizzo
di  immobili  a  destinazione  industriale  o  commerciale   per   lo
svolgimento dell'attivita' agricola; 
    5. Al fine di garantire l'uniformita'  di  interpretazione  della
legge  regionale  n.  65/2014  e  la   celerita'   dei   procedimenti
amministrativi, si prevede l'istituzione di una banca dati dei pareri
in materia di governo del territorio; 
    6. Allo stesso fine si prevede  il  rafforzamento  dell'attivita'
consultiva della conferenza paritetica che puo' formulare proposte  e
rilievi alla Giunta regionale, anche di natura interpretativa, con la
finalita' di permettere alla medesima di adottare linee di  indirizzo
uniformi per gli enti locali. Tali linee di indirizzo  sono  inserite
nella banca dati dei pareri di cui al punto precedente; 
    7. Al fine di favorire  la  scelta  del  percorso  pianificatorio
intercomunale da parte degli enti locali, si  prevede  l'introduzione
di un procedimento per l'adozione  e  l'approvazione  delle  varianti
semplificate al piano strutturale  intercomunale,  nonche'  modifiche
delle disposizioni transitorie per  i  comuni  che  intraprendono  un
procedimento di pianificazione intercomunale; 
    8. E' necessario procedere alla modifica di  alcune  disposizioni
relative alla disciplina dei controlli sulle opere in zone soggette a
rischio  sismico  al  fine  di  renderle  coerenti  con  il   decreto
legislativo  7  marzo  2005,  n.  82   (Codice   dell'amministrazione
digitale); 
    9. E' necessario apportare  modifiche  alla  legge  regionale  n.
65/2014 per introdurre i corretti riferimenti al decreto  legislativo
n. 50/2016; 
    10. E' necessario adeguare le disposizioni della legge  regionale
n. 65/2014 alla sentenza della Corte  costituzionale  n.  220/2013  e
alla sentenza della Corte costituzionale n. 233/2015; 
    11. E' necessario aggiornare i riferimenti contenuti nella  legge
regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo  dei
sottotetti) alla abrogata legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme
per il governo del territorio), adeguandoli alla legge  regionale  n.
65/2014; 
    12. E' necessario correggere e precisare l'art. 2,  comma  3-bis,
della legge regionale n. 5/2010  prevedendo  che  gli  interventi  di
recupero  dei  sottotetti  previsti  e  disciplinati  in  tale  legge
regionale  non  siano  da  computare  nella  capacita'   edificatoria
attribuita dagli strumenti urbanistici comunali; 
    13. La prassi applicativa della legge regionale  n.  35/2011  sta
dimostrando la sua efficacia nel  miglioramento  delle  procedure  di
realizzazione delle opere pubbliche di competenza regionale e  locale
e prevede delle procedure di variante  urbanistica  semplificata  che
hanno elementi di analogia con la legge regionale n. 8/2012 e con  le
varianti semplificate previste  dalla  legge  regionale  n.  65/2014.
Nell'ottica di agevolare la realizzazione delle opere strategiche, si
prevede di applicare le procedure di variante semplificata, non  solo
all'area di realizzazione dell'opera stessa, la cui disciplina rimane
invariata, ma anche alle varianti inerenti alle aree o agli  immobili
la cui valorizzazione e' il necessario presupposto per l'acquisizione
delle risorse, nonche' a quelle che risultino  connesse  con  l'opera
strategica  per  la  realizzazione  delle   opere   complementari   o
accessorie; 
    14. Al  contempo  e'  necessario  limitare  l'operativita'  della
estensione della procedura semplificata ad  alcuni  criteri  previsti
dalla  legge  regionale  n.  8/2012  per  i  programmi   unitari   di
valorizzazione territoriale (PUV) degli enti locali e dalle procedure
di variante semplificata di cui al capo IV della legge  regionale  n.
65/2014; 
    15. Il Consiglio regionale con deliberazione del: 
      24 luglio 2007, n. 72,  ha  approvato  il  piano  di  indirizzo
territoriale (PIT); 
      16 luglio 2014, n. 61, ha approvato l'integrazione al  PIT  per
la definizione del Parco agricolo della Piana e per la qualificazione
dell'aeroporto di Firenze; 
      27 marzo 2015, n. 37, ha approvato l'atto  di  integrazione  al
PIT con valenza di piano paesaggistico. 
  In particolare, il punto  n.  8  del  dispositivo  di  tale  ultima
deliberazione,  prevede  il  mandato   alla   Giunta   regionale   di
provvedere: «alla predisposizione del testo coordinato  dell'atto  di
integrazione del PIT con valenza di piano paesaggistico approvato con
l'atto di integrazione al PIT per la definizione del  parco  agricolo
della Piana e per la qualificazione dell'aeroporto di Firenze di  cui
alla deliberazione del Consiglio regionale n. 61/2014». Per  esigenze
di chiarezza, trasparenza e certezza giuridica, e' necessario che  il
testo coordinato del PIT - elaborato in  forza  del  mandato  che  il
Consiglio regionale ha dato alla Giunta regionale,  e  che,  pur  non
contenendo modifiche di carattere sostanziale, implica un complessivo
riordino del testo - sostituisca i testi approvati del PIT,  mediante
una deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio regionale, a
seguito della quale lo stesso possa essere pubblicato  con  efficacia
legale; 
    16. Al fine di consentire  in  tempi  rapidi  l'approvazione  del
regolamento di attuazione della  disciplina  sul  territorio  rurale,
alla luce delle esigenze manifestate da  parte  degli  operatori  del
settore  agricolo  e  delle  amministrazioni  locali,  e'   opportuno
disporre  l'entrata  in  vigore  della  presente  legge   il   giorno
successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale  della
Regione Toscana; 
 
                               Approva 
                          la presente legge 
 
                               Art. 1 
Partecipazione  della  Regione  alle  conferenze   di   servizi   per
  l'approvazione   di   opere   di   interesse   statale.   Modifiche
  all'articolo 9-bis della legge regionale n. 65/2014 
  1. Al comma 1 dell'art. 9-bis della  legge  regionale  10  novembre
2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), prima delle parole
«Nei casi in cui» sono inserite le seguenti: «Fermo  restando  quanto
previsto al comma 2-bis,». 
  2. Dopo il comma 2 dell'art. 9-bis della legge regionale n. 65/2014
e' inserito il seguente: 
    «2-bis. La presente disposizione non trova  applicazione  qualora
la variante comporti modifiche alla disciplina dei beni paesaggistici
di cui all'art. 143, comma 1,  lettere  b),  c)  e  d),  del  Codice,
oggetto di elaborazione congiunta tra il Ministero dei beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo e la Regione.».