(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 13 luglio 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere i, m, n, o, v, z, e l'art. 69 dello Statuto; Visto regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale); Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche); Vista la legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero dei sottotetti); Vista la legge regionale 1° agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private); Vista la legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'art. 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214); Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio); Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); Vista la sentenza 19 luglio 2013, n. 220, della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Vista la sentenza della Corte costituzionale 19 novembre 2015, n. 233, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli articoli 207 e 208 della legge regionale n. 65/2014; Visto il parere, favorevole con raccomandazioni, del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 14 marzo 2016; Considerato che: 1. La legge regionale n. 65/2014 contiene disposizioni che risultano adeguate al decreto-legge n. 133/2014, gia' in vigore al momento della promulgazione della stessa legge regionale n. 65/2014. Con la successiva legge 11 novembre 2014, n. 164, il decreto-legge n. 133/2014 e' stato convertito in legge con modificazioni con la conseguenza che risulta necessario adeguare la legge regionale n. 65/2014 alle modifiche introdotte al decreto-legge n. 133/2014 dalla legge di conversione per dare certezza in ordine alla disciplina da applicare; 2. E' opportuno correggere alcuni errori materiali che si sono riscontrati nella legge regionale n. 65/2014, e modificare alcuni articoli che, gia' nella fase di prima applicazione, hanno determinato problemi interpretativi e applicativi, introducendo, in alcuni casi, misure di semplificazione; 3. La disciplina della conferenza di copianificazione, nella prassi, ha evidenziato la necessita' di snellire i procedimenti individuati nella legge regionale n. 65/2014, per cui sono introdotte ulteriori ipotesi di interventi non soggetti alle verifiche della conferenza di copianificazione; 4. Per quanto riguarda il territorio rurale, la prassi applicativa ha evidenziato la necessita' di introdurre ulteriori semplificazioni volte a favorire gli interventi da parte degli operatori del settore agricolo con riferimento, in particolare, alla realizzazione di diverse tipologie di annessi agricoli e all'utilizzo di immobili a destinazione industriale o commerciale per lo svolgimento dell'attivita' agricola; 5. Al fine di garantire l'uniformita' di interpretazione della legge regionale n. 65/2014 e la celerita' dei procedimenti amministrativi, si prevede l'istituzione di una banca dati dei pareri in materia di governo del territorio; 6. Allo stesso fine si prevede il rafforzamento dell'attivita' consultiva della conferenza paritetica che puo' formulare proposte e rilievi alla Giunta regionale, anche di natura interpretativa, con la finalita' di permettere alla medesima di adottare linee di indirizzo uniformi per gli enti locali. Tali linee di indirizzo sono inserite nella banca dati dei pareri di cui al punto precedente; 7. Al fine di favorire la scelta del percorso pianificatorio intercomunale da parte degli enti locali, si prevede l'introduzione di un procedimento per l'adozione e l'approvazione delle varianti semplificate al piano strutturale intercomunale, nonche' modifiche delle disposizioni transitorie per i comuni che intraprendono un procedimento di pianificazione intercomunale; 8. E' necessario procedere alla modifica di alcune disposizioni relative alla disciplina dei controlli sulle opere in zone soggette a rischio sismico al fine di renderle coerenti con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale); 9. E' necessario apportare modifiche alla legge regionale n. 65/2014 per introdurre i corretti riferimenti al decreto legislativo n. 50/2016; 10. E' necessario adeguare le disposizioni della legge regionale n. 65/2014 alla sentenza della Corte costituzionale n. 220/2013 e alla sentenza della Corte costituzionale n. 233/2015; 11. E' necessario aggiornare i riferimenti contenuti nella legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti) alla abrogata legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), adeguandoli alla legge regionale n. 65/2014; 12. E' necessario correggere e precisare l'art. 2, comma 3-bis, della legge regionale n. 5/2010 prevedendo che gli interventi di recupero dei sottotetti previsti e disciplinati in tale legge regionale non siano da computare nella capacita' edificatoria attribuita dagli strumenti urbanistici comunali; 13. La prassi applicativa della legge regionale n. 35/2011 sta dimostrando la sua efficacia nel miglioramento delle procedure di realizzazione delle opere pubbliche di competenza regionale e locale e prevede delle procedure di variante urbanistica semplificata che hanno elementi di analogia con la legge regionale n. 8/2012 e con le varianti semplificate previste dalla legge regionale n. 65/2014. Nell'ottica di agevolare la realizzazione delle opere strategiche, si prevede di applicare le procedure di variante semplificata, non solo all'area di realizzazione dell'opera stessa, la cui disciplina rimane invariata, ma anche alle varianti inerenti alle aree o agli immobili la cui valorizzazione e' il necessario presupposto per l'acquisizione delle risorse, nonche' a quelle che risultino connesse con l'opera strategica per la realizzazione delle opere complementari o accessorie; 14. Al contempo e' necessario limitare l'operativita' della estensione della procedura semplificata ad alcuni criteri previsti dalla legge regionale n. 8/2012 per i programmi unitari di valorizzazione territoriale (PUV) degli enti locali e dalle procedure di variante semplificata di cui al capo IV della legge regionale n. 65/2014; 15. Il Consiglio regionale con deliberazione del: 24 luglio 2007, n. 72, ha approvato il piano di indirizzo territoriale (PIT); 16 luglio 2014, n. 61, ha approvato l'integrazione al PIT per la definizione del Parco agricolo della Piana e per la qualificazione dell'aeroporto di Firenze; 27 marzo 2015, n. 37, ha approvato l'atto di integrazione al PIT con valenza di piano paesaggistico. In particolare, il punto n. 8 del dispositivo di tale ultima deliberazione, prevede il mandato alla Giunta regionale di provvedere: «alla predisposizione del testo coordinato dell'atto di integrazione del PIT con valenza di piano paesaggistico approvato con l'atto di integrazione al PIT per la definizione del parco agricolo della Piana e per la qualificazione dell'aeroporto di Firenze di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 61/2014». Per esigenze di chiarezza, trasparenza e certezza giuridica, e' necessario che il testo coordinato del PIT - elaborato in forza del mandato che il Consiglio regionale ha dato alla Giunta regionale, e che, pur non contenendo modifiche di carattere sostanziale, implica un complessivo riordino del testo - sostituisca i testi approvati del PIT, mediante una deliberazione di presa d'atto da parte del Consiglio regionale, a seguito della quale lo stesso possa essere pubblicato con efficacia legale; 16. Al fine di consentire in tempi rapidi l'approvazione del regolamento di attuazione della disciplina sul territorio rurale, alla luce delle esigenze manifestate da parte degli operatori del settore agricolo e delle amministrazioni locali, e' opportuno disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge Art. 1 Partecipazione della Regione alle conferenze di servizi per l'approvazione di opere di interesse statale. Modifiche all'articolo 9-bis della legge regionale n. 65/2014 1. Al comma 1 dell'art. 9-bis della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), prima delle parole «Nei casi in cui» sono inserite le seguenti: «Fermo restando quanto previsto al comma 2-bis,». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 9-bis della legge regionale n. 65/2014 e' inserito il seguente: «2-bis. La presente disposizione non trova applicazione qualora la variante comporti modifiche alla disciplina dei beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice, oggetto di elaborazione congiunta tra il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e la Regione.».