(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 20 luglio 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Universita', a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419); Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale); Vista la legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica «ISPO». Gestione liquidatoria del Centro per lo studio e prevenzione oncologica «CSPO»); Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 29 gennaio 2016; Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della Prima commissione consiliare espresso nella seduta del 24 febbraio 2016; Considerato quanto segue: 1. Al fine di garantire la tempestiva conclusione del procedimento di nomina dei collegi sindacali delle aziende sanitarie, nell'ipotesi in cui il Consiglio regionale non dovesse provvedere all'individuazione del componente del collegio entro i termini di scadenza dell'organo, vi provvede il Presidente della Giunta regionale; 2. Si introducono alcune modifiche alla disciplina regionale in materia di contabilita' delle aziende sanitarie al fine di adeguare la stessa alla normativa nazionale sopravvenuta ed, in particolare, al decreto legislativo n. 118/2011; 3. Si abrogano alcune norme transitorie della legge regionale n. 40/2005 che hanno esaurito oramai i loro effetti; 4. Si introducono alcune modifiche alla legge regionale n. 3/2008 al fine di chiarire il trattamento contributivo del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo dell'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO); 5. Di accogliere il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge. Approva la presente legge: Art. 1 Direttore per la programmazione di area vasta. Modifiche all'art. 9-bis della legge regionale n. 40/2005 1. Dopo il comma 6 dell'art. 9-bis della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e' inserito il seguente: «6-bis. La nomina a direttore per la programmazione di area vasta dei dipendenti della Regione, di un ente del servizio sanitario regionale o di un altro ente regionale determina il collocamento in aspettativa senza assegni ed il diritto al mantenimento del posto di lavoro. L'aspettativa e' concessa entro sessanta giorni dalla richiesta.». 2. Al comma 8 dell'art. 9-bis della legge regionale n. 40/2005 le parole: «di un ente da essa dipendente» sono sostituite dalle seguenti: «di un ente del servizio sanitario regionale o di un altro ente regionale».