(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28  del
                           20 luglio 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992  n.  502  (Riordino
della disciplina in materia sanitaria,  a  norma  dell'art.  1  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421); 
  Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.  517  (Disciplina
dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Universita', a norma
dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419); 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118  (Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.  40  (Disciplina  del
servizio sanitario regionale); 
  Vista la legge regionale 4  febbraio  2008,  n.  3  (Istituzione  e
organizzazione  dell'Istituto  per  lo  studio   e   la   prevenzione
oncologica «ISPO». Gestione liquidatoria del Centro per lo  studio  e
prevenzione oncologica «CSPO»); 
  Visto il parere favorevole del  Consiglio  delle  autonomie  locali
espresso nella seduta del 29 gennaio 2016; 
  Visto il parere istituzionale,  favorevole  con  condizioni,  della
Prima commissione consiliare espresso nella seduta  del  24  febbraio
2016; 
  Considerato quanto segue: 
    1.  Al  fine  di  garantire   la   tempestiva   conclusione   del
procedimento di nomina dei collegi sindacali delle aziende sanitarie,
nell'ipotesi in cui il Consiglio  regionale  non  dovesse  provvedere
all'individuazione del componente del collegio  entro  i  termini  di
scadenza  dell'organo,  vi  provvede  il  Presidente   della   Giunta
regionale; 
    2. Si introducono alcune modifiche alla disciplina  regionale  in
materia di contabilita' delle aziende sanitarie al fine  di  adeguare
la stessa alla normativa nazionale sopravvenuta ed,  in  particolare,
al decreto legislativo n. 118/2011; 
    3. Si abrogano alcune norme transitorie della legge regionale  n.
40/2005 che hanno esaurito oramai i loro effetti; 
    4. Si introducono alcune modifiche alla legge regionale n. 3/2008
al  fine  di  chiarire  il  trattamento  contributivo  del  direttore
generale, del direttore  sanitario  e  del  direttore  amministrativo
dell'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO); 
    5. Di accogliere il parere istituzionale della Prima  Commissione
consiliare e di adeguare conseguentemente  il  testo  della  presente
legge. 
 
                               Approva 
 
la presente legge: 
                               Art. 1 
 
           Direttore per la programmazione di area vasta. 
      Modifiche all'art. 9-bis della legge regionale n. 40/2005 
 
  1. Dopo il  comma  6  dell'art.  9-bis  della  legge  regionale  24
febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e'
inserito il seguente: 
  «6-bis. La nomina a direttore per la programmazione di  area  vasta
dei dipendenti della Regione,  di  un  ente  del  servizio  sanitario
regionale o di un altro ente regionale determina il  collocamento  in
aspettativa senza assegni ed il diritto al mantenimento del posto  di
lavoro.  L'aspettativa  e'  concessa  entro  sessanta  giorni   dalla
richiesta.». 
  2. Al comma 8 dell'art. 9-bis della legge regionale n.  40/2005  le
parole: «di  un  ente  da  essa  dipendente»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di un ente del servizio sanitario regionale o di un  altro
ente regionale».