(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 5 agosto 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), e l'art. 44 dello Statuto; Vista la comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 (Una corsia preferenziale per la piccola impresa. Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa «uno Small Business Act per l'Europa»); Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa); Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59); Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico); Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229); Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno); Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della liberta' di impresa. Statuto delle imprese); Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge di stabilita' 2012»); Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita') convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti); Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali); Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualita' della normazione); Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attivita' amministrativa); Vista la sentenza della Corte costituzionale 7 maggio 2014, n. 125; Considerato quanto segue: 1. Le politiche della semplificazione e della qualita' della regolazione sono oggetto, ormai da anni, di una attenzione sempre maggiore, sia in ambito comunitario, sia nazionale, in quanto ritenute presupposto indispensabile per garantire la competitivita' delle imprese; 2. Il carico burocratico e l'eccessiva produzione normativa comportano l'allontanamento della pubblica amministrazione dai cittadini e dalle imprese e ne riducono le potenzialita' di intervento come fattore di sviluppo e di efficienza del sistema regionale. Un sistema amministrativo inefficiente e un cattivo uso della regolazione incidono negativamente sulla crescita e la competitivita' dei sistemi produttivi in quanto determinano costi ingiustificati per cittadini, imprese e pubblica amministrazione, rallentano le attivita' economiche, scoraggiano gli investimenti e appesantiscono l'azione delle stesse amministrazioni pubbliche; 3. A cio' consegue la necessita' di far si' che la pubblica amministrazione diventi un soggetto «facilitatore» dello sviluppo, migliorando la qualita' della normazione e l'efficacia dell'azione amministrativa mediante interventi volti a semplificare l'assetto normativo, a ridurre il numero delle norme esistenti, i termini di conclusione dei procedimenti, gli oneri amministrativi che gravano su imprese e cittadini, a eliminare i passaggi procedurali, gli adempimenti e gli obblighi informativi superflui; 4. La Regione Toscana ha posto fra le sue finalita' prioritarie, fin dall'approvazione dello Statuto, la semplicita' dei rapporti fra cittadini, imprese e istituzioni a tutti i livelli e la realizzazione del principio di buona amministrazione secondo criteri di imparzialita', trasparenza ed equita'; 5. La Regione Toscana, fra le prime in Italia ad affrontare le problematiche della semplificazione in modo attivo e pronto a soddisfare i bisogni delle imprese e dei cittadini, intende pertanto proseguire sul versante legislativo l'azione di semplificazione gia' avviata con l'approvazione della legge regionale n. 40/2009: in essa, che ha dato attuazione sia allo Statuto regionale che alla legge regionale n. 55/2008, la semplificazione e' identificata come principio cardine nella produzione normativa, nella formulazione delle politiche pubbliche e nella definizione dei processi organizzativi interni della pubblica amministrazione e il programma regionale di sviluppo (PRS) e' identificato quale quadro programmatico generale per l'azione della Regione in materia di semplificazione; 6. A tal fine, sono state individuate alcune misure di semplificazione che hanno l'obiettivo di migliorare la vita di imprese e cittadini risolvendo criticita' che si sono manifestate nella prassi; 7. Si pone all'attenzione della Regione la necessita' di considerare in ogni settore il rispetto dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento atmosferico e il contrasto ai cambiamenti climatici. Ambiente e qualita' della vita sono elementi ai quali si deve prestare la massima attenzione e la mobilita' e l'utilizzo delle auto sono parti integranti di questo processo. Una crescente sensibilita' per le tematiche ambientali e i consumi impone di riconsiderare anche l'uso dei combustibili eco-compatibili; 8. In considerazione del notevole sviluppo che sta assumendo negli ultimi tempi il commercio elettronico, che costituisce comunque una forma di semplificazione dei procedimenti di compravendita, appare opportuno intervenire ulteriormente sulla legge regionale n. 28/2005 introducendo in essa una apposita disciplina di questa forma speciale di vendita, in quanto attualmente non presente; 9. Al fine di creare un clima collaborativo e di certezza dei rapporti giuridici, sinonimo di ordine e di sviluppo sociale, si intende completare l'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), realizzata con la legge regionale n. 31/2005, contemplando in essa anche i principi della tutela dell'affidamento e della buona fede. Essi costituiscono, infatti, principi generali dell'ordinamento, la cui portata travalica comunque il rapporto contribuente-fisco, estendendosi a uno spettro di rapporti illimitato nell'ambito della comunita' civile e abbracciando ogni branca dell'ordinamento; 10. Con l'approvazione della legge regionale n. 55/2008, la Regione ha adeguato il proprio ordinamento ai principi di qualita' della normazione fra cui, in particolare, quello di analisi preventiva e di verifica successiva dell'impatto della normazione, disciplinando l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e la valutazione di impatto della regolamentazione (VIR). Essendo ormai decorsi diversi anni dalla sua approvazione, e' opportuno procedere con l'aggiornamento di siffatta normativa, a cominciare dall'introduzione in essa del cosiddetto test micro, piccole, medie imprese (MPMI), al fine di adeguarsi allo small business act (SBA) approvato dall'Unione europea per creare condizioni favorevoli alla crescita e alla competitivita' sostenibile delle PMI, intese quali attori fondamentali all'interno del quadro economico dell'Unione europea. Tale test costituisce un'ulteriore procedura di valutazione ex ante, la cui funzione e' quella di verificare la necessita' o l'opportunita' di un intervento normativo, programmatorio e amministrativo, in relazione agli effetti economici previsti sulle imprese destinatarie. In particolare saranno oggetto di valutazione le proposte di leggi e regolamenti regionali, di atti di programmazione e amministrativi nonche' di avvisi pubblici, con particolare riferimento alle agevolazioni a favore delle imprese di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attivita' produttive e competitivita' delle imprese). In tale modo esso orienta verso scelte efficaci, efficienti e rispondenti alle esigenze delle stesse imprese; 11. La previsione di una apposita sessione per la semplificazione, intesa quale occasione annuale per una riflessione generale sul miglioramento della qualita' normativa e dell'azione amministrativa regionale e locale, si configura quale utile metodo di lavoro per affrontare le molteplici e trasversali attivita' di semplificazione, improntato al principio della collaborazione interistituzionale; 12. Al fine di realizzare risparmi di spesa e recuperi di efficienza nello svolgimento dei procedimenti amministrativi, si introduce per la giunta regionale l'obbligo, con cadenza annuale, di effettuare una ricognizione degli organismi collegiali. Tale ricognizione e' volta ad individuare quali di essi svolgano funzioni indispensabili rispetto ai fini istituzionali regionali e a sopprimere quelli inutili sotto questo profilo. Si prosegue in tal modo quel percorso gia' avviato dalla Regione ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), anche se ai fini dell'applicazione delle misure di riduzione della spesa per gli organismi collegiali e monocratici di cui all'art. 6, commi 1 e 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 13. Al fine di garantire l'uniformita' di interpretazione e applicazione delle leggi regionali, nonche' la celerita' dei relativi procedimenti, si ritiene opportuno prevedere l'istituzione di una banca dati dei pareri regionali ad esse relative; 14. La Regione intende proseguire la propria azione volta alla riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, prevedendo la possibilita' di definire mediante regolamento termini piu' brevi per i procedimenti necessari per la localizzazione, la progettazione e la realizzazione delle opere di competenza della Regione e di impianti produttivi, per i quali non sussista un preminente interesse nazionale alla loro realizzazione; 15. In Italia la disciplina dei controlli sulle imprese e' complessa e frammentata ed esiste un oggettivo problema di molteplicita' di amministrazioni controllanti, non coordinate tra loro e spesso scarsamente collaborative. Tutto cio' comporta duplicazioni inutili e sproporzionate dei controlli. Per ovviare a queste problematiche e' nato, limitatamente ai controlli per le imprese agricole, il registro unico dei controlli (RUC), che e' il «luogo» in cui si condividono e integrano le attivita' di controllo della pubblica amministrazione. Il RUC, mediante lo sviluppo di un sistema informativo unitario ed integrato dei controlli, crea l'opportunita' per le varie amministrazioni di consultare informazioni preventive sulle aziende interessate ai controlli, semplificare le visite in loco e rendere patrimonio comune il maggior numero di informazioni possibili in modo da assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni. In Toscana il RUC e' stato implementato nel 2013 dall'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), con un progetto che ha coinvolto la Regione e la Provincia di Firenze e ha dato esiti positivi. In considerazione di cio', la Regione intende semplificare e razionalizzare la disciplina dei controlli sulle imprese, estendendo l'esperienza del RUC agricolo a tutte le altre tipologie di controlli a carico di imprese di qualunque settore, promuovendo la realizzazione di un'agenda regionale dei controlli; 16. Al fine di garantire l'effettivo funzionamento del sistema degli sportelli unici per le attivita' produttive, punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti un'attivita' produttiva, e al fine di verificare lo stato di attuazione delle procedure di semplificazione amministrativa, si prevede l'obbligo per la giunta regionale di presentare al consiglio regionale un'apposita relazione con cadenza annuale. Approva la presente legge: Art. 1 Distribuzione di carburanti eco compatibili. Modifiche all'art. 54 della legge regionale n. 28/2005 1. Dopo il comma 1 dell'art. 54 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), e' inserito il seguente: «1-bis. Nell'ambito degli interventi regionali per la qualita' dell'aria, e' autorizzata l'apertura di nuovi impianti che erogano uno o piu' dei seguenti prodotti: metano, GPL, idrogeno o relative miscele, o che siano dotati di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.».