(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 33  del
                           5 agosto 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), e l'art. 44 dello Statuto; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008
(Una corsia preferenziale per la piccola impresa. Alla ricerca di  un
nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa «uno Small  Business
Act per l'Europa»); 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi); 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n.  59  (Delega  al  Governo  per  il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti  locali,  per
la riforma della pubblica amministrazione e  per  la  semplificazione
amministrativa); 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114  (Riforma  della
disciplina relativa al settore del commercio, a  norma  dell'art.  4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59); 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della
direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei  servizi
della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare
riferimento al commercio elettronico); 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206  (Codice  del
consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229); 
  Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',  la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione  tributaria)
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno); 
  Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela  della
liberta' di impresa. Statuto delle imprese); 
  Vista la legge 12  novembre  2011,  n.  183  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  «Legge  di
stabilita' 2012»); 
  Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni  urgenti
per  la  concorrenza,  lo  sviluppo   delle   infrastrutture   e   la
competitivita') convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo
2012, n. 27; 
  Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni  urgenti
in  materia  di  semplificazione  e  di  sviluppo)  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
  Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa  e  per  l'efficienza
degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni,  dalla  legge
11 agosto 2014, n. 114; 
  Vista la legge  regionale  7  febbraio  2005,  n.  28  (Codice  del
Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree
pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di  stampa
quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti); 
  Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in
materia di tributi regionali); 
  Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n.  55  (Disposizioni  in
materia di qualita' della normazione); 
  Vista  la  legge  regionale  23  luglio  2009,  n.  40  (Norme  sul
procedimento amministrativo, per la semplificazione e la  trasparenza
dell'attivita' amministrativa); 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale 7 maggio 2014, n. 125; 
  Considerato quanto segue: 
  1. Le  politiche  della  semplificazione  e  della  qualita'  della
regolazione sono oggetto, ormai da anni,  di  una  attenzione  sempre
maggiore,  sia  in  ambito  comunitario,  sia  nazionale,  in  quanto
ritenute presupposto indispensabile per garantire  la  competitivita'
delle imprese; 
  2.  Il  carico  burocratico  e  l'eccessiva  produzione   normativa
comportano  l'allontanamento  della  pubblica   amministrazione   dai
cittadini  e  dalle  imprese  e  ne  riducono  le  potenzialita'   di
intervento come fattore di  sviluppo  e  di  efficienza  del  sistema
regionale. Un sistema amministrativo inefficiente e  un  cattivo  uso
della  regolazione  incidono  negativamente  sulla  crescita   e   la
competitivita' dei sistemi produttivi  in  quanto  determinano  costi
ingiustificati per cittadini,  imprese  e  pubblica  amministrazione,
rallentano le attivita' economiche, scoraggiano  gli  investimenti  e
appesantiscono l'azione delle stesse amministrazioni pubbliche; 
  3. A cio' consegue  la  necessita'  di  far  si'  che  la  pubblica
amministrazione diventi un soggetto  «facilitatore»  dello  sviluppo,
migliorando la qualita' della normazione  e  l'efficacia  dell'azione
amministrativa mediante interventi  volti  a  semplificare  l'assetto
normativo, a ridurre il numero delle norme esistenti,  i  termini  di
conclusione dei procedimenti, gli oneri amministrativi che gravano su
imprese  e  cittadini,  a  eliminare  i  passaggi  procedurali,   gli
adempimenti e gli obblighi informativi superflui; 
  4. La Regione Toscana ha posto fra le  sue  finalita'  prioritarie,
fin dall'approvazione dello Statuto, la semplicita' dei rapporti  fra
cittadini, imprese e istituzioni a tutti i livelli e la realizzazione
del  principio  di   buona   amministrazione   secondo   criteri   di
imparzialita', trasparenza ed equita'; 
  5. La Regione Toscana, fra le prime  in  Italia  ad  affrontare  le
problematiche  della  semplificazione  in  modo  attivo  e  pronto  a
soddisfare i bisogni delle imprese e dei cittadini, intende  pertanto
proseguire sul versante legislativo l'azione di semplificazione  gia'
avviata con l'approvazione della legge regionale n. 40/2009: in essa,
che ha dato attuazione sia allo  Statuto  regionale  che  alla  legge
regionale  n.  55/2008,  la  semplificazione  e'  identificata   come
principio cardine  nella  produzione  normativa,  nella  formulazione
delle  politiche  pubbliche  e   nella   definizione   dei   processi
organizzativi interni della pubblica amministrazione e  il  programma
regionale  di   sviluppo   (PRS)   e'   identificato   quale   quadro
programmatico generale per  l'azione  della  Regione  in  materia  di
semplificazione; 
  6.  A  tal  fine,  sono  state   individuate   alcune   misure   di
semplificazione che  hanno  l'obiettivo  di  migliorare  la  vita  di
imprese e cittadini risolvendo criticita'  che  si  sono  manifestate
nella prassi; 
  7.  Si  pone  all'attenzione  della  Regione   la   necessita'   di
considerare in ogni settore il  rispetto  dell'ambiente  e  la  lotta
contro l'inquinamento  atmosferico  e  il  contrasto  ai  cambiamenti
climatici. Ambiente e qualita' della vita sono elementi ai  quali  si
deve prestare la massima attenzione e la mobilita' e l'utilizzo delle
auto  sono  parti  integranti  di  questo  processo.  Una   crescente
sensibilita' per le  tematiche  ambientali  e  i  consumi  impone  di
riconsiderare anche l'uso dei combustibili eco-compatibili; 
  8. In considerazione del notevole sviluppo che sta assumendo  negli
ultimi tempi il commercio elettronico, che costituisce  comunque  una
forma di semplificazione dei procedimenti  di  compravendita,  appare
opportuno intervenire ulteriormente sulla legge regionale n.  28/2005
introducendo in essa una apposita disciplina di questa forma speciale
di vendita, in quanto attualmente non presente; 
  9. Al fine di creare un  clima  collaborativo  e  di  certezza  dei
rapporti giuridici, sinonimo di ordine  e  di  sviluppo  sociale,  si
intende completare l'attuazione delle  disposizioni  contenute  nella
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto  dei
diritti del contribuente),  realizzata  con  la  legge  regionale  n.
31/2005,  contemplando  in  essa  anche  i  principi   della   tutela
dell'affidamento e della buona  fede.  Essi  costituiscono,  infatti,
principi generali dell'ordinamento, la cui portata travalica comunque
il  rapporto  contribuente-fisco,  estendendosi  a  uno  spettro   di
rapporti illimitato nell'ambito della comunita' civile e abbracciando
ogni branca dell'ordinamento; 
  10. Con l'approvazione della legge regionale n. 55/2008, la Regione
ha adeguato il proprio ordinamento  ai  principi  di  qualita'  della
normazione fra cui, in particolare, quello di analisi preventiva e di
verifica  successiva  dell'impatto  della  normazione,  disciplinando
l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e la valutazione di
impatto della regolamentazione (VIR). Essendo ormai  decorsi  diversi
anni   dalla   sua   approvazione,   e'   opportuno   procedere   con
l'aggiornamento di siffatta normativa, a cominciare dall'introduzione
in essa del cosiddetto test micro, piccole, medie imprese (MPMI),  al
fine di adeguarsi allo small business act (SBA) approvato dall'Unione
europea  per  creare  condizioni  favorevoli  alla  crescita  e  alla
competitivita'   sostenibile   delle   PMI,   intese   quali   attori
fondamentali all'interno del quadro  economico  dell'Unione  europea.
Tale test costituisce un'ulteriore procedura di valutazione ex  ante,
la  cui  funzione  e'  quella   di   verificare   la   necessita'   o
l'opportunita'  di  un   intervento   normativo,   programmatorio   e
amministrativo, in relazione agli effetti  economici  previsti  sulle
imprese destinatarie. In particolare saranno oggetto  di  valutazione
le  proposte  di  leggi  e  regolamenti   regionali,   di   atti   di
programmazione e  amministrativi  nonche'  di  avvisi  pubblici,  con
particolare riferimento alle agevolazioni a favore delle  imprese  di
cui alla legge regionale 20  marzo  2000,  n.  35  (Disciplina  degli
interventi  regionali  in   materia   di   attivita'   produttive   e
competitivita' delle imprese). In tale modo esso orienta verso scelte
efficaci,  efficienti  e  rispondenti  alle  esigenze  delle   stesse
imprese; 
  11. La previsione di una apposita sessione per la  semplificazione,
intesa quale occasione  annuale  per  una  riflessione  generale  sul
miglioramento della qualita' normativa e  dell'azione  amministrativa
regionale e locale, si configura quale utile  metodo  di  lavoro  per
affrontare le molteplici e trasversali attivita' di  semplificazione,
improntato al principio della collaborazione interistituzionale; 
  12.  Al  fine  di  realizzare  risparmi  di  spesa  e  recuperi  di
efficienza nello  svolgimento  dei  procedimenti  amministrativi,  si
introduce per la giunta regionale l'obbligo, con cadenza annuale,  di
effettuare  una  ricognizione  degli   organismi   collegiali.   Tale
ricognizione e' volta ad individuare quali di essi svolgano  funzioni
indispensabili  rispetto  ai  fini  istituzionali   regionali   e   a
sopprimere quelli inutili sotto questo profilo. Si  prosegue  in  tal
modo quel percorso gia' avviato dalla Regione ai sensi dell'art.  19,
comma 2, della  legge  regionale  29  dicembre  2010,  n.  65  (Legge
finanziaria per l'anno 2011),  anche  se  ai  fini  dell'applicazione
delle misure di riduzione della spesa per gli organismi collegiali  e
monocratici di cui all'art. 6, commi 1  e  3,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in  materia  di  stabilizzazione
finanziaria  e  di   competitivita'   economica),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  13.  Al  fine  di  garantire  l'uniformita'  di  interpretazione  e
applicazione delle leggi regionali, nonche' la celerita' dei relativi
procedimenti, si ritiene opportuno  prevedere  l'istituzione  di  una
banca dati dei pareri regionali ad esse relative; 
  14. La Regione intende proseguire  la  propria  azione  volta  alla
riduzione dei tempi di conclusione dei  procedimenti  amministrativi,
prevedendo la possibilita' di definire mediante  regolamento  termini
piu' brevi per i procedimenti necessari  per  la  localizzazione,  la
progettazione e la realizzazione  delle  opere  di  competenza  della
Regione e di  impianti  produttivi,  per  i  quali  non  sussista  un
preminente interesse nazionale alla loro realizzazione; 
  15.  In  Italia  la  disciplina  dei  controlli  sulle  imprese  e'
complessa  e  frammentata  ed  esiste  un   oggettivo   problema   di
molteplicita' di amministrazioni  controllanti,  non  coordinate  tra
loro  e  spesso  scarsamente  collaborative.  Tutto   cio'   comporta
duplicazioni inutili e sproporzionate dei controlli.  Per  ovviare  a
queste problematiche e'  nato,  limitatamente  ai  controlli  per  le
imprese agricole, il registro unico dei controlli (RUC),  che  e'  il
«luogo» in cui si condividono e integrano le attivita'  di  controllo
della pubblica amministrazione. Il RUC, mediante lo  sviluppo  di  un
sistema  informativo  unitario  ed  integrato  dei  controlli,   crea
l'opportunita'   per   le   varie   amministrazioni   di   consultare
informazioni  preventive  sulle  aziende  interessate  ai  controlli,
semplificare le visite in loco e rendere patrimonio comune il maggior
numero di informazioni possibili in  modo  da  assicurare  la  tutela
dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e  sovrapposizioni.  In
Toscana il RUC e' stato implementato nel 2013 dall'Agenzia  regionale
toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), con un progetto che
ha coinvolto la Regione e la Provincia di Firenze  e  ha  dato  esiti
positivi. In considerazione di cio', la Regione intende  semplificare
e  razionalizzare  la  disciplina  dei   controlli   sulle   imprese,
estendendo l'esperienza del RUC agricolo a tutte le  altre  tipologie
di controlli a carico di imprese di qualunque settore, promuovendo la
realizzazione di un'agenda regionale dei controlli; 
  16. Al fine di  garantire  l'effettivo  funzionamento  del  sistema
degli sportelli unici per le attivita'  produttive,  punto  unico  di
accesso in relazione a tutte le  vicende  amministrative  concernenti
un'attivita'  produttiva,  e  al  fine  di  verificare  lo  stato  di
attuazione delle  procedure  di  semplificazione  amministrativa,  si
prevede l'obbligo per la giunta regionale di presentare al  consiglio
regionale un'apposita relazione con cadenza annuale. 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Distribuzione di carburanti eco compatibili.  Modifiche  all'art.  54
                  della legge regionale n. 28/2005 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 54 della legge  regionale  7  febbraio
2005, n.  28  (Codice  del  Commercio.  Testo  unico  in  materia  di
commercio in sede  fissa,  su  aree  pubbliche,  somministrazione  di
alimenti e bevande,  vendita  di  stampa  quotidiana  e  periodica  e
distribuzione di carburanti), e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Nell'ambito degli  interventi  regionali  per  la  qualita'
dell'aria, e' autorizzata l'apertura di nuovi  impianti  che  erogano
uno o piu' dei seguenti prodotti: metano, GPL,  idrogeno  o  relative
miscele, o che siano dotati di  colonnine  di  ricarica  per  veicoli
elettrici.».