(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 33 del 2 agosto 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato; IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazione all' articolo 8 1. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 (Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1), e' sostituita dalla seguente: «c) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni sulle strade regionali; a decorrere dal 1° gennaio 2017, la competenza al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni nei tratti di strade regionali correnti all'interno dei centri abitati e' trasferita ai Comuni, ciascuno per il proprio ambito territoriale di riferimento, che provvedono all'adozione dei relativi atti, prescindendo dal nulla osta regionale, alle condizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 13, comma 4bis.».