(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
           Autonoma Valle d'Aosta n. 33 del 2 agosto 2016) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato; 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
promulga la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                    Modificazione all' articolo 8 
 
  1. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 8 della legge  regionale
20 novembre 2006, n. 26 (Nuove disposizioni per  la  classificazione,
la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela  delle  strade
regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e
del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1), e' sostituita  dalla
seguente: 
    «c) al rilascio delle autorizzazioni e  delle  concessioni  sulle
strade regionali; a decorrere dal 1° gennaio 2017, la  competenza  al
rilascio delle autorizzazioni  e  delle  concessioni  nei  tratti  di
strade  regionali  correnti  all'interno  dei   centri   abitati   e'
trasferita ai Comuni, ciascuno per il proprio ambito territoriale  di
riferimento,  che  provvedono   all'adozione   dei   relativi   atti,
prescindendo dal nulla osta regionale, alle condizioni previste dalla
deliberazione della Giunta regionale di cui  all'articolo  13,  comma
4bis.».